DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1998, n. 641
Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli esistenti *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che le Norme tecniche di attuazione del "Piano Territoriale
regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per
il comparto zootecnico", denominato in seguito "Piano stralcio",
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 570 dell'11
febbraio 1997, all'art. 10, comma 3 prevedono espressamente che la
Giunta regionale stabilisca gli obiettivi quali-quantitativi da
conseguire e le condizioni da rispettare nella realizzazione dei
nuovi insediamenti zootecnici destinati all'allevamento dei suini, i
trasferimenti, le ristrutturazioni, le riconversioni e gli
ampliamenti di quelli esistenti;
- che in forza di quanto disposto dal citato art. 10 delle Norme
tecniche di attuazione del "Piano stralcio" gli interventi suddetti,
per gli allevamenti ubicati nei territori dei comuni eccedentari
delle zone vulnerabili, sono consentiti a condizione che vengano
conseguiti Sostanziali miglioramenti igienico-sanitari ed ambientali
(SMISA), mentre, per quelli ubicati nei restanti territori della
regione, venga prevista l'applicazione di Tecnologie a basso impatto
ambientale (TaBIA);
- che la sussistenza delle condizioni di cui sopra costituisce il
requisito fondamentale per il Comune ai fini del rilascio delle
concessioni e autorizzazioni edilizie relative alla realizzazione dei
nuovi allevamenti suinicoli, ovvero alle ristrutturazioni,
riconversioni, trasferimenti ed ampliamenti di quelli esistenti.
Tenuto conto:
- che per consentire una valutazione uniforme ed omogenea delle
condizioni richiamate ai capi precedenti si rende necessario definire
gli elementi ed i parametri specifici di riferimento per quantificare
gli obiettivi da raggiungere nelle diverse tipologie di interventi;
- che ai fini della valutazione della applicazione delle TaBIA e'
apparso opportuno elencare, nella Tabella 1, le tecnologie oggi
disponibili attribuendo un punteggio numerico differenziato e
progressivamente crescente in ragione di un impatto ambientale
progressivamente decrescente, prevedendo, quale condizione per la
realizzazione degli interventi, il raggiungimento di un determinato e
diversificato punteggio totale a seconda che si tratti di:
- ristrutturazione;
- ampliamento, riconversione o trasferimento di allevamenti
esistenti;
- realizzazione di nuovi allevamenti;
- che ai fini di una valutazione differenziata delle TaBIA
considerate e' necessario ed opportuno prendere in considerazione
elementi quali il tipo di stabulazione utilizzata nell'allevamento,
il tipo e le modalita' di rimozione delle deiezione all'interno dei
ricoveri, la distanza da altri allevamenti suinicoli, i sistemi di
stoccaggio e trattamento degli effluenti da allevamento.Tenuto conto
inoltre:
- che per quanto attiene la valutazione degli SMISA e' da ritenersi
coerente definire in termini qualitativi soltanto gli elementi di
riferimento per i quali e' comunque necessario conseguire
miglioramenti di carattere igienico-sanitario e ambientale, mentre
per gli aspetti quantitativi, anche in questi casi, e' apparso
opportuno, fare riferimento al conseguimento di un determinato
punteggio totale in termini di TaBIA, ritenendo che sul piano
operativo una significativa riduzione degli impatti ambientali
complessivamente intesi, sia all'interno che all'esterno
dell'allevamento, possano essere conseguiti con l'adozione di
sistemi, tecnologie e misure tendenti a ridurre gli effetti negativi
indotti sull'ambiente dall'attivita' di allevamento;
- che riguardo agli elementi qualitativi suddetti legati agli SMISA,
gli aspetti per i quali la realizzazione degli interventi deve
conseguire dei benefici rispetto alla situazione di pre-intervento,
dovranno riguardare comunque la tutela igienico-sanitaria e il
miglioramento delle condizioni confort/benessere degli animali
allevati, la prevenzione della diffusione delle malattie infettive e
la riduzione del quantitativo totale di azoto apportato ai terreni
nei comuni eccedentari attraverso lo spandimento sul suolo agricolo
dei liquami prodotti.
Ravvisata la necessita':
- che il progetto degli interventi, fermi restando gli elaborati
descrittivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
edilizia e urbanistica, debba contenere la descrizione della
situazione dell'allevamento prima e dopo l'intervento nonche' quella
dei benefici conseguiti con l'intervento proposto;
- che la documentazione di cui sopra possa essere diversificata in
funzione della consistenza dell'allevamento, avendo a riferimento
come soglia quella dei 2.000 capi suini equivalenti (c.s.e.);
- che per gli allevamenti di consistenza superiore a 2.000 c.s.e.
debba prevedersi la predisposizione di uno specifico Studio di
idoneita' ambientale ed igienico-sanitario (SIAS), i cui elementi
informativi minimi sono stati definiti nell'allegato I nonche' la
redazione di una relazione sui benefici conseguiti;
- che per gli allevamenti di consistenza inferiore a 2.000 c.s.e. e'
da ritenersi sufficiente la predisposizione di una Relazione tecnica
secondo lo schema-tipo riportato nell'allegato.
Ritenuto:
- che per le verifiche di conformita' in sede di rilascio della
concessione e/o dell'autorizzazione edilizia, il Comune, al fine di
valutare la rispondenza dei progetti di intervento alle condizioni ed
ai requisiti per il conseguimento dei Sostanziali miglioramenti
igienico-sanitari e ambientali e per l'applicazione delle tecnologie
a basso impatto ambientale, debba avvalersi, ai sensi della L.R.
44/95, dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente e del
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale,
competenti per territorio;
- che la valutazione di conformita' di cui al punto precedente debba
comprendere anche l'accertamento delle condizioni per il corretto
smaltimento dei reflui prodotti dall'allevamento, ovvero delle
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento di
cui alla L.R. 50/95, attraverso l'attivazione dei necessari raccordi
con le Provincie competenti per territorio.
Vista la L.R. 24 aprile 1995, n. 50;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 570 dell'11
febbraio 1997;vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541
del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni
dirigenziali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio
Garagnani, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
successive modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 4 luglio
1995, n. 2541;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'Area Ambiente, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione
2541/95;
su proposta congiunta dell'Assessore al Territorio, Programiazione e
Ambiente, e dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto
l'allegata: "Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi
quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici
destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le
riconversioni e gli ampliamenti di quelli esistenti, di cui all'art.
10, comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale
regionale per il risanamento delle acque - Stralcio per il comparto
zootecnico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
570 dell'11 febbraio 1997;
2) di dare atto che la Direttiva di cui sopra definisce le
condizioni, i requisiti ed i parametri necessari a verificare la
conformita', sul conseguimento dei Sostanziali miglioramenti
igienico-sanitari e ambientali e/o sull'applicazione delle tecnologie
a basso impatto ambientale, degli interventi di ristrutturazione,
riconversione, ampliamento e trasferimento degli allevamenti suini
esistenti nonche' della realizzazione di nuovi allevamenti suinicoli,
prevista dall'art. 10 della deliberazione del Consiglio regionale n.
570 dell'11 febbraio 1997, in sede di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni edilizie;
3) di pubblicare il presento atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi qualitativi e
quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici
destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le
ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli
esistenti
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva ha per oggetto la determinazione dei criteri
tecnici e degli obiettivi qualitativi e quantitativi di riferimento
per valutare la congruita' dei nuovi insediamenti zootecnici
destinati all'allevamento dei suini nonche' i trasferimenti, le
ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli
esistenti, ai principi dettati all'art. 10 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano Territoriale regionale per il risanamento e la
tutela delle acque (PTRRTA) - Stralcio per il comparto zootecnico, in
seguito denominato Piano Stralcio, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 570 dell'11 febbraio 1997.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva valgono le
seguenti definizioni:
a) Ristrutturazione: intervento di modifica delle strutture edilizie
esistenti soggette a rilascio di concessione e/o autorizzazione
edilizia, che non comporta aumento della potenzialita' complessiva di
allevamento; nel caso di allevamenti con piu' strutture per ognuna di
esse potra' essere variata la potenzialita' effettiva nel rispetto
della massima dichiarata.
b) Ampliamento: intervento di modifica delle strutture edilizie
esistenti che determina un aumento della potenzialita' massima di
allevamento.
c) Riconversione: intervento che comporta il cambio di utilizzazione
dei ricoveri con passaggio all'allevamento del suino dall'allevamento
di un'altra specie utilizzata a fini zootecnici. Per determinare le
condizioni che possono dar luogo ad eventuali ampliamenti della
potenzialita' di allevamento si dovranno prendere a riferimento i
quantitativi di azoto equivalenti alle tonnellate di peso, mettendo a
confronto la quantita' di azoto prodotto dalla specie sostituita con
la quantita' di azoto prodotta dai suini nella situazione di
post-intervento.
d) Trasferimento: intervento che comporta lo spostamento permanente
di capi suini da un sito di allevamento che viene ridotto di
potenzialita' ovvero viene dismesso o riconvertito, ad un altro sito
di allevamento che viene ampliato come potenzialita' o riconvertito a
specie suina da altra specie oppure attivato ex nuovo.
e) Capo suino equivalente (c.s.e.): s'intende un capo suino
convenzionale di 80 kg di peso vivo. Il numero di c.s.e. risulta dal
rapporto fra il peso vivo totale espresso in tonnellate ed il peso
unitario espresso in tonnellate (0.08t).
f) Potenzialita' massima di allevamento: rappresenta la potenzialita'
massima autorizzabile espressa in tonnellate di peso vivo determinata
dalla sommatoria delle singole potenzialita' massime di allevamento
calcolate per ciascuna categoria di animali, distinti per specie,
fase di allevamento, tipologia di stabulazione e classe dimensionale.
Art. 3
Criteri generali
I criteri tecnici e gli obiettivi qualitativi e quantitativi di
riferimento per la valutazione delle tecnologie a basso impatto
ambientale (TaBIA) e dei sostanziali miglioramenti igienico-sanitari
e ambientali (SMISA) vengono cosi' stabiliti:
1. I Sostanziali miglioramenti igienico-sanitari ambientali (SMISA)
ottenuti con gli interventi aziendali devono essere documentati
attraverso un apposito Studio di idoneita' ambientale e
igienico-sanitario (SIAIS) che il soggetto proponente deve allegare
al progetto dei lavori e degli interventi. Lo studio dovra'
illustrare per le diverse componenti ambientali e aree problematiche
la situazione di pre e post-intervento ed i benefici indotti
dall'intervento proposto.
2. Le Tecnologie a basso impatto ambientale (TaBIA) oggi disponibili
per l'allevamento sono elencate nell'allegata Tabella 1. A ciascuna
e' stato attribuito un punteggio numerico differenziato e
progressivamente crescente in ragione di un impatto ambientale
progressivamente decrescente. Gli elementi presi in considerazione
per la valutazione differenziata delle diverse tecnologie riguardano
il tipo di stabulazione, il tipo di rimozione delle deiezioni, la
distanza da altri allevamenti suinicoli, i sistemi di stoccaggio del
letame e delle frazioni solide e i sistemi di stoccaggio e
trattamento dei liquami. Tecnologie, misure e sistemi per ridurre gli
effetti negativi sull'ambiente diversi da quelli previsti dalla
citata Tabella 1 di cui sia documentata e comprovata l'efficacia,
comprese quelle che prevedono la ventilazione forzata degli ambienti
con l'abbattimento delle emissioni, saranno valutati caso per caso. A
queste tecnologie verra' assegnato punteggio aggiuntivo massimo di 10
punti. In considerazione della possibilita' che le tecnologie di
stabulazione e di rimozione delle deiezioni adottate nei diversi
ricoveri e/o fabbricati interessati dall'intervento possano essere
diverse da ricovero a ricovero, la valutazione del punteggio delle
TaBIA sara' eseguita per ciascun dei ricoveri tenendo conto del
punteggio conseguito dal singolo ricovero e del peso vivo ad esso
associato. Per il calcolo del punteggio totale conseguito si dovra'
utilizzare la formula riportata in calce alla Tabella 1. In tale
formula il punteggio finale deriva dalla sommatoria dei punteggi
totalizzati nei singoli ricoveri per i rispettivi pesi vivi espressi
in tonnellate, rapportata, a seconda dei casi, o al peso vivo totale
dell'allevamento o al peso dei ricoveri oggetto dell'intervento. In
considerazione del fatto che anche per lo stoccaggio dei liquami
potranno essere adottati sistemi diversi nello stesso allevamento, la
valutazione dei punteggi delle TaBIA dovra' fare riferimento a
criteri di media ponderata per tener conto della situazione
complessiva dell'allevamento. Il calcolo del punteggio, pertanto,
sara' eseguito sommando i punteggi totalizzati dai singoli tipi di
contenitore per il corrispondente volume di liquame in metri cubi,
rapportando il risultato al volume totale di liquami da stoccare.
Art. 4
Documentazione di riferimento
1. Fermo restando che il progetto per l'esecuzione dei lavori e degli
interventi, da sottoporre all'approvazione dell'autorita' competente,
sara' costituito dagli elaborati descrittivi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia edilizio-urbanistica, per gli allevamenti di
consistenza superiore a 2.000 c.s.e., lo Studio di idoneita'
ambientale ed igienico-sanitario (SIAIS), dovra' descrivere la
situazione prima e dopo l'intervento.
Il predetto studio dovra' essere redatto e sottoscritto da un tecnico
iscritto all'Albo professionale, nei limiti delle competenze
stabilite dai rispettivi ordini professionali.
Gli elementi informativi minimi che devono essere contenuti nelle
relazioni sono stati riportati nell'Allegato I, quale parte
integrante del presente provvedimento. Nell'ambito dei singoli
elementi sono state inserite le voci specifiche che consentono di
caratterizzare e rappresentare le diverse componenti
dell'allevamento.
2. Viene inoltre richiesto di presentare una "Relazione sui benefici
conseguiti" con la realizzazione dell'intervento. Tale relazione
dovra' fare esplicito riferimento alle singole voci che compongono
gli elementi informativi previsti nel citato Allegato I, descrivendo
per ogni voce i benefici indotti con il progetto di intervento.
Qualora rispetto ad alcune voci il progetto non preveda interventi
che comportino "miglioramenti igienico-sanitari ed ambientali"
sull'allevamento, tali voci saranno comunque indicate nella relazione
riportando le relative motivazioni.
Nella relazione dovra' essere fatto esplicito riferimento alle TaBIA,
se richiesto. Ogni elaborato dovra' essere sottoscritto dal titolare
dell'allevamento.
3. Per gli allevamenti di consistenza inferiore a 2.000 c.s.e. il
progetto degli interventi sara' descritto mediante una Relazione
tecnica redatta secondo lo schema tipo riportato nell'Allegato II che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, sottoscritta
da un tecnico iscritto all'Albo professionale.
Art. 5
Funzioni e competenze
Il Comune territorialmente competente, nel procedere al rilascio
della concessione e/o autorizzazione edilizia necessaria per la
realizzazione delle opere e degli interventi previsti in progetto,
verifica la conformita' dei progetti presentati alle condizioni della
presente direttiva.
Per la valutazione dello SIAS e della TaBIA, al fine di verificare la
rispondenza dei Sostanziali miglioramenti igienico-sanitari ed
ambientali e delle stesse TaBIA alle condizioni e ai requisiti
indicati al successivo art. 6, il Comune si avvale dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e del Dipartimento
di Prevenzione dell'Azienda-Unita' sanitaria locale competenti per
territorio.
Le funzioni di cui sopra si riconducono a quelle di supporto tecnico
agli Enti locali (Comuni, Provincie) per il rilascio delle
autorizzazioni in materia ambientale, gia' attribuite all'ARPA
dall'art. 5, lettera p) della L.R. 44/95.
Le valutazioni di cui al precedente punto devono comprendere anche
l'accertamento delle condizioni per il corretto smaltimento dei
reflui prodotti in allevamento attraverso la disponibilita' dei
terreni necessari per lo spandimento e non possono prescindere,
quindi, dalla verifica della sussistenza contestuale delle condizioni
per l'autorizzazione allo spandimento di cui alla L.R. 50/95.
Nell'ambito del procedimento amministrativo per l'accertamento delle
condizioni di cui sopra il Comune attiva i necessari raccordi con la
Provincia.
Art. 6
Criteri tecnici di valutazione
e obiettivi quali-quantitativi
1. La realizzazione degli interventi di seguito richiamati che
interessano gli allevamenti ubicati nei comuni eccedentari delle zone
vulnerabili - comma 1, art. 10 delle Norme tecniche di attuazione del
Piano Stralcio - e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni
ed al conseguimento dei seguenti obiettivi quali-quantitativi:
1.1 - Ristrutturazione di allevamenti esistenti di qualsiasi
consistenza: 1 - Non sia previsto aumento della potenzialita' massima
di allevamento. 2 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tab. 1, un
punteggio uguale o maggiore di 60, riferito unicamente ai ricoveri
oggetto dell'intervento. Nei restanti ricoveri dovra' comunque essere
dimostrato il rispetto delle norme previste dalla legislazione
vigente.
1.2 - Ampliamenti, riconversioni trasferimenti di allevamenti
esistenti: 1 - Venga previsto un aumento della potenzialita' massima
di allevamento inferiore al 50%, da ridursi al 20% per allevamenti di
consistenza superiore a 2.000 c.s.e., corrispondenti a 160 tonnellate
di peso vivo allevabile. 2 - Venga documentato attraverso la
relazione dei benefici conseguiti di cui al precedente art. 4 il
conseguimento di SMISA rispetto alla pregressa situazione di
allevamento. Tali miglioramenti dovranno riguardare in particolare i
seguenti aspetti: a) tutela igienico-sanitaria e miglioramento delle
condizioni di benessere/confort degli animali allevati; b)
prevenzione della diffusione delle infezioni; c) riduzione del
quantitativo totale di azoto apportato ai terreni nei comuni
eccedentari. 3 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tabella 1,
un punteggio uguale o superiore a 70 riferito a tutti i ricoveri
presenti in allevamento. Nel caso di riconversioni che non comportino
aumento della potenzialita' massima di allevamento sara' sufficiente
conseguire un punteggio uguale o maggiore a 60 riferito unicamente ai
ricoveri oggetto della riconversione.
2. La realizzazione degli interventi di seguito richiamati che
interessano gli allevamenti ubicati nei comuni eccedentari delle zone
non vulnerabili - comma 2, lett. a), art. 10 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano Stralcio - e' subordinata al rispetto delle
seguenti condizioni ed al conseguimento dei seguenti obiettivi
quali-quantitativi:
2.1 - Ristrutturazione di allevamenti esistenti di qualsiasi
consistenza: 1 - Non sia previsto aumento della potenzialita' massima
di allevamento. 2 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tab. 1, un
punteggio uguale o maggiore di 50, riferito unicamente ai ricoveri
oggetto dell'intervento. Nei restanti ricoveri dovra' comunque essere
dimostrato il rispetto delle norme della legislazione vigente.
2.2 - Ampliamenti, riconversioni e trasferimenti di allevamenti
esistenti di qualsiasi consistenza nonche' realizzazione di nuovi
insediamenti: 1 - Non venga prevista l'apertura di scarichi in acque
superficiali fatta salva la possibilita' di scarico diretto o
indiretto in fognatura comunale depurata o in impianti consortili di
trattamento dei liquami. 2 - Sia accertata la disponibilita' di
terreno per l'utilizzazione agronomica dei liquami secondo un
rapporto non superiore a 3 tonnellate di peso vivo per ettaro. 3 - Il
terreno per l'utilizzazione agronomica dei liquami sia detenuto in
proprieta', o altro diritto reale o affitto per un periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata dell'autorizzazione allo
spandimento di cui alla L.R. 50/95. 4 - Vengano adottate TaBIA con
soluzioni in grado di conseguire, sulla base dei criteri valutativi
di cui alla Tab. 1, un punteggio uguale o maggiore di 60, da elevare
a 70 per i nuovi insediamenti ed i trasferimenti di quelli esistenti,
riferito a tutti i ricoveri presenti nell'allevamento. Nel caso di
riconversioni che non comportino aumento della potenzialita' massima
di allevamento sara' sufficiente conseguire un punteggio uguale o
maggiore a 50 riferito unicamente ai ricoveri oggetto della
riconversione.
3. La realizzazione degli interventi di seguito richiamati che
interessa gli allevamenti ubicati nei comuni eccedentari delle zone
non vulnerabili, qualora non siano verificate le condizioni di cui al
precedente punto 2., e' subordinata dalle Norme tecniche di
attuazione del Piano Stralcio (comma 2, lettera b) dell'art. 10) al
rispetto delle seguenti condizioni ed al conseguimento dei seguenti
obiettivi quali-quantitativi:
3.1 - Ristrutturazione di allevamenti esistenti di qualunque
consistenza: 1 - Siano verificati i criteri e gli obiettivi di cui al
precedente comma 2, punto 2.1.
3.2 - Ampliamenti, riconversioni trasferimenti di allevamenti
esistenti: 1 - Venga previsto un aumento della potenzialita' massima
di allevamento inferiore al 50%, da ridursi al 30% per allevamenti di
consistenza superiore a 2.000 c.s.e. corrispondenti a 160 tonnellate
di peso vivo allevabile. 2 - Venga documentato attraverso la
relazione dei benefici conseguiti di cui al precedente art. 4 il
conseguimento di SMISA rispetto alla pregressa situazione di
allevamento. Tali miglioramenti dovranno riguardare in particolare i
seguenti aspetti: a) tutela igienico-sanitaria e miglioramento delle
condizioni di benessere/confort degli animali allevati; b)
prevenzione della diffusione delle infezioni; c) riduzione del
quantitativo totale di azoto apportato ai terreni nei comuni
eccedentari. 3 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tabella 1,
un punteggio uguale o superiore a 60, da elevare a 70 per i
trasferimenti degli allevamenti esistenti, riferito a tutti i
ricoveri presenti in allevamento. Nel caso di riconversioni che non
comportino aumento della potenzialita' massima di allevamento sara'
sufficiente conseguire un punteggio uguale o maggiore a 50 riferito
unicamente ai ricoveri oggetto della riconversione.
4. La realizzazione degli interventi di seguito richiamati che
interessa gli allevamenti ubicati nei comuni non eccedentari - comma
2 bis, art. 10 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio
- e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ed al
conseguimento dei seguenti obiettivi quali-quantitativi:
4.1 - Ristrutturazione di allevamenti esistenti di qualunque
consistenza: 1 - Non sia previsto aumento della potenzialita' massima
di allevamento. 2 - Vengano adottate TaBIA con soluzioni in grado di
conseguire, sulla base dei criteri valutativi di cui alla Tab. 1, un
punteggio uguale o maggiore di 45, riferito unicamente ai ricoveri
oggetto dell'intervento. Nei restanti ricoveri dovra' comunque essere
dimostrato il rispetto delle norme previste dalla legislazione
vigente.
4.2 - Ampliamenti, riconversioni, trasferimenti di allevamenti
esistenti di qualsiasi consistenza nonche' realizzazione di nuovi
allevamenti: 1 - Il terreno per l'utilizzazione agronomica dei
liquami sia detenuto in proprieta' o altro diritto reale o affitto
per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione allo
spandimento di cui alla L.R. n. 50. 2 - Vengano adottate TaBIA con
soluzioni in grado di conseguire, sulla base dei criteri valutativi
di cui alla Tab. 1, un punteggio uguale o maggiore di 55, da elevare
a 65 per i nuovi insediamenti ed il trasferimento di quelli
esistenti, riferito a tutti i ricoveri presenti nell'allevamento. Nel
caso di riconversioni che non comportino aumento della potenzialita'
massima di allevamento sara' sufficiente conseguire un punteggio
uguale o maggiore a 45 riferito unicamente ai ricoveri oggetto della
riconversione.
