REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1998, n. 641

Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli esistenti *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che le Norme tecniche di attuazione del "Piano Territoriale                   
regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per             
il comparto zootecnico", denominato in seguito "Piano stralcio",                
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 570 dell'11              
febbraio 1997, all'art. 10, comma 3 prevedono espressamente che la              
Giunta regionale stabilisca gli obiettivi quali-quantitativi da                 
conseguire e le condizioni da rispettare nella realizzazione dei                
nuovi insediamenti zootecnici destinati all'allevamento dei suini, i            
trasferimenti, le ristrutturazioni, le riconversioni e gli                      
ampliamenti di quelli esistenti;                                                
- che in forza di quanto disposto dal citato art. 10 delle Norme                
tecniche di attuazione del "Piano stralcio" gli interventi suddetti,            
per gli allevamenti ubicati nei territori dei comuni eccedentari                
delle zone vulnerabili, sono consentiti a condizione che vengano                
conseguiti Sostanziali miglioramenti igienico-sanitari ed ambientali            
(SMISA), mentre, per quelli ubicati nei restanti territori della                
regione, venga prevista l'applicazione di Tecnologie a basso impatto            
ambientale (TaBIA);                                                             
- che la sussistenza delle condizioni di cui sopra costituisce il               
requisito fondamentale per il Comune ai fini del rilascio delle                 
concessioni e autorizzazioni edilizie relative alla realizzazione dei           
nuovi allevamenti suinicoli, ovvero alle ristrutturazioni,                      
riconversioni, trasferimenti ed ampliamenti di quelli esistenti.                
Tenuto conto:                                                                   
- che per consentire una valutazione uniforme ed omogenea delle                 
condizioni richiamate ai capi precedenti si rende necessario definire           
gli elementi ed i parametri specifici di riferimento per quantificare           
gli obiettivi da raggiungere nelle diverse tipologie di interventi;             
- che ai fini della valutazione della applicazione delle TaBIA e'               
apparso opportuno elencare, nella Tabella 1, le tecnologie oggi                 
disponibili attribuendo un punteggio numerico differenziato e                   
progressivamente crescente in ragione di un impatto ambientale                  
progressivamente decrescente, prevedendo, quale condizione per la               
realizzazione degli interventi, il raggiungimento di un determinato e           
diversificato punteggio totale a seconda che si tratti di:                      
- ristrutturazione;                                                             
- ampliamento, riconversione o trasferimento di allevamenti                     
esistenti;                                                                      
- realizzazione di nuovi allevamenti;                                           
- che ai fini di una valutazione differenziata delle TaBIA                      
considerate e' necessario ed opportuno prendere in considerazione               
elementi quali il tipo di stabulazione utilizzata nell'allevamento,             
il tipo e le modalita' di rimozione delle deiezione all'interno dei             
ricoveri, la distanza da altri allevamenti suinicoli, i sistemi di              
stoccaggio e trattamento degli effluenti da allevamento.Tenuto conto            
inoltre:                                                                        
- che per quanto attiene la valutazione degli SMISA e' da ritenersi             
coerente definire in termini qualitativi soltanto gli elementi di               
riferimento per i quali e' comunque necessario conseguire                       
miglioramenti di carattere igienico-sanitario e ambientale, mentre              
per gli aspetti quantitativi, anche in questi casi, e' apparso                  
opportuno, fare riferimento al conseguimento di un determinato                  
punteggio totale in termini di TaBIA, ritenendo che sul piano                   
operativo una significativa riduzione degli impatti ambientali                  
complessivamente intesi, sia all'interno che all'esterno                        
dell'allevamento, possano essere conseguiti con l'adozione di                   
sistemi, tecnologie e misure tendenti a ridurre gli effetti negativi            
indotti sull'ambiente dall'attivita' di allevamento;                            
- che riguardo agli elementi qualitativi suddetti legati agli SMISA,            
gli aspetti per i quali la realizzazione degli interventi deve                  
conseguire dei benefici rispetto alla situazione di pre-intervento,             
dovranno riguardare comunque la tutela igienico-sanitaria e il                  
miglioramento delle condizioni confort/benessere degli animali                  
allevati, la prevenzione della diffusione delle malattie infettive e            
la riduzione del quantitativo totale di azoto apportato ai terreni              
nei comuni eccedentari attraverso lo spandimento sul suolo agricolo             
dei liquami prodotti.                                                           
Ravvisata la necessita':                                                        
- che il progetto degli interventi, fermi restando gli elaborati                
descrittivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di                   
edilizia e urbanistica, debba contenere la descrizione della                    
situazione dell'allevamento prima e dopo l'intervento nonche' quella            
dei benefici conseguiti con l'intervento proposto;                              
- che la documentazione di cui sopra possa essere diversificata in              
funzione della consistenza dell'allevamento, avendo a riferimento               
come soglia quella dei 2.000 capi suini equivalenti (c.s.e.);                   
- che per gli allevamenti di consistenza superiore a 2.000 c.s.e.               
debba prevedersi la predisposizione di uno specifico Studio di                  
idoneita' ambientale ed igienico-sanitario (SIAS), i cui elementi               
informativi minimi sono stati definiti nell'allegato I nonche' la               
redazione di una relazione sui benefici conseguiti;                             
- che per gli allevamenti di consistenza inferiore a 2.000 c.s.e. e'            
da ritenersi sufficiente la predisposizione di una Relazione tecnica            
secondo lo schema-tipo riportato nell'allegato.                                 
Ritenuto:                                                                       
- che per le verifiche di conformita' in sede di rilascio della                 
concessione e/o dell'autorizzazione edilizia, il Comune, al fine di             
valutare la rispondenza dei progetti di intervento alle condizioni ed           
ai requisiti per il conseguimento dei Sostanziali miglioramenti                 
igienico-sanitari e ambientali e per l'applicazione delle tecnologie            
a basso impatto ambientale, debba avvalersi, ai sensi della L.R.                
44/95, dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente e del             
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale,               
competenti per territorio;                                                      
- che la valutazione di conformita' di cui al punto precedente debba            
comprendere anche l'accertamento delle condizioni per il corretto               
smaltimento dei reflui prodotti dall'allevamento, ovvero delle                  
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento di              
cui alla L.R. 50/95, attraverso l'attivazione dei necessari raccordi            
con le Provincie competenti per territorio.                                     
Vista la L.R. 24 aprile 1995, n. 50;                                            
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44;                                            
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 570 dell'11                   
febbraio 1997;vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541             
del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono               
state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni                        
dirigenziali;                                                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio             
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai             
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e                 
successive modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 4 luglio           
1995, n. 2541;                                                                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'Area Ambiente, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla                 
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione                
2541/95;                                                                        
su proposta congiunta dell'Assessore al Territorio, Programiazione e            
Ambiente, e dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto           
l'allegata: "Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi                       
quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici           
destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le                        
riconversioni e gli ampliamenti di quelli esistenti, di cui all'art.            
10, comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale           
regionale per il risanamento delle acque - Stralcio per il comparto             
zootecnico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.              
570 dell'11 febbraio 1997;                                                      
2) di dare atto che la Direttiva di cui sopra definisce le                      
condizioni, i requisiti ed i parametri necessari a verificare la                
conformita', sul conseguimento dei Sostanziali miglioramenti                    
igienico-sanitari e ambientali e/o sull'applicazione delle tecnologie           
a basso impatto ambientale, degli interventi di ristrutturazione,               
riconversione, ampliamento e trasferimento degli allevamenti suini              
esistenti nonche' della realizzazione di nuovi allevamenti suinicoli,           
prevista dall'art. 10 della deliberazione del Consiglio regionale n.            
570 dell'11 febbraio 1997, in sede di rilascio delle concessioni ed             
autorizzazioni edilizie;                                                        
3) di pubblicare il presento atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        
Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi qualitativi e                      
quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici                 
destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le                        
ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli                  
esistenti                                                                       
Art. 1                                                                          
Oggetto e campo di applicazione                                                 
1. La presente direttiva ha per oggetto la determinazione dei criteri           
tecnici e degli obiettivi qualitativi e quantitativi di riferimento             
per valutare la congruita' dei nuovi insediamenti zootecnici                    
destinati all'allevamento dei suini nonche' i trasferimenti, le                 
ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli                  
esistenti, ai principi dettati all'art. 10 delle Norme tecniche di              
attuazione del Piano Territoriale regionale per il risanamento e la             
tutela delle acque (PTRRTA) - Stralcio per il comparto zootecnico, in           
seguito denominato Piano Stralcio, approvato con deliberazione del              
Consiglio regionale n. 570 dell'11 febbraio 1997.                               
Art. 2                                                                          
Definizioni                                                                     
1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva valgono le                
seguenti definizioni:                                                           
a) Ristrutturazione: intervento di modifica delle strutture edilizie            
esistenti soggette a rilascio di concessione e/o autorizzazione                 
edilizia, che non comporta aumento della potenzialita' complessiva di           
allevamento; nel caso di allevamenti con piu' strutture per ognuna di           
esse potra' essere variata la potenzialita' effettiva nel rispetto              
della massima dichiarata.                                                       
b) Ampliamento: intervento di modifica delle strutture edilizie                 
esistenti che determina un aumento della potenzialita' massima di               
allevamento.                                                                    
c) Riconversione: intervento che comporta il cambio di utilizzazione            
dei ricoveri con passaggio all'allevamento del suino dall'allevamento           
di un'altra specie utilizzata a fini zootecnici. Per determinare le             
condizioni che possono dar luogo ad eventuali ampliamenti della                 
potenzialita' di allevamento si dovranno prendere a riferimento i               
quantitativi di azoto equivalenti alle tonnellate di peso, mettendo a           
confronto la quantita' di azoto prodotto dalla specie sostituita con            
la quantita' di azoto prodotta dai suini nella situazione di                    
post-intervento.                                                                
d) Trasferimento: intervento che comporta lo spostamento permanente             
di capi suini da un sito di allevamento che viene ridotto di                    
potenzialita' ovvero viene dismesso o riconvertito, ad un altro sito            
di allevamento che viene ampliato come potenzialita' o riconvertito a           
specie suina da altra specie oppure attivato ex nuovo.                          
e) Capo suino equivalente (c.s.e.): s'intende un capo suino                     
convenzionale di 80 kg di peso vivo. Il numero di c.s.e. risulta dal            
rapporto fra il peso vivo totale espresso in tonnellate ed il peso              
unitario espresso in tonnellate (0.08t).                                        
f) Potenzialita' massima di allevamento: rappresenta la potenzialita'           
massima autorizzabile espressa in tonnellate di peso vivo determinata           
dalla sommatoria delle singole potenzialita' massime di allevamento             
calcolate per ciascuna categoria di animali, distinti per specie,               
fase di allevamento, tipologia di stabulazione e classe dimensionale.           
