LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1
DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38
Art. 4
Indicazioni programmatiche
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le
indicazioni programmatiche, prevedendone altresi' modalita' di
aggiornamento, relative:
a) all'attribuzione della valenza nazionale, regionale e provinciale
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso gia' esistenti;
b) alle previsioni relative alla istituzione e all'ampliamento di
mercati all'ingrosso e di centri agro-alimentari;
c) alla definizione dei requisiti minimi degli stessi.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 il Consiglio regionale
determina le modalita' e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei
centri agro-alimentari esistenti ai requisiti richiesti dalle
indicazioni programmatiche, nonche' le modalita' e i tempi per la
realizzazione di un sistema di rilevazione statistica dei prezzi,
coordinato anche a livello regionale come previsto dalla normativa
nazionale vigente.