DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 1998, n. 208
Ricorso di Mantovani Gianluca avverso il provvedimento di reiezione all'iscrizione al Registro esercenti il commercio (somministrazione alimenti e bevande) e contestuale cancellazione dal medesimo Registro, tenuto presso la CCIAA di Ferrara
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato da Mantovani Gianluca (omissis);
dato atto che il ricorso de quo, e' proposto ai sensi e per effetto
dell'art. 8 della Legge 426/71 "Disciplina del commercio" avverso la
determinazione camerale espressa con missiva prot. n. 14998 del 4
marzo 1998, con la quale si dispone la reiezione della domanda
d'iscrizione del ricorrente quale delegato della Srl "CEREFA Hotels"
al REC (somministrazione alimenti e bevande), nonche' la
cancellazione del ricorrente dalla posizione individuale n. 20119 del
REC (somministrazione alimenti e bevande), per insussistenza dei
requisiti soggettivi (perdita dei requisiti morali) prescritti dalla
Legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi", art. 2,
comma 4, lett. c);
dato atto che il provvedimento, ut supra, e' stato notificato in data
5 marzo 1998 mediante r.r., ed il ricorso de quo porta la data 1
aprile 1998, cosi' come risulta dal timbro datario dell'ufficio
postale di partenza, pertanto nei termini prescritti dall'art. 8
anzidetto;
preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Camera di Commercio di
Ferrara, rese con missiva prot. n. 18671-XXIV.7, pervenute a questa
Regione in data 5 maggio 1998 - cosi' come risulta dal timbro datario
del protocollo generale -, nonche' degli atti istruttori
contestualmente esibiti;
preso atto che il provvedimento camerale di reiezione e contestuale
cancellazione, si e' determinato in quanto nei confronti del
ricorrente e' stato emesso decreto penale di condanna (decreto GIP
Pretura di Ferrara) che porta la data del 5 agosto 1993 e passato in
giudicato l'1 ottobre 1993, per violazione del T.U. sulla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza art. 68, DPR 9
ottobre 1990, n. 309 (c.f.r. Certificato generale del casellario
giudiziale, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara);
preso atto dei motivi di gravame, dedotti dal ricorrente nell'atto
d'introduzione del giudizio, a sostegno della infondatezza del
provvedimento impugnato;
rilevato che le sanzioni inflitte dall'art. 2, comma 4 succitato,
sembrano essere considerate dal legislatore - cosi' come sostenuto da
qualificata dottrina - non nel loro contenuto sostanziale di reazione
alla condotta illecita, ma come indice sintomatico dal quale arguire
l'inidoneita' di un determinato soggetto a svolgere una certa
attivita' o ad essere parte di uno specifico rapporto, o anche come
misura interdittiva sul piano amministrativo, in ragione della natura
giuridica sostanziale della iscrizione al Registro de quo - intesto
come strumento diretto ad accertare la qualificazione morale e
professionale di tutti coloro che intendano esercitare l'attivita'
commerciale - in altri termini l'iscrizione in oggetto e' una specie
che afferisce ad un genus "atti di certezza pubblica", rectius in un
accertamento costitutivo.
Orbene quanto sopra esposto vuole porre in evidenza che il
richiedente ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere
l'iscrizione qualora sia in possesso dei requisiti di legge. Tale
assunto trova puntuale conferma dal carattere vincolato
dell'attivita' amministrativa concernente l'iscrizione, che deve
limitarsi ad accertare tramite un esame documentale, la sussistenza
dei requisiti predetti senza alcun margine di discrezionalita' che
coinvolga valutazioni d'interesse pubblico nell'emanazione del
successivo provvedimento positivo o negativo di iscrizione.
In tale ambito giuridico la determinazione del Presidente della
Camera di Commercio - atto propedeutico all'emanazione del
provvedimento finale con il quale la Camera di Commercio dispone la
non iscrizione o la cancellazione dall'apposito registro - si pone
come accertamento costitutivo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi,
ai quali la normativa sostanziale attribuisce condicio iuris, per
poter legittimamente esercitare o continuare ad esercitare
l'attivita' di commercio;
rilevato che secondo l'opinione maggioritaria espressa dalla
giurisprudenza della Suprema Corte, i provvedimenti di iscrizione o
cancellazione di commercianti dagli elenchi formati a vari fini, sono
atti amministrativi diretti al riscontro, senza alcun margine di
valutazione autonoma, dei requisiti di legge; cosicche' la pubblica
Amministrazione nel negare l'iscrizione o nel proporre al
cancellazione e' vincolata sia per quanto concerne l'emanazione del
provvedimento sia per quanto riguarda il suo contenuto;
dato atto che nessuna delle circostanze giuridiche contemplate
dall'art. 2, comma 5 della Legge 287/91 citata, si e' realizzata;
visto l'art. 8 della legge sulla disciplina del commercio;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e
del parere favorevole del responsabile del Servizio Programmazione
della distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera
di Giunta regionale 2541/95;
decreta:
il ricorso presentato da Mantovani Gianluca non puo', alla stregua
dei motivi puntualmente ed efficacemente espressi nella parte che
precede, trovare accoglimento, pertanto viene rigettato.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA