REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 1998, n. 167

Legge 122/92. Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Zucchini Sergio" con sede ad Argenta (FE)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato da Zucchini Sergio, relativamente                   
all'impresa Zucchini Sergio con sede ad Argenta (FE) frazione Santa             
Maria Codifiume - Via Fascinata n. 137, ai sensi della Legge 5                  
febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della               
circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione"           
art. 3, comma 4, pervenuto al Presidente della Regione nei termini di           
legge, contro la determinazione del Segretario generale della Camera            
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Ferrara n.            
420 del 19/11/1997, concernente la negata iscrizione al Registro                
imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto                 
dall'art. 2 della summenzionata Legge 122/92 per l'attivita' di                 
meccanica motoristica;                                                          
premesso:                                                                       
- che la suddetta impresa, gia' iscritta all'Albo delle imprese                 
artigiane dal 1992 per l'attivita' di officina elettrauto, in data              
21/10/1997 ha presentato denuncia alla CCIAA di Ferrara di fatti                
modificativi per l'aggiunta dell'attivita' di "installazione,                   
manutenzione e riparazione di impianti metano e GPL per autovetture";           
- che tale attivita' rientra nella sezione meccanica motoristica,               
prevista dall'art. 1, lettera a) della Legge 122/92;                            
premesso inoltre che con determinazione del Segretario generale della           
CCIAA di Ferrara n. 420 del 19/11/1997 e' stata negata l'iscrizione             
dell'impresa al RIA per la sezione "meccanica-motoristica", con la              
seguente motivazione: "dalla documentazione non si evince il possesso           
dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della                  
suddetta normativa, in quanto Zucchini Sergio, designato quale                  
responsabile tecnico, risulta essere titolare dell'impresa stessa,              
gia' esercente l'attivita' di elettrauto dal 9/4/1992 e regolarmente            
iscritta il 13/11/1996 al Registro imprese di autoriparazione,                  
sezione "elettrauto", ai sensi dell'art. 13 della Legge 122/92";                
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso, dalla             
quale si evince che il ricorrente ha iniziato l'attivita' come                  
apprendista (16-18 anni) presso un'impresa esercente l'attivita' di             
elettrauto e impianti metano e GPL;                                             
esaminato inoltre: il ricorso nel quale dettagliatamente vengono                
illustrate le modalita' con le quali viene svolta l'attivita'                   
richiesta; le fatture di lavori eseguiti dal 1992 al 1996; la                   
dichiarazione ed il verbale di sopralluogo effettuato dalla Feder               
Metano (Ente qualificato dal Ministero dei Trasporti) dai quali                 
risulta che l'officina e' idonea all'esecuzione e classificazione               
della prova idraulica delle tubazioni;                                          
esaminata altresi' l'elencazione delle attrezzature e strumentazioni            
utilizzate nell'attivita' di autoriparazione, nonche' quelle di cui             
debbono essere dotate le imprese esercenti le attivita'                         
rispettivamente nelle sezioni richieste e previste dall'art. 1, comma           
3, lettera a) della Legge 122/92;                                               
vista la Legge 122/92;                                                          
visto il decreto ministeriale 30/7/1997, n. 406 "Regolamento recante            
le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese            
esercenti attivita' di autoriparazione";                                        
ritenuto che sussistono i requisiti e le condizioni per l'iscrizione            
dell'impresa al Registro imprese di autoriparazioni, nella sezione              
meccanica motoristica - sotto sezione impianti metano e GPL;                    
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale                      
artigianato in data 26/2/1998, ai sensi della delibera della Giunta             
regionale n. 3299 del 12/9/1995;                                                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,             
esecutiva, ad oggetto: "Direttive della Giunta regionale per                    
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale                 
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
decreta:                                                                        
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Zucchini             
Sergio, relativamente all'impresa Zucchini Sergio con sede ad Argenta           
(FE) frazione Santa Maria Codifiume - Via Fascinata n. 137, promosso            
per le motivazioni sopra menzionate.                                            
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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