DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 1998, n. 166
Legge 122/92. Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Ruggi Roberto e Brunello Snc" con sede a Montefiorino (MO)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato da Ruggi Roberto, relativamente
all'impresa Ruggi Roberto e Brunello Snc con sede a Montefiorino (MO)
- Via Comunale Rubbiano n. 10/4, ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione" art. 3,
comma 4, pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge,
contro la determinazione del Segretario generale della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Modena n. 594
del 22/12/1997, concernente la negata iscrizione al Registro imprese
esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2
della summenzionata Legge 122/92 per l'attivita' di elettrauto e
gommista;
premesso:
- che la suddetta impresa, gia' iscritta all'Albo delle imprese
artigiane dal 1973 come ditta individuale ed esercitante attivita' di
officina meccanica per riparazione, si e' trasformata in societa' di
fatto nel 1978 e regolarizzata in Snc in data 24/6/1997;
- che la stessa, essendo societa' gia' iscritta alla data di entrata
in vigore della Legge 122/92, nel 1995 viene iscritta al Registro
imprese autoriparazioni per la sezione "meccanica-motoristica e
carrozzeria" e successivamente, in data 6/11/1997, presenta alla
CCIAA di Modena denuncia di inizio attivita' per le sezioni
"elettrauto e gommista";
premesso inoltre che con determinazione del Segretario generale della
CCIAA di Modena n. 594 del 22/12/1997 e' stata confermata
l'iscrizione dell'impresa al RIA per la sezione
"meccanica-motoristica e carrozzeria", mentre e' stata cancellata per
l'attivita' di autoriparazione sezione "elettrauto e gommista";
considerato che le motivazioni di tale diniego sono le seguenti:
1) il responsabile tecnico designato ai sensi dell'art. 3 della Legge
122/92 per l'attivita' di elettrauto e gommista, e' lo stesso Ruggi
Roberto, titolare della ditta gia' iscritta nel 1973 per l'attivita'
meccanica ... e non ha mai denunciato l'esercizio delle attivita'
sopra menzionate (elettrauto e gommista);
2) l'art. 6 della Legge 25/96 non puo' essere pertanto indicato ed e'
confermato inoltre da un parere del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato del 31/10/1997;
3) inoltre Ruggi Roberto non ha i requisiti tecnico-professionali di
cui all'art. 7, comma II della Legge 122/92;
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,
consistente in: autocertificazione nella quale il ricorrente dichiara
di aver esercitato l'attivita' di elettrauto e gommista fin dal 1973;
fatture di acquisto di materiale dal 1991 a tutt'oggi; fatture di
lavori eseguiti dal 1991 al 1996;
esaminata inoltre l'elencazione delle attrezzature e strumentazioni
utilizzate nell'attivita' di autoriparazione, nonche' quelle di cui
debbono essere dotate le imprese esercenti le attivita'
rispettivamente nelle sezioni richieste e previste dall'art. 1, comma
3, lettere c) e d) della Legge 122/92;
vista la Legge 122/92;
visto il decreto ministeriale 30/7/1997, n. 406 "Regolamento recante
le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione";
ritenuto che sussistono i requisiti e le condizioni per l'iscrizione
dell'impresa al Registro imprese di autoriparazioni, nelle sezioni
elettrauto e gommista;
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale
artigianato in data 26/3/1998, ai sensi della delibera della Giunta
regionale n. 3299 del 12/9/1995;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,
esecutiva, ad oggetto: "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione di Giunta 2541/95;
decreta:
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Ruggi
Roberto, relativamente all'impresa Ruggi Roberto e Brunello Snc con
sede a Montefiorino (MO) - Via Comunale Rubbiano n. 10/4, promosso
per le motivazioni sopra menzionate.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA