LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38
Art. 10
Venditori ed acquirenti
1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle
negoziazioni:
a) venditori: 1) i produttori singoli e associati, 2) le cooperative
di produttori e loro consorzi, 3) le organizzazioni dei produttori di
cui alla Legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel
settore dei prodotti ortofrutticoli), 4) i commercianti all'ingrosso,
i commissionari, gli astatori, 5) le imprese che provvedono alla
lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti. Tali
operatori, per essere ammessi al mercato, devono essere in possesso
di apposito titolo o idonea documentazione rilasciati dall'ente
gestore con esclusione dei produttori agricoli, che occasionalmente
svolgono il commercio all'ingrosso all'interno dei mercati, i quali
vengono ammessi entro il limite della disponibilita' delle aree
appositamente attrezzate;
b) acquirenti: 1) i commercianti all'ingrosso o loro incaricati
espressamente delegati agli acquisti, 2) i mediatori e i mandatari
iscritti negli appositi albi, 3) i commercianti al minuto, 4) le
imprese che provvedono alla lavorazione, alla conservazione e alla
esportazione dei prodotti, 5) le comunita', le convivenze, i gestori
di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri
pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro associazioni
economiche, 6) le cooperative di consumo e le loro associazioni
economiche, 7) i gruppi d'acquisto e i loro consorzi, 8) i
consumatori che sono ammessi agli acquisti negli orari con le
modalita' stabilite dall'ente gestore.
2. Gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel
mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto delle attivita'
del mercato nel quale operano, ne' possono svolgere il commercio
suddetto per interposta persona.
3. Ai concessionari commissionari che svolgono la loro attivita' nel
mercato sono corrisposti un compenso e una provvigione da stabilire
con il conferente secondo le norme del codice civile. Gli enti
gestori potranno promuovere modalita' di verifica e regolamentazione
del sistema dei compensi e provvigioni, anche attraverso accordi
interprofessionali tra le associazioni interessate.
4. Le parti, d'intesa tra loro, predeterminano l'attribuzione delle
spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese
sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in
materia di commercializzazione.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
La Legge 27 luglio 1967, n. 622 concerne Organizzazione del mercato
nel settore dei prodotti ortofrutticoli.