Art. 3                                                                          
Criteri generali                                                                
I criteri tecnici e gli obiettivi qualitativi e quantitativi di                 
riferimento per la valutazione delle tecnologie a basso impatto                 
ambientale (TaBIA) e dei sostanziali miglioramenti igienico-sanitari            
e ambientali (SMISA) vengono cosi' stabiliti:                                   
1. I Sostanziali miglioramenti igienico-sanitari ambientali (SMISA)             
ottenuti con gli interventi aziendali devono essere documentati                 
attraverso un apposito Studio di idoneita' ambientale e                         
igienico-sanitario (SIAIS) che il soggetto proponente deve allegare             
al progetto dei lavori e degli interventi. Lo studio dovra'                     
illustrare per le diverse componenti ambientali e aree problematiche            
la situazione di pre e post-intervento ed i benefici indotti                    
dall'intervento proposto.                                                       
2. Le Tecnologie a basso impatto ambientale (TaBIA) oggi disponibili            
per l'allevamento sono elencate nell'allegata Tabella 1. A ciascuna             
e' stato attribuito un punteggio numerico differenziato e                       
progressivamente crescente in ragione di un impatto ambientale                  
progressivamente decrescente. Gli elementi presi in considerazione              
per la valutazione differenziata delle diverse tecnologie riguardano            
il tipo di stabulazione, il tipo di rimozione delle deiezioni, la               
distanza da altri allevamenti suinicoli, i sistemi di stoccaggio del            
letame e delle frazioni solide e i sistemi di stoccaggio e                      
trattamento dei liquami. Tecnologie, misure e sistemi per ridurre gli           
effetti negativi sull'ambiente diversi da quelli previsti dalla                 
citata Tabella 1 di cui sia documentata e comprovata l'efficacia,               
comprese quelle che prevedono la ventilazione forzata degli ambienti            
con l'abbattimento delle emissioni, saranno valutati caso per caso. A           
queste tecnologie verra' assegnato punteggio aggiuntivo massimo di 10           
punti. In considerazione della possibilita' che le tecnologie di                
stabulazione e di rimozione delle deiezioni adottate nei diversi                
ricoveri e/o fabbricati interessati dall'intervento possano essere              
diverse da ricovero a ricovero, la valutazione del punteggio delle              
TaBIA sara' eseguita per ciascun dei ricoveri tenendo conto del                 
punteggio conseguito dal singolo ricovero e del peso vivo ad esso               
associato. Per il calcolo del punteggio totale conseguito si dovra'             
utilizzare la formula riportata in calce alla Tabella 1. In tale                
formula il punteggio finale deriva dalla sommatoria dei punteggi                
totalizzati nei singoli ricoveri per i rispettivi pesi vivi espressi            
in tonnellate, rapportata, a seconda dei casi, o al peso vivo totale            
dell'allevamento o al peso dei ricoveri oggetto dell'intervento. In             
considerazione del fatto che anche per lo stoccaggio dei liquami                
potranno essere adottati sistemi diversi nello stesso allevamento, la           
valutazione dei punteggi delle TaBIA dovra' fare riferimento a                  
criteri di media ponderata per tener conto della situazione                     
complessiva dell'allevamento. Il calcolo del punteggio, pertanto,               
sara' eseguito sommando i punteggi totalizzati dai singoli tipi di              
contenitore per il corrispondente volume di liquame in metri cubi,              
rapportando il risultato al volume totale di liquami da stoccare.               
Art. 4                                                                          
Documentazione di riferimento                                                   
1. Fermo restando che il progetto per l'esecuzione dei lavori e degli           
interventi, da sottoporre all'approvazione dell'autorita' competente,           
sara' costituito dagli elaborati descrittivi previsti dalle vigenti             
disposizioni in materia edilizio-urbanistica, per gli allevamenti di            
consistenza superiore a 2.000 c.s.e., lo Studio di idoneita'                    
ambientale ed igienico-sanitario (SIAIS), dovra' descrivere la                  
situazione prima e dopo l'intervento.                                           
Il predetto studio dovra' essere redatto e sottoscritto da un tecnico           
iscritto all'Albo professionale, nei limiti delle competenze                    
stabilite dai rispettivi ordini professionali.                                  
Gli elementi informativi minimi che devono essere contenuti nelle               
relazioni sono stati riportati nell'Allegato I, quale parte                     
integrante del presente provvedimento. Nell'ambito dei singoli                  
elementi sono state inserite le voci specifiche che consentono di               
caratterizzare e rappresentare le diverse componenti                            
dell'allevamento.                                                               
2. Viene inoltre richiesto di presentare una "Relazione sui benefici            
conseguiti" con la realizzazione dell'intervento. Tale relazione                
dovra' fare esplicito riferimento alle singole voci che compongono              
gli elementi informativi previsti nel citato Allegato I, descrivendo            
per ogni voce i benefici indotti con il progetto di intervento.                 
