LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999
Art. 5
Orari venatori
1. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria e' consentita
secondo gli orari di seguito indicati:
dalle ore alle ore
Periodo alla migratoria alla stanziale alla migratoria agli
ungulati e agli ungulati e stanziale in selezione in
selezione
1-15 agosto 5,10 - - 21,30
16-31 agosto 5,30 - - 21,05
1-14 settembre 5,45 - 19,40 20,40
15-20 settembre 5,55 - 19,20 20,20
21-30 settembre 6,05 7,05 19,05 20,05
1-15 ottobre 6,20 7,20 18,45 19,45
16-25 ottobre 6,35 7,35 18,20 19,20
26-31 ottobre 5,45 6,45 17,10 18,10
1-15 novembre 6,00 7,00 16,55 17,55
16-30 novembre 6,20 7,20 16,45 17,45
1-15 dicembre 6,35 7,35 16,35 17,35
16-31 dicembre 6,45 7,45 16,40 17,40
1-15 gennaio 6,50 7,50 16,55 17,55
16-31 gennaio 6,40 7,40 17,15 18,15
2. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da un'ora prima
del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.