REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

          Art. 6                                                                
Forme di gestione dei centri agro-alimentari                                    
e dei mercati all'ingrosso                                                      
1. Gli enti istitutori provvedono alla gestione nell'ambito delle               
forme previste dall'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142                   
(Ordinamento delle autonomie locali) e dall'art. 12 della Legge 23              
dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza                 
pubblica).                                                                      
2. Gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei            
centri agro-alimentari a mezzo di societa' per azioni e di societa'             
consortili per azioni.                                                          
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142                      
concernente Ordinamento delle autonomie locali, e' il seguente:                 
"Art. 22 - Servizi pubblici locali                                              
1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze,             
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto           
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a           
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.               
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province               
sono stabiliti dalla legge.                                                     
3. I Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle              
seguenti forme:                                                                 
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le                       
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una                   
istituzione o una azienda;                                                      
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,                  
economiche e di opportunita' sociale;                                           
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi           
di rilevanza economica ed imprenditoriale;                                      
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza             
rilevanza imprenditoriale;                                                      
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a                
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate                    
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in              
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la                 
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati.".                           
2) Il testo dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498                   
concernente Interventi urgenti in materia di finanza pubblica, e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 12                                                                        
1. Le Province e i Comuni possono, per l'esercizio di servizi                   
pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto              
svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di                        
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non                    
rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale,             
nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite               
societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui             
al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al           
comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della Legge 8 giugno 1990, n.             
142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo                 
comma, lettera d) della Legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita            
dall'articolo 10 della Legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti                  
interessati porvvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale             
collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di                   
evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere             
l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e            
sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni             
puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul              
mercato.                                                                        
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di             
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con              
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:                         
a) disciplinare l'entita' del capitale sociale delle costituende                
societa' per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente           
locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di                  
chiedere la convocazione dell'assemblea;                                        
b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante                 
procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei                   
principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle              
capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;                           
c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente                 
locale e il privato;                                                            
d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e                   
dell'economicita' dei servizi.                                                  
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al              
comma 1 si applicano le norme del DLgs 19 dicembre 1991, n. 406, e              
della Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e              
successive norme di recepimento.                                                
4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti                      
interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale            
da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e            
della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa                 
relativa ai servizi stessi sono i seguenti:                                     
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la                
integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento           
tecnico-finanziario;                                                            
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale           
investito;                                                                      
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche             
degli investimenti e della qualita' del servizio;                               
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente           
con le prevalenti condizioni di mercato.                                        
5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa           
e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari,                   
attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto            
del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi           
prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi                  
dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e                     
concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di                
societa' mista di cui al comma 1, la tariffa e' riscossa dal soggetto           
che gestisce i servizi pubblici.                                                
6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati,             
il Comitato interministeriale prezzi o il Comitato provinciale                  
prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di              
ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica                     
l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli              
indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi                  
aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il                  
Comitato interministeriale prezzi o il Comitato provinciale prezzi              
verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente                
dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o              
del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5,              
alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.                              
6 bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili                
nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino gia'              
aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari              
gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici,             
gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori                 
previa conclusione di un contratto di programma con organismi                   
finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme                  
occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i            
proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in                   
conformita' ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di              
cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo.            
7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in                
funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare               
garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore            
alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1.           
8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di           
essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1,            
anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui            
al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7,                
commi 1 e 2, della Legge 30 luglio 1990,  n.218, e successive                   
modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro,                     
ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata           
Legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni, se l'operazione            
viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.                                   
9. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro per i               
Problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per              
settore puo' promuovere gli opportuni accordi od intese con le                  
Amministrazini regionali e locali interessate. Gli accordi e le                 
intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di           
massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal DPCM 10            
agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con                   
l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali                      
finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da               
impegni di bilancio comunale, nonche' dalla specificazione delle                
misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti                
interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei            
tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i            
Problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono              
essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo             
stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati             
in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Tesoro, del               
Ministero dei Lavori pubblici, del Ministro per i Problemi delle aree           
urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli           
istituti di credito a diffusa presenza nazionale.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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