DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1998, n. 615
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Bologna per la realizzazione della cartografia geologica di sintesi alla scala 1:25.000 e 1:50.000. Conferimento di incarico professionale alla dr.ssa Maria Carla Centineo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione con l'Universita' degli
Studi di Bologna che, in allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante;
2) di dare atto che il Direttore generale ai Sistemi informativi e
Telematica provvedera' alla stipula della convenzione stessa;
3) di conferire ai seguenti docenti, Franco Ricci Lucchi e Alessandro
Amorosi, l'incarico per il rilevamento geologico e il coordinamento
scientifico del rilevamento come descritto in narrativa;
4) di corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna la somma
di Lire 30.000.000, piu' Lire 6.000.000 per IVA, per complessive Lire
36.000.000 secondo le modalita' di cui all'art. 5 della convenzione,
e previa presentazione di regolari fatture;
5) di conferire alla dott.ssa Maria Carla Centineo l'incarico, la cui
durata e' stabilita in un anno dalla esecutivita' della presente
deliberazione, con le modalita' e nei tempi indicati nello schema di
disciplinare d'incarico allegato, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, per lo studio della banca dati
geognostica relativa al foglio geologico 204 e allestimento della
cartografia geologica di superficie e di sottosuolo in forma
preliminare;
6) di corrispondere alla dott.ssa Maria Carla Centineo, quale
prestazione resa in un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa da soggetto dichiarante l'esenzione IVA, la somma di
Lire 15.000.000, al lordo delle ritenute piu' Lire 1.140.000, quale
quota a carico Regione del contributo previdenziale 12%, come
previsto dall'art. 59. comma 16, della Legge 449/97, per una somma
complessiva di Lire 16.140.000, previa presentazione di regolari
note;
7) la corresponsione della somma di cui al precedente punto 6)
avverra' in tre soluzioni uguali: la prima dopo aver svolto il 30%
dei lavori, la seconda dopo il 60% previa dichiarazione
dell'attivita' svolta; la terza a lavoro ultimato, previa
dichiarazione da parte del responsabile del progetto, per la Regione,
dell'attivita' svolta, della consegna degli elaborati e della
verifica dei lavori;
8) di dare atto che l'incarico di cui al punto 5) ha carattere
professionale e quindi non instaura un rapporto di impiego e non
rientra tra le competenze attribuite al Consiglio regionale dall'art.
46, comma 5, dello Statuto;
9) di impegnare la spesa complessiva di cui ai punti 4) e 6) che
precedono, di Lire 52.140.000, IVA compresa, registrata con il n.
1835 di impegno, sul Capitolo 03857 "Spese per la realizzazione della
carta geologica nazionale in attuazione del programma CARG (primo
comma, art. 14, Legge 28 agosto 1989, n. 305 - DPCM 8 novembre 1991)
- Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che e'
stato dotato della necessaria disponibilita';
10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94, il
Responsabile del Servizio Cartografico e Geologico provvedera', con
propri atti, alla liquidazione della spesa di cui al punto 9) sulla
base dell'attivita' svolta e secondo le modalita' al punto 7) e
secondo le modalita' di cui all'art. 5 della convenzione, previa
certificazione rilasciata dai tecnici dell'Ufficio Geologico
regionale sulla corrispondenza del lavoro svolto;
(omissis)
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita'
degli Studi di Bologna per la realizzazione della cartografia
geologica di sintesi alla scala 1:25.000 e 1:50.000
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna - codice fiscale e partita IVA 80062590379
- rappresentata dal Direttore generale pro-tempore ai Sistemi
informativi e Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene nel
presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. 615
del 4/5/1998, esecutiva ai sensi di legge:
il Dipartimento di Scienze della terra e geo-ambientali
dell'Universita' degli Studi di Bologna - codice fiscale 80007010376,
partita IVA 01131710376, nella persona del Direttore pro-tempore del
suddetto Dipartimento, su delega del Magnifico Rettore
dell'Universita' di Bologna.
