LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Autorizzazione regionale
Art. 3 - Procedure
Art. 4 - Registro regionale dei produttori
Art. 5 - Obblighi del titolare di autorizzazione
Art. 6 - Commercializzazione diretta del produttore
Art. 7 - Certificazione di controllo volontario
Art. 8 - Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
Art. 9 - Funzioni degli Ispettori fitosanitari
Art. 10 - Organi di vigilanza
Art. 11 - Sanzioni amministrative
Art. 12 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 13 - Disposizioni transitorie
Art. 14 - Abrogazioni
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge, ai fini della protezione fitosanitaria e nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria,
detta norme per l'esercizio dell'attivita' di produzione e di
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.
2. Sono fatte salve le disposizioni di leggi nazionali e regionali
che disciplinano la produzione e la commercializzazione di specifici
vegetali.
NOTA AL TITOLO
La L.R. 28 luglio 1982, n. 34 concerneva Norme sui vivai e sulla
commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini
della difesa fitosanitaria.