Qualora rispetto ad alcune voci il progetto non preveda interventi              
che comportino "miglioramenti igienico-sanitari ed ambientali"                  
sull'allevamento, tali voci saranno comunque indicate nella relazione           
riportando le relative motivazioni.                                             
Nella relazione dovra' essere fatto esplicito riferimento alle TaBIA,           
se richiesto. Ogni elaborato dovra' essere sottoscritto dal titolare            
dell'allevamento.                                                               
3. Per gli allevamenti di consistenza inferiore a 2.000 c.s.e. il               
progetto degli interventi sara' descritto mediante una Relazione                
tecnica redatta secondo lo schema tipo riportato nell'Allegato II che           
costituisce parte integrante del presente provvedimento, sottoscritta           
da un tecnico iscritto all'Albo professionale.                                  
Art. 5                                                                          
Funzioni e competenze                                                           
Il Comune territorialmente competente, nel procedere al rilascio                
della concessione e/o autorizzazione edilizia necessaria per la                 
realizzazione delle opere e degli interventi previsti in progetto,              
verifica la conformita' dei progetti presentati alle condizioni della           
presente direttiva.                                                             
Per la valutazione dello SIAS e della TaBIA, al fine di verificare la           
rispondenza dei Sostanziali miglioramenti igienico-sanitari ed                  
ambientali e delle stesse TaBIA alle condizioni e ai requisiti                  
indicati al successivo art. 6, il Comune si avvale dell'Agenzia                 
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e del Dipartimento             
di Prevenzione dell'Azienda-Unita' sanitaria locale competenti per              
territorio.                                                                     
Le funzioni di cui sopra si riconducono a quelle di supporto tecnico            
agli Enti locali (Comuni, Provincie) per il rilascio delle                      
autorizzazioni in materia ambientale, gia' attribuite all'ARPA                  
dall'art. 5, lettera p) della L.R. 44/95.                                       
Le valutazioni di cui al precedente punto devono comprendere anche              
l'accertamento delle condizioni per il corretto smaltimento dei                 
reflui prodotti in allevamento attraverso la disponibilita' dei                 
terreni necessari per lo spandimento e non possono prescindere,                 
quindi, dalla verifica della sussistenza contestuale delle condizioni           
per l'autorizzazione allo spandimento di cui alla L.R. 50/95.                   
Nell'ambito del procedimento amministrativo per l'accertamento delle            
condizioni di cui sopra il Comune attiva i necessari raccordi con la            
Provincia.                                                                      
Art. 6                                                                          
Criteri tecnici di valutazione                                                  
e obiettivi quali-quantitativi                                                  
1. La realizzazione degli interventi di seguito richiamati che                  
interessano gli allevamenti ubicati nei comuni eccedentari delle zone           
vulnerabili - comma 1, art. 10 delle Norme tecniche di attuazione del           
Piano Stralcio - e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni           
ed al conseguimento dei seguenti obiettivi quali-quantitativi:                  
1.1 - Ristrutturazione di allevamenti esistenti di qualsiasi                    
consistenza: 1 - Non sia previsto aumento della potenzialita' massima           
di allevamento. 2 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di            
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tab. 1, un            
punteggio uguale o maggiore di 60, riferito unicamente ai ricoveri              
oggetto dell'intervento. Nei restanti ricoveri dovra' comunque essere           
dimostrato il rispetto delle norme previste dalla legislazione                  
vigente.                                                                        
1.2 - Ampliamenti, riconversioni trasferimenti di allevamenti                   
esistenti: 1 - Venga previsto un aumento della potenzialita' massima            
di allevamento inferiore al 50%, da ridursi al 20% per allevamenti di           
consistenza superiore a 2.000 c.s.e., corrispondenti a 160 tonnellate           
di peso vivo allevabile. 2 - Venga documentato attraverso la                    
relazione dei benefici conseguiti di cui al precedente art. 4 il                
conseguimento di SMISA rispetto alla pregressa situazione di                    
allevamento. Tali miglioramenti dovranno riguardare in particolare i            
seguenti aspetti: a) tutela igienico-sanitaria e miglioramento delle            
condizioni di benessere/confort degli animali allevati; b)                      
prevenzione della diffusione delle infezioni; c) riduzione del                  
quantitativo totale di azoto apportato ai terreni nei comuni                    
eccedentari. 3 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di               
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tabella 1,            
un punteggio uguale o superiore a 70 riferito a tutti i ricoveri                
presenti in allevamento. Nel caso di riconversioni che non comportino           
aumento della potenzialita' massima di allevamento sara' sufficiente            
conseguire un punteggio uguale o maggiore a 60 riferito unicamente ai           
ricoveri oggetto della riconversione.                                           
2. La realizzazione degli interventi di seguito richiamati che                  
interessano gli allevamenti ubicati nei comuni eccedentari delle zone           
non vulnerabili - comma 2, lett. a), art. 10 delle Norme tecniche di            
attuazione del Piano Stralcio - e' subordinata al rispetto delle                
seguenti condizioni ed al conseguimento dei seguenti obiettivi                  
quali-quantitativi:                                                             
2.1 - Ristrutturazione di allevamenti esistenti di qualsiasi                    
consistenza: 1 - Non sia previsto aumento della potenzialita' massima           
di allevamento. 2 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di            
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tab. 1, un            
punteggio uguale o maggiore di 50, riferito unicamente ai ricoveri              
oggetto dell'intervento. Nei restanti ricoveri dovra' comunque essere           
dimostrato il rispetto delle norme della legislazione vigente.                  