Premesso:
- che il rilevamento della Carta geologica del territorio collinare e
montano della regione nasce dalla riconosciuta necessita' di
apportare una documentazione scientifica in grado di rappresentare ad
un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad una
conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici
territoriali;
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,
ecc.;
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite
convenzioni con l'Universita' degli Studi di Bologna e dal 1982 con
le Universita' degli Studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e
con il Centro di Studio per la geologia strutturale e dinamica
dell'Appennino del CNR di Pisa;
- che la Regione ha stipulato una convenzione con il Servizio
Geologico nazionale, nell'ambito della Legge 67/88, per la
realizzazione di 22 fogli geologici alla scala 1:50.000;
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette
Universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione
del progetto;
- che la cartografia geologica alla scala 1:25.000 e la redazione dei
50.000 geologici, sara' realizzata come previsto nell'allegato
tecnico alle convenzioni stipulata tra Regione Emilia-Romagna e
Servizio Geologico nazionale (delibere di Giunta 4143/91 e 4685/92);
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i
rapporti che derivano da proficua collaborazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto e soggetti della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' degli Studi di
Bologna e nella fattispecie al Dipartimento di Scienze della terra e
geo-ambientali che accetta, il rilevamento e coordinamento
scientifico che ricade nei fogli geologici 221, 239 e 204.
I docenti del Dipartimento di Scienze della terra e geo-ambientali di
Bologna che partecipano all'esecuzione del suddetto studio sono il
prof. Franco Ricci Lucchi e il dott. Alessandro Amorosi.
I suddetti docenti, per tutte le incombenze di carattere
amministrativo relative alla presente convenzione, faranno capo
all'Amministrazione del Dipartimento di Scienze della terra e
geo-ambientali.
Art. 2
Programma di lavoro
Il lavoro di coordinamento e di preparazione della cartografia
geologica alle scale 1:25.000 e 1:50.000, sara' svolto secondo
l'allegato tecnico alle convenzioni stipulate tra la Regione
Emilia-Romagna e il Servizio Geologico nazionale e le linee guida
pubblicate dal Servizio Geologico.
Si concorda tra le parti di svolgere il seguente programma:
a) di predisporre le note illustrative del foglio geologico 221 e la
sintesi geologica del sottosuolo;
b) di allestire il foglio geologico 239 relativo all'area
Santerno-Senio comprensivo di studio, banca dati del sottosuolo,
interpretazione prove penetrometriche, ricostruzione stratigrafica,
preparazione delle carte geologiche e predisposizione note
illustrative;
c) direzione scientifica del rilevamento del foglio geologico 204.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata
massima di un anno.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Alla scadenza del rapporto di collaborazione, la Regione
Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Bologna provvedono a
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,
individuati rispettivamente nelle persone del prof. Franco Ricci
Lucchi per l'Universita' e dai dottori Paolo Severi e Raffaele
Pignone, responsabile del progetto, per la Regione.
Art. 5
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base
dell'art. 1 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna nella
fattispecie al Dipartimento di Scienze della terra e geo-ambientali
una somma di Lire 36.000.000, IVA compresa, somma sostanzialmente
rivolta alla copertura delle spese di trasferta (concernenti in
particolare i rilevamenti di campagna, la partecipazione a riunioni
di coordinamento globale, a interscambi scientifici con altri Servizi
Geologici europei, ecc.) e di funzionamento.
Detta cifra verra' versata, previa presentazione di regolari fatture,
secondo le seguenti modalita':
- Lire 12.000.000, IVA compresa, a stato d'avanzamento lavori previa
dichiarazione dell'attivita' svolta per almeno il 20% del lavoro da
parte del responsabile del progetto per la Regione Emilia-Romagna;
- Lire 12.000.000, IVA compresa, a stato d'avanzamento lavori previa
dichiarazione dell'attivita' svolta per almeno il 60% del lavoro da
parte del responsabile del progetto per la Regione Emilia-Romagna;
- Lire 12.000.000, IVA compresa, al completamento della ricerca in
oggetto sulla base di attestazione di congruita' del funzionario
regionale responsabile.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale
dell'Universita' durante la permanenza presso i propri uffici, salvo
i casi di dolo o colpa grave. L'Universita' esonera e comunque tiene
indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione del presente contratto, da parte del proprio
personale dipendente.
