LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 16
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1998/1999
Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. Tenuto conto che la settimana venatoria e' compresa fra il lunedi'
e la domenica successiva, la caccia puo' essere esercitata da sabato
1 agosto a lunedi' 31 agosto 1998: caccia di selezione agli ungulati,
alla cerca o all'aspetto in tre giornate a scelta ogni settimana.
2. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria e' consentita
nelle forme sottoindicate, da domenica 20 settembre 1998 a domenica
31 gennaio 1999:
- da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre 1998, da appostamento
e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in due
giornate fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale
limitazione non si applica alle aziende agri-turistico-venatorie e
alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore puo'
svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;
- da lunedi' 5 ottobre 1998 a domenica 31 gennaio 1999, da
appostamento e/o vagante con l'uso di non piu' di due cani per
cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- da lunedi' 5 ottobre a lunedi' 30 novembre 1998, possono essere
fruite due giornate in piu' a scelta, ogni settimana, per la caccia
alla sola migratoria, da appostamento.
Sabato 3 ottobre puo' essere esercitata una giornata supplettiva per
la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma
2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione
dell'esercizio venatorio alla data del 2 settembre 1998, la caccia in
tale periodo si potra' effettuare in un massimo di cinque giornate
fisse - mercoledi' 2, domenica 6, giovedi' 10, domenica 13 e giovedi'
17 settembre 1998, esclusivamente da appostamento, fino alle ore 13,
alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori
iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno negli
ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle aziende
faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi. Tali
specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia
grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora; le Province possono inoltre
individuare altre specie appartenenti alla fauna migratoria
acquatica. In detto periodo non si applica la limitazione alle
sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati. Nelle
aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio puo' essere
consentito a far data dal 2 settembre 1998, anche in quelle Province
che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, al
fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento per cinque
giornate settimanali, fino al tramonto e senza limitazione di forma
di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in
dette aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non puo'
essere superiore a tre.
4. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate
anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie.
5. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati e' consentita nelle
forme previste dall'apposito vigente Regolamento.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 3
Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157 concernente Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterme e per il prelievo venatorio, e' il seguente:
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria
omissis
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati
dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco
temporale di cui al comma 1.
omissis".