2.2 - Ampliamenti, riconversioni e trasferimenti di allevamenti                 
esistenti di qualsiasi consistenza nonche' realizzazione di nuovi               
insediamenti: 1 - Non venga prevista l'apertura di scarichi in acque            
superficiali fatta salva la possibilita' di scarico diretto o                   
indiretto in fognatura comunale depurata o in impianti consortili di            
trattamento dei liquami. 2 - Sia accertata la disponibilita' di                 
terreno per l'utilizzazione agronomica dei liquami secondo un                   
rapporto non superiore a 3 tonnellate di peso vivo per ettaro. 3 - Il           
terreno per l'utilizzazione agronomica dei liquami sia detenuto in              
proprieta', o altro diritto reale o affitto per un periodo di tempo             
non inferiore al doppio della durata dell'autorizzazione allo                   
spandimento di cui alla L.R. 50/95. 4 - Vengano adottate TaBIA con              
soluzioni in grado di conseguire, sulla base dei criteri valutativi             
di cui alla Tab. 1, un punteggio uguale o maggiore di 60, da elevare            
a 70 per i nuovi insediamenti ed i trasferimenti di quelli esistenti,           
riferito a tutti i ricoveri presenti nell'allevamento. Nel caso di              
riconversioni che non comportino aumento della potenzialita' massima            
di allevamento sara' sufficiente conseguire un punteggio uguale o               
maggiore a 50 riferito unicamente ai ricoveri oggetto della                     
riconversione.                                                                  
3. La realizzazione degli interventi di seguito richiamati che                  
interessa gli allevamenti ubicati nei comuni eccedentari delle zone             
non vulnerabili, qualora non siano verificate le condizioni di cui al           
precedente punto 2., e' subordinata dalle Norme tecniche di                     
attuazione del Piano Stralcio (comma 2, lettera b) dell'art. 10) al             
rispetto delle seguenti condizioni ed al conseguimento dei seguenti             
obiettivi quali-quantitativi:                                                   
3.1 - Ristrutturazione di allevamenti esistenti di qualunque                    
consistenza: 1 - Siano verificati i criteri e gli obiettivi di cui al           
precedente comma 2, punto 2.1.                                                  
3.2 - Ampliamenti, riconversioni trasferimenti di allevamenti                   
esistenti: 1 - Venga previsto un aumento della potenzialita' massima            
di allevamento inferiore al 50%, da ridursi al 30% per allevamenti di           
consistenza superiore a 2.000 c.s.e. corrispondenti a 160 tonnellate            
di peso vivo allevabile. 2 - Venga documentato attraverso la                    
relazione dei benefici conseguiti di cui al precedente art. 4 il                
conseguimento di SMISA rispetto alla pregressa situazione di                    
allevamento. Tali miglioramenti dovranno riguardare in particolare i            
seguenti aspetti: a) tutela igienico-sanitaria e miglioramento delle            
condizioni di benessere/confort degli animali allevati; b)                      
prevenzione della diffusione delle infezioni; c) riduzione del                  
quantitativo totale di azoto apportato ai terreni nei comuni                    
eccedentari. 3 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di               
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tabella 1,            
un punteggio uguale o superiore a 60, da elevare a 70 per i                     
trasferimenti degli allevamenti esistenti, riferito a tutti i                   
ricoveri presenti in allevamento. Nel caso di riconversioni che non             
comportino aumento della potenzialita' massima di allevamento sara'             
sufficiente conseguire un punteggio uguale o maggiore a 50 riferito             
unicamente ai ricoveri oggetto della riconversione.                             