Tabella 1 - Criteri quantitativi per la valutazione delle
applicazioni delle tecnologie a basso impatto ambientale negli
insediamenti zootecnici per l'allevamento dei suini
1 - Tipo di stabulazione punteggio
(max 20 punti)
1.1 In gabbie (parto, svezzamento, gestazione)
sopra elevate su pavimento pieno 0
1.2 In gabbie (parto, svezzamento, gestazione)
su pavimento pieno in pendenza con
drenaggio continuo delle urine 10
1.3 In gabbie (parto, svezzamento) sopra
elevate su fosse di raccolta deiezione 15
1.4 A terra per gestazione in poste singole
con pavimento totalmente o parzialmente
fessurato (zona posteriore) 18
1.5 A terra per gestazione in poste singole
con pavimento totalmente o parzialmente
grigliato (zona posteriore) 20
1.6 A terra in box multipli con pavimento
pieno 0
1.7 A terra in box multipli con pavimento
interno pieno e corsia esterna fessurata 5
1.8 A terra in box multipli con pavimento
interno parzialmente fessurato (almeno 1,5
metri di larghezza) costituito da elementi
in cemento 10
1.9 A terra in box multipli con pavimento
interno parzialmente grigliato (almeno 1,5
metri di larghezza) 15
1.10 A terra in box multipli con pavimento
interno parzialmente grigliato (almeno
0,5-1,0 metri di larghezza) con corsia
esterna fessurata 15
1.11 A terra in box multipli con pavimento
interno parzialmente grigliato (almeno
0,5-1,0 metri di larghezza) con corsia
esterna fessurata 18
1.12 A terra in box multipli con pavimento
totalmente fessurato 18
1.13 A terra in box multipli con pavimento
totalmente grigliato 20
1.14 A terra con utilizzo di lettiera per la
produzione di demezioni in forma
prevalente (almeno l'80% del volume)
di letame 20
2 - Tipo di rimozione delle deiezioni punteggio
(max 30 punti)
2.1 Lavaggio dei pavimenti con acqua a bassa
pressione 0
2.2 Lavaggio dei pavimenti con acqua ad alta
pressione o con cassoni a ribaltamento 5
2.3 Raccolta deiezioni in fosse sotto i
pavimenti e svuotamento a tracimazione
continua 10
2.4 Raccolta deiezioni in fosse sotto i
pavimenti e svuotamento fine ciclo 15
2.5 Rimozione del letame a fine ciclo nei
ricoveri con utilizzo di lettiera 20
2.6 Rimozione dei liquami o con sistemi in
depressione 25
2.7 Rimozione del liquame con ricircolo su
strato liquido presente in permanenza sul
fondo delle fosse di ricircolo 28
2.8 Rimozione con raschiatore abbinato al
sistema di drenaggio delle urine 28
2.9 Rimozione con ricircolo di liquami in
canali di veicolazione senza strato liquido 30
2.10 Accorgimenti tecnici per rimozione
frequente del letame nei ricoveri con
utilizzo di lettiera 30
3 - Distanza da altri allevamenti suinicoli punteggio
(max 20 punti)
3.1 Inferiore a 500 metri 0
3.2 Compresa nel range: 500 - 1000 metri 10
3.3 Oltre 1000 metri 20
4 - Sistemi di stoccaggio letame e punteggio
frazioni solide
(max 10 punti)
4.1 Platee scoperte 5
4.2 Platee coperte 10
5 - Sistemi di stoccaggio dei liquami punteggio
(max 20 punti)
5.1 Lagunaggio di liquami tal quali 0
5.2 Stoccaggio di liquami tal quali in vasche
a pareti verticali:
5.2.1 con profondita' fino a 3 metri 5
5.2.2 con profondita' maggiore di 3
metri 5+1 punto ogni
metro aggiuntivo
5.3 Lagunaggio di liquami chiarificati con
sistema meccanico 10
5.4 Stoccaggio di liquami chiarificati in
vasche a pareti verticali:
5.4.1 con profondita' fino a 3 metri 10
5.4.2 con profondita' maggiore di 3
metri 10+1 punto ogni
metro aggiuntivo
5.5 Lagunaggio di liquami chiarificati e
stabilizzati per via aerobica 15
5.6 Stoccaggio in vasche a pareti verticali di
liquami chiarificati e stabilizzati per
via aerobica
5.6.1 con profondita' fino a 3 metri 15
5.6.2 con profondita' maggiore di 3
metri 15+1 punto ogni
metro aggiuntivo
5.7 Stoccaggio in vasche coperte, con o senza
recupero di biogas, e in pozzi neri a tenuta 20
Formula per il calcolo del punteggio delle TaBIA (art. 4, comma 4)
Punteggio TaBIA =
p1 x PV1 + p2 x PV2 + ..... + pn x PVn p = Punteggio del
ricovero ennesimo
PVtotale PVn = Peso vivo in
tonnellate nel
ricovero ennesimo
ALLEGATO I
Elementi informativi minimi dello studio di idoneita ambientale e
