REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

          Art. 4                                                                
Indicazioni programmatiche                                                      
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro            
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le           
indicazioni programmatiche, prevedendone altresi' modalita' di                  
aggiornamento, relative:                                                        
a) all'attribuzione della valenza nazionale, regionale e provinciale            
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso gia' esistenti;           
b) alle previsioni relative alla istituzione e all'ampliamento di               
mercati all'ingrosso e di centri agro-alimentari;                               
c) alla definizione dei requisiti minimi degli stessi.                          
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 il Consiglio regionale                
determina le modalita' e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei            
centri agro-alimentari esistenti ai requisiti richiesti dalle                   
indicazioni programmatiche, nonche' le modalita' e i tempi per la               
realizzazione di un sistema di rilevazione statistica dei prezzi,               
coordinato anche a livello regionale come previsto dalla normativa              
nazionale vigente.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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