REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Autorizzazione regionale                                    
          Art.  3 - Procedure                                                   
          Art.  4 - Registro regionale dei produttori                           
          Art.  5 - Obblighi del titolare di autorizzazione                     
          Art.  6 - Commercializzazione diretta del produttore                  
          Art.  7 - Certificazione di controllo volontario                      
          Art.  8 - Funzioni della struttura fitosanitaria regionale            
          Art.  9 - Funzioni degli Ispettori fitosanitari                       
          Art.  10 - Organi di vigilanza                                        
          Art.  11 - Sanzioni amministrative                                    
          Art.  12 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione                   
          Art.  13 - Disposizioni transitorie                                   
          Art.  14 - Abrogazioni                                                
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge, ai fini della protezione fitosanitaria e nel              
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria,            
detta norme per l'esercizio dell'attivita' di produzione e di                   
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.                       
2. Sono fatte salve le disposizioni di leggi nazionali e regionali              
che disciplinano la produzione e la commercializzazione di specifici            
vegetali.                                                                       
NOTA AL TITOLO                                                                  
La L.R. 28 luglio 1982, n. 34 concerneva Norme sui vivai e sulla                
commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini               
della difesa fitosanitaria.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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