REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 1998, n. 208

Ricorso di Mantovani Gianluca avverso il provvedimento di reiezione all'iscrizione al Registro esercenti il commercio (somministrazione alimenti e bevande) e contestuale cancellazione dal medesimo Registro, tenuto presso la CCIAA di Ferrara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato da Mantovani Gianluca (omissis);                    
dato atto che il ricorso de quo, e' proposto ai sensi e per effetto             
dell'art. 8 della Legge 426/71 "Disciplina del commercio" avverso la            
determinazione camerale espressa con missiva prot. n. 14998 del 4               
marzo 1998, con la quale si dispone la reiezione della domanda                  
d'iscrizione del ricorrente quale delegato della Srl "CEREFA Hotels"            
al REC (somministrazione alimenti e bevande), nonche' la                        
cancellazione del ricorrente dalla posizione individuale n. 20119 del           
REC (somministrazione alimenti e bevande), per insussistenza dei                
requisiti soggettivi (perdita dei requisiti morali) prescritti dalla            
Legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa                     
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi", art. 2,              
comma 4, lett. c);                                                              
dato atto che il provvedimento, ut supra, e' stato notificato in data           
5 marzo 1998 mediante r.r., ed il ricorso de quo porta la data 1                
aprile 1998, cosi' come risulta dal timbro datario dell'ufficio                 
postale di partenza, pertanto nei termini prescritti dall'art. 8                
anzidetto;                                                                      
preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Camera di Commercio di           
Ferrara, rese con missiva prot. n. 18671-XXIV.7, pervenute a questa             
Regione in data 5 maggio 1998 - cosi' come risulta dal timbro datario           
del protocollo generale -, nonche' degli atti istruttori                        
contestualmente esibiti;                                                        
preso atto che il provvedimento camerale di reiezione e contestuale             
cancellazione, si e' determinato in quanto nei confronti del                    
ricorrente e' stato emesso decreto penale di condanna (decreto GIP              
Pretura di Ferrara) che porta la data del 5 agosto 1993 e passato in            
giudicato l'1 ottobre 1993, per violazione del T.U. sulla disciplina            
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e                    
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza art. 68, DPR 9                  
ottobre 1990, n. 309 (c.f.r. Certificato generale del casellario                
giudiziale, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara);           
preso atto dei motivi di gravame, dedotti dal ricorrente nell'atto              
d'introduzione del giudizio, a sostegno della infondatezza del                  
provvedimento impugnato;                                                        
rilevato che le sanzioni inflitte dall'art. 2, comma 4 succitato,               
sembrano essere considerate dal legislatore - cosi' come sostenuto da           
qualificata dottrina - non nel loro contenuto sostanziale di reazione           
alla condotta illecita, ma come indice sintomatico dal quale arguire            
l'inidoneita' di un determinato soggetto a svolgere una certa                   
attivita' o ad essere parte di uno specifico rapporto, o anche come             
misura interdittiva sul piano amministrativo, in ragione della natura           
giuridica sostanziale della iscrizione al Registro de quo - intesto             
come strumento diretto ad accertare la qualificazione morale e                  
professionale di tutti coloro che intendano esercitare l'attivita'              
commerciale - in altri termini l'iscrizione in oggetto e' una specie            
che afferisce ad un genus "atti di certezza pubblica", rectius in un            
accertamento costitutivo.                                                       
Orbene quanto sopra esposto vuole porre in evidenza che il                      
richiedente ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere                 
l'iscrizione qualora sia in possesso dei requisiti di legge. Tale               
assunto trova puntuale conferma dal carattere vincolato                         
dell'attivita' amministrativa concernente l'iscrizione, che deve                
limitarsi ad accertare tramite un esame documentale, la sussistenza             
dei requisiti predetti senza alcun margine di discrezionalita' che              
coinvolga valutazioni d'interesse pubblico nell'emanazione del                  
successivo provvedimento positivo o negativo di iscrizione.                     
In tale ambito giuridico la determinazione del Presidente della                 
Camera di Commercio - atto propedeutico all'emanazione del                      
provvedimento finale con il quale la Camera di Commercio dispone la             
non iscrizione o la cancellazione dall'apposito registro - si pone              
come accertamento costitutivo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi,           
ai quali la normativa sostanziale attribuisce condicio iuris, per               
poter legittimamente esercitare o continuare ad esercitare                      
l'attivita' di commercio;                                                       
rilevato che secondo l'opinione maggioritaria espressa dalla                    
giurisprudenza della Suprema Corte, i provvedimenti di iscrizione o             
cancellazione di commercianti dagli elenchi formati a vari fini, sono           
atti amministrativi diretti al riscontro, senza alcun margine di                
valutazione autonoma, dei requisiti di legge; cosicche' la pubblica             
Amministrazione nel negare l'iscrizione o nel proporre al                       
cancellazione e' vincolata sia per quanto concerne l'emanazione del             
provvedimento sia per quanto riguarda il suo contenuto;                         
dato atto che nessuna delle circostanze giuridiche contemplate                  
dall'art. 2, comma 5 della Legge 287/91 citata, si e' realizzata;               
visto l'art. 8 della legge sulla disciplina del commercio;                      
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e            
del parere favorevole del responsabile del Servizio Programmazione              
della distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,             
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera            
di Giunta regionale 2541/95;                                                    
decreta:                                                                        
il ricorso presentato da Mantovani Gianluca non puo', alla stregua              
dei motivi puntualmente ed efficacemente espressi nella parte che               
precede, trovare accoglimento, pertanto viene rigettato.                        
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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