L'Universita', da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita'
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,
salvo i casi di dolo o colpa grave.
La Regione esonera e comunque tiene indenne l'Universita' da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Utilizzazione dei risultati
La Regione, il Servizio Geologico nazionale e l'Universita' hanno il
diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati
della ricerca oggetto del presente contratto. Nel caso di
pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca che preceda
la pubblicazione ufficiale da parte della Regione, l'Universita' si
impegna a fornire preventivamente copia della pubblicazione alla
Regione, al fine di consentirle di verificare l'assenza di
informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata
quale ente promotore della ricerca.
Art. 8
Proprieta' esclusiva
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva
proprieta' della Regione Emilia-Romagna e del Servizio Geologico
nazionale, i quali utilizzeranno liberamente tutti gli elaborati pur
nel rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.
I rilevatori, i direttori del rilevamento e il responsabile della
ricerca pertanto si impegnano a non fornire cartografie, anche
parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione Emilia-Romagna
e del Servizio Geologico nazionale.
Art. 9
Pubblicazione delle carte
La cartografia geologica alla scala 1:50.000 sara' stampata dal
Servizio Geologico nazionale. Il coordinatore del foglio si impegna a
fornire assistenza tecnica durante le fasi di stampa se richiesta
dalla Regione.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora l'Universita' non abbia
adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida
all'adempimento notificata per lettera raccomandata all'Universita'
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti, diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
L'Universita' si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal
caso, i Responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Universita' per
l'attivita' fino allora svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione del
presente contratto sara' risolta mediante arbitrato rituale ai sensi
degli artt. 806 e seguenti Codice procedura civile ad opera di un
Collegio di tre arbitri che saranno nominati da ciascuna delle parti
e il terzo, che fungera' da Presidente del collegio arbitrale, dai
primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina
del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal
Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive
modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B., del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
Data
per LA REGIONE per L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA
EMILIA-ROMAGNA IL DIRETTORE PRO-TEMPORE
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
PRO-TEMPORE DELLA TERRA E GEO-AMBIENTALI
AI SISTEMI INFORMATIVI
E TELEMATICA
Schema di disciplinare dell'incarico professionale conferito alla
dott.ssa Maria Carla Centineo in esecuzione della delibera di Giunta
n. 615 del 4/5/1998
Io sottoscritto/a ,
nato/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il ,
residente a ,
in Via/Piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . n. ,
incaricato/a come rilevatore per la Regione Emilia-Romagna
dichiaro
1) di accettare l'incarico per il rilevamento della Carta geologica
e/o delle attivita' strumentali collegate come previsto dalla
delibera n. . . . del . . . . . . . . . . (citare il numero
progressivo della delibera) di cui al punto 5) per un corrispettivo
stabilito in Lire 15.950.000, al lordo delle ritenute IRPEF e INPS;
2) di eseguire il rilevamento e/o le attivita' strumentali collegate
secondo le "Norme generali per il rilevamento e la compilazione della
carta geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo" e le norme del
Servizio Geologico nazionale sotto il diretto controllo dell'Ufficio
Geologico regionale;
3) di portare a termine entro un anno dalla data di approvazione
della presente delibera, l'incarico di cui al punto 1), e che nel
caso si verifichi un ritardo nella consegna degli elaborati al
Servizio Cartografico e Geologico, almeno due mesi prima della
scadenza, avvisare per iscritto il Responsabile del progetto
specificando i motivi che hanno determinato tale ritardo e il tempo
ulteriore per completare il rilevamento e la relativa cartografia;
4) che l'incarico si configura come collaborazione coordinata e
continuativa ai sensi dell'art. 2, comma 25, della Legge 335/95;
5) di sollevare la Regione Emilia-Romagna da ogni responsabilita',
civile e penale, per qualsiasi evento dannoso che possa accadermi
derivante dalla esecuzione dell'incarico ricevuto anche durante la
permanenza presso i locali della Regione Emilia-Romagna.
La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione
delle condizioni e modalita' in esso richiamate o contenute.
Data firma