4. La realizzazione degli interventi di seguito richiamati che                  
interessa gli allevamenti ubicati nei comuni non eccedentari - comma            
2 bis, art. 10 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio            
- e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ed al                    
conseguimento dei seguenti obiettivi quali-quantitativi:                        
4.1 - Ristrutturazione di allevamenti esistenti di qualunque                    
consistenza: 1 - Non sia previsto aumento della potenzialita' massima           
di allevamento. 2 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di            
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tab. 1, un            
punteggio uguale o maggiore di 45, riferito unicamente ai ricoveri              
oggetto dell'intervento. Nei restanti ricoveri dovra' comunque essere           
dimostrato il rispetto delle norme previste dalla legislazione                  
vigente.                                                                        
4.2 - Ampliamenti, riconversioni, trasferimenti di allevamenti                  
esistenti di qualsiasi consistenza nonche' realizzazione di nuovi               
allevamenti: 1 - Il terreno per l'utilizzazione agronomica dei                  
liquami sia detenuto in proprieta' o altro diritto reale o affitto              
per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione allo               
spandimento di cui alla L.R. n. 50. 2 - Vengano adottate TaBIA con              
soluzioni in grado di conseguire, sulla base dei criteri valutativi             
di cui alla Tab. 1, un punteggio uguale o maggiore di 55, da elevare            
a 65 per i nuovi insediamenti ed il trasferimento di quelli                     
esistenti, riferito a tutti i ricoveri presenti nell'allevamento. Nel           
caso di riconversioni che non comportino aumento della potenzialita'            
massima di allevamento sara' sufficiente conseguire un punteggio                
uguale o maggiore a 45 riferito unicamente ai ricoveri oggetto della            
riconversione.                                                                  
Tabella 1 - Criteri quantitativi per la valutazione delle                       
applicazioni delle tecnologie a basso impatto ambientale negli                  
insediamenti zootecnici per l'allevamento dei suini                             
1 - Tipo di stabulazione  punteggio                                             
    (max 20 punti)                                                              
1.1  In gabbie (parto, svezzamento, gestazione)                                 
     sopra elevate su pavimento pieno  0                                        
1.2  In gabbie (parto, svezzamento, gestazione)                                 
     su pavimento pieno in pendenza con                                         
     drenaggio continuo delle urine  10                                         
1.3  In gabbie (parto, svezzamento) sopra                                       
     elevate su fosse di raccolta deiezione  15                                 
1.4  A terra per gestazione in poste singole                                    
     con pavimento totalmente o parzialmente                                    
     fessurato (zona posteriore)  18                                            
1.5  A terra per gestazione in poste singole                                    
     con pavimento totalmente o parzialmente                                    
     grigliato (zona posteriore)  20                                            
1.6  A terra in box multipli con pavimento                                      
     pieno  0                                                                   
1.7  A terra in box multipli con pavimento                                      
     interno pieno e corsia esterna fessurata  5                                
1.8  A terra in box multipli con pavimento                                      
     interno parzialmente fessurato (almeno 1,5                                 
     metri di larghezza) costituito da elementi                                 
     in cemento  10                                                             
1.9  A terra in box multipli con pavimento                                      
     interno parzialmente grigliato (almeno 1,5                                 
     metri di larghezza)  15                                                    
1.10 A terra in box multipli con pavimento                                      
     interno parzialmente grigliato (almeno                                     
     0,5-1,0 metri di larghezza) con corsia                                     
     esterna fessurata  15                                                      
1.11 A terra in box multipli con pavimento                                      
     interno parzialmente grigliato (almeno                                     
     0,5-1,0 metri di larghezza) con corsia                                     
     esterna fessurata  18                                                      
1.12 A terra in box multipli con pavimento                                      
     totalmente fessurato  18                                                   
1.13 A terra in box multipli con pavimento                                      
     totalmente grigliato  20                                                   
1.14 A terra con utilizzo di lettiera per la                                    
     produzione di demezioni in forma                                           
     prevalente (almeno l'80% del volume)                                       
     di letame  20                                                              
2 - Tipo di rimozione delle deiezioni  punteggio                                
    (max 30 punti)                                                              
2.1  Lavaggio dei pavimenti con acqua a bassa                                   
     pressione  0                                                               
2.2  Lavaggio dei pavimenti con acqua ad alta                                   
     pressione o con cassoni a ribaltamento  5                                  
2.3  Raccolta deiezioni in fosse sotto i                                        
     pavimenti e svuotamento a tracimazione                                     
     continua  10                                                               
2.4  Raccolta deiezioni in fosse sotto i                                        
     pavimenti e svuotamento fine ciclo  15                                     
2.5  Rimozione del letame a fine ciclo nei                                      
     ricoveri con utilizzo di lettiera  20                                      
2.6  Rimozione dei liquami o con sistemi in                                     
     depressione  25                                                            
2.7  Rimozione del liquame con ricircolo su                                     
     strato liquido presente in permanenza sul                                  
     fondo delle fosse di ricircolo  28                                         
2.8  Rimozione con raschiatore abbinato al                                      
     sistema di drenaggio delle urine  28                                       
2.9  Rimozione con ricircolo di liquami in                                      
     canali di veicolazione senza strato liquido  30                            
2.10 Accorgimenti tecnici per rimozione                                         
     frequente del letame nei ricoveri con                                      
     utilizzo di lettiera  30                                                   
3 - Distanza da altri allevamenti suinicoli  punteggio                          
    (max 20 punti)                                                              
3.1 Inferiore a 500 metri  0                                                    
3.2 Compresa nel range: 500 - 1000 metri  10                                    
3.3 Oltre 1000 metri  20                                                        
4 - Sistemi di stoccaggio letame e  punteggio                                   
    frazioni solide                                                             
    (max 10 punti)                                                              
4.1 Platee scoperte  5                                                          
4.2 Platee coperte  10                                                          
5 - Sistemi di stoccaggio dei liquami  punteggio                                
    (max 20 punti)                                                              
5.1 Lagunaggio di liquami tal quali  0                                          
5.2 Stoccaggio di liquami tal quali in vasche                                   
    a pareti verticali:                                                         
    5.2.1 con profondita' fino a 3 metri  5                                     
    5.2.2 con profondita' maggiore di 3                                         
          metri  5+1 punto ogni                                                 
metro aggiuntivo                                                                
5.3 Lagunaggio di liquami chiarificati con                                      
    sistema meccanico  10                                                       
5.4 Stoccaggio di liquami chiarificati in                                       
    vasche a pareti verticali:                                                  
    5.4.1 con profondita' fino a 3 metri  10                                    
    5.4.2 con profondita' maggiore di 3                                         
          metri  10+1 punto ogni                                                
metro aggiuntivo                                                                
5.5 Lagunaggio di liquami chiarificati e                                        
    stabilizzati per via aerobica  15                                           
5.6 Stoccaggio in vasche a pareti verticali di                                  
    liquami chiarificati e stabilizzati per                                     
    via aerobica                                                                
    5.6.1 con profondita' fino a 3 metri  15                                    
    5.6.2 con profondita' maggiore di 3                                         
          metri  15+1 punto ogni                                                
metro aggiuntivo                                                                
5.7 Stoccaggio in vasche coperte, con o senza                                   
    recupero di biogas, e in pozzi neri a tenuta  20                            
Formula per il calcolo del punteggio delle TaBIA (art. 4, comma 4)              
Punteggio TaBIA =                                                               
p1 x PV1 + p2 x PV2 + ..... + pn x PVn p =  Punteggio del                       
ricovero ennesimo                                                               
       PVtotale       PVn =  Peso vivo in                                       
tonnellate nel                                                                  
ricovero ennesimo                                                               
ALLEGATO I                                                                      
Elementi informativi minimi dello studio di idoneita ambientale e               
igienico-sanitario di cui al precedente art. 4, comma 1                         
A - Relazione descrittiva dell'allevamento:                                     
A1 - descrizione delle caratteristiche strutturali e dimensionali               
dell'insediamento;                                                              
A2 - definizione del quadro di insieme dell'area dove insiste                   
l'insediamento e della situazione al contorno estratto dal PRG o dal            
PTPR;                                                                           
A3 - descrizione delle caratteristiche dell'allevamento finalizzata a           
fornire indicazioni circa i seguenti aspetti: la tipologia produttiva           
(ciclo chiuso, ciclo aperto a ingrasso/riproduzione); la superficie             
dei fabbricati utilizzati distinguendo quella non utilizzata dalla              
SUA; il carico animale allevato (potenzialita' effettiva,                       
potenzialita' massima, n. capi, peso vivo) avendo a riferimento le              
varie fasi di allevamento ed il tipo di stabulazione; il tipo di                
alimentazione; la fonte di approvvigionamento idrico ed i consumi               
idrici; il quadro riepilogativo dei quantitativi di                             
liquame/lettiere/letami prodotti in relazione alle categorie di                 
animali allevate ed al tipo di stabulazione; le modalita' di                    
stoccaggio degli effluenti; il quadro riepilogativo della quantita'             
di azoto prodotto in relazione alle categorie di animali ed alla                
produzione di liquame/lettiere/letami, i parametri di riferimento               
utilizzati per il calcolo della potenzialita' di allevamento, dei               
quantitativi di liquame/lettiere/letami e di azoto prodotti.                    
Tale descrizione sara' accompagnata dalla planimetria                           
dell'allevamento e dalla planimetria delle reti fognarie interne ed             
esterne all'allevamento.                                                        
La relazione descrittiva suddetta sara' accompagnata da uno stralcio            
planimetrico della CTR (scala 1:10000/1:25000) nel quale dovranno               
essere evidenziati gli elementi paesaggistico-ambientali riportati              
nel PTPR, presenti nelle zone dove sono ubicati l'insediamento e i              
terreni a disposizione per lo spandimento.                                      
B - Relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dell'allevamento:             
B1 - descrizione della strutturazione dell'allevamento al fine di               
fornire indicazioni sulle idoneita' igienico-sanitarie delle                    
strutture dei ricoveri. Gli aspetti da prendere in considerazione               
riguardano: - l'utilizzo dei vari reparti; - la presenza, a seconda             
del tipo di allevamento, di appositi reparti per i ricoveri in                  
isolamento dei capi introdotti e per l'isolamento dei soggetti ed in            
cura; - le strutture dedicate al deposito di spoglie di animali da              
avviare alla distruzione, l'ubicazione e le modalita' adottate per lo           
smaltimento delle carcasse; - le strutture ed i settori dedicati al             
carico/scarico degli animali, al rifornimento e deposito delle                  
materie prime e dei mangimi per l'alimentazione degli animali e la              
distanza relativa dalla zona di allevamento; - la presenza di una               
"zona filtro" tra la zona di allevamento e le restanti parti                    
dell'azienda adibita alle strutture aperte all'esterno (abitazione,             
spogliatoi, uffici, pesa, carico/scarico, deposito mangimi, ecc.); -            
l'organizzazione degli spazi nell'allevamento finalizzata alla                  
prevenzione delle malattie infettive e diffusive (tecniche per                  
l'applicazione del vuoto sanitario).                                            
B2 - Descrizione dell'allevamento finalizzato al benessere degli                
animali allevati. Gli aspetti da prendere in considerazione                     
riguardano: - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di           
stabulazione e le attrezzature con le quali i suini possono venire a            
contatto, e i materiali per la realizzazione delle lettiere. Tali               
materiali non devono essere nocivi; - la apparecchiatura e i circuiti           
elettrici che devono essere conformi alla regolamentazione nazionale            
in modo da evitare qualsiasi scossa per i suini; - l'isolamento                 
termico, il riscaldamento e la ventilazione che devono consentire di            
mantenere entro limiti non dannosi per i suini la circolazione                  
dell'aria, la qualita' di polvere, la temperatura, la umidita'                  
relativa e la concentrazione dei gas potenzialmente dannosi per gli             
animali; - l'impianto di ventilazione artificiale che, ove presente,            
deve essere affiancato da un adeguato impianto sostitutivo che                  
permetta un ricambio d'aria sufficiente per preservare la salute, il            
benessere dei suini in caso di guasto all'impianto principale,                  
nonche' di un sistema di allarme che segnali gli eventuali guasti di            
quest'ultimo all'allevatore; - la illuminazione dei ricoveri interni,           
che dovra' essere assicurata da adeguate finestrature o in caso di              
illuminazione artificiale da un'adeguata distribuzione e potenza                
delle lampade; - i locali di stabulazione che devono essere costruiti           
in modo da garantire a ciascun capo nelle fasi di crescita la                   
superficie libera stabilita dal DLgs 534/92, da permettere di                   
coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficolta', di disporre di una             
zona pulita adibita al riposo, di veder altri suini; - pavimenti che            
devono essere non sdrucciolevoli e senza asperita' per evitare                  
lesioni ai suini; - le attrezzature per la somministrazione di                  
mangimi e di acqua devono essere progettate, costruite ed installate            
in modo da ridurre al minimo la possibilita' di contaminazione degli            
alimenti o dell'acqua destinata ai suini; - le condizioni di confort            
degli animali avendo a riferimento la pulizia dei ricoveri, le                  
caratteristiche delle pavimentazioni, la separazione delle zone di              
riposo dalle zone riservate alla defecazione;                                   
B3 - Descrizione delle misure cautelative per la prevenzione di                 
malattie infettive diffusive: - le caratteristiche e la disposizione            
delle linee di raccolta e di veicolazione dei liquami nei diversi               
ricoveri e delle reti fognarie di trasporto (tipo di bocche di presa,           
tipo di svuotamento, ecc.); - i dispositivi di trattamento dei                  
liquami riguardo alla formazione di spruzzi/aerosol e schiume; - i              
sistemi di disinfezione dei liquami e dei materiali palabili mediante           
stoccaggio e trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla            
deliberazione di Giunta regionale 3003/95.                                      
C - Relazione di idoneita' ambientale:                                          
C1 - Descrizione dei fabbisogni e dei consumi idrici e delle                    
soluzioni adottate ai fini del contenimento del volume dei liquami.             
Gli aspetti da prendere in considerazione riguardano: - i sistemi di            
alimentazione (liquido, solido, pastoso); - i sistemi di                        
distribuzione dell'acqua di bevanda in riferimento al contenimento              
degli sprechi; - le tecniche di stabulazione, le modalita' di                   
rimozione delle deiezioni e la relativa frequenza;                              
C2 - Relazione fra l'attivita' di allevamento ed i possibili fenomeni           
di inquinati del suolo e delle acque avendo a riferimento le                    
caratteristiche qualitative e quantitative dei liquami (produzione) e           
la loro gestione (trattamento e stoccaggio), e l'utilizzazione                  
agronomica dei reflui sul suolo agricolo. Gli aspetti da prendere in            
considerazione riguardano: - le tecniche di alimentazione in                    
riferimento anche alla riduzione del quantitativo di azoto e fosforo            
escreto con le deiezioni (esistenza in allevamento di dispositivi per           
la distribuzione degli alimenti a singoli gruppi di animali omogenei            
per eta', peso e stadio fisiologico); - trattamento dei liquami con             
descrizione delle linee di trattamento, delle specifiche tecniche               
degli impianti e dei dispositivi impiegati, delle caratteristiche               
funzionali con particolare riferimento a:  i sistemi di separazione             
dei solidi grossolani e dei solidi fini dal liquame;  i dispositivi             
per la miscelazione dei liquami tal quali;  gli impianti di                     
trattamento anaerobico dei liquami tal quali e/o delle loro frazioni            
ispessite;  gli impianti finalizzati al trattamento depurativo delle            
frazioni liquide separate;  gli impianti per il compostaggio dei                
liquami tal quali, delle lettiere esauste dei letami e delle frazioni           
solide separate; - tipologia e descrizione dei contenitori (interni o           
esterni ai ricoveri degli animali); - conformita' della capacita' di            
stoccaggio di tutti i liquami prodotti e i reflui derivanti da fasi             
produttive inseriti in azienda con carattere di complementarieta',              
che abbiano come destinazione il suolo agricolo; - i dispositivi e le           
attrezzature adottate per la distribuzione e l'utilizzo nazionale dei           
liquami sul suolo agricolo; - gli accorgimenti adottati per evitare             
effetti indesiderati quali imbrattamento delle colture,                         
ruscellamento, disomogeneita' nella distribuzione.                              
(segue Allegato)                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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