igienico-sanitario di cui al precedente art. 4, comma 1
A - Relazione descrittiva dell'allevamento:
A1 - descrizione delle caratteristiche strutturali e dimensionali
dell'insediamento;
A2 - definizione del quadro di insieme dell'area dove insiste
l'insediamento e della situazione al contorno estratto dal PRG o dal
PTPR;
A3 - descrizione delle caratteristiche dell'allevamento finalizzata a
fornire indicazioni circa i seguenti aspetti: la tipologia produttiva
(ciclo chiuso, ciclo aperto a ingrasso/riproduzione); la superficie
dei fabbricati utilizzati distinguendo quella non utilizzata dalla
SUA; il carico animale allevato (potenzialita' effettiva,
potenzialita' massima, n. capi, peso vivo) avendo a riferimento le
varie fasi di allevamento ed il tipo di stabulazione; il tipo di
alimentazione; la fonte di approvvigionamento idrico ed i consumi
idrici; il quadro riepilogativo dei quantitativi di
liquame/lettiere/letami prodotti in relazione alle categorie di
animali allevate ed al tipo di stabulazione; le modalita' di
stoccaggio degli effluenti; il quadro riepilogativo della quantita'
di azoto prodotto in relazione alle categorie di animali ed alla
produzione di liquame/lettiere/letami, i parametri di riferimento
utilizzati per il calcolo della potenzialita' di allevamento, dei
quantitativi di liquame/lettiere/letami e di azoto prodotti.
Tale descrizione sara' accompagnata dalla planimetria
dell'allevamento e dalla planimetria delle reti fognarie interne ed
esterne all'allevamento.
La relazione descrittiva suddetta sara' accompagnata da uno stralcio
planimetrico della CTR (scala 1:10000/1:25000) nel quale dovranno
essere evidenziati gli elementi paesaggistico-ambientali riportati
nel PTPR, presenti nelle zone dove sono ubicati l'insediamento e i
terreni a disposizione per lo spandimento.
B - Relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dell'allevamento:
B1 - descrizione della strutturazione dell'allevamento al fine di
fornire indicazioni sulle idoneita' igienico-sanitarie delle
strutture dei ricoveri. Gli aspetti da prendere in considerazione
riguardano: - l'utilizzo dei vari reparti; - la presenza, a seconda
del tipo di allevamento, di appositi reparti per i ricoveri in
isolamento dei capi introdotti e per l'isolamento dei soggetti ed in
cura; - le strutture dedicate al deposito di spoglie di animali da
avviare alla distruzione, l'ubicazione e le modalita' adottate per lo
smaltimento delle carcasse; - le strutture ed i settori dedicati al
carico/scarico degli animali, al rifornimento e deposito delle
materie prime e dei mangimi per l'alimentazione degli animali e la
distanza relativa dalla zona di allevamento; - la presenza di una
"zona filtro" tra la zona di allevamento e le restanti parti
dell'azienda adibita alle strutture aperte all'esterno (abitazione,
spogliatoi, uffici, pesa, carico/scarico, deposito mangimi, ecc.); -
l'organizzazione degli spazi nell'allevamento finalizzata alla
prevenzione delle malattie infettive e diffusive (tecniche per
l'applicazione del vuoto sanitario).
B2 - Descrizione dell'allevamento finalizzato al benessere degli
animali allevati. Gli aspetti da prendere in considerazione
riguardano: - i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di
stabulazione e le attrezzature con le quali i suini possono venire a
contatto, e i materiali per la realizzazione delle lettiere. Tali
materiali non devono essere nocivi; - la apparecchiatura e i circuiti
elettrici che devono essere conformi alla regolamentazione nazionale
in modo da evitare qualsiasi scossa per i suini; - l'isolamento
termico, il riscaldamento e la ventilazione che devono consentire di
mantenere entro limiti non dannosi per i suini la circolazione
dell'aria, la qualita' di polvere, la temperatura, la umidita'
relativa e la concentrazione dei gas potenzialmente dannosi per gli
animali; - l'impianto di ventilazione artificiale che, ove presente,
deve essere affiancato da un adeguato impianto sostitutivo che
permetta un ricambio d'aria sufficiente per preservare la salute, il
benessere dei suini in caso di guasