REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999

          Art. 11                                                               
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa             
entra in vigore il giorno successivo alla data della sua                        
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 16 giugno 1998  ANTONIO LA FORGIA                                      
NOTE ALL'ART. 11                                                                
1) Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 127                                                                       
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al                   
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,             
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.                 
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata             
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o                    
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,            
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per                        
l'apposizione del visto.                                                        
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta           
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici             
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita'             
davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto             
di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide            
di chi sia la competenza.".                                                     
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 415 del 31 marzo 1998; oggetto consiliare n. 3625 (VI                        
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 7 aprile 1998;                             
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 231 in data 22 aprile 1998;                                          
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.4                 
dell'8 aprile 1998, con preannuncio di richiesta di relazione orale             
in aula del consigliere Lorenzi;                                                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 aprile 1998,            
atto  n.124/98;                                                                 
- rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo                   
n.1002/4.1.22/C.G. dell'8 maggio 1998.                                          
Riesame d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 720 del           
18 maggio 1998; oggetto consiliare n. 3769 (VI legislatura);                    
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente;                                                  
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.4 del           
20 maggio 1998;                                                                 
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1998,            
atto  n.126/98;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1259/4.1.22/C.G.              
dell'11 giugno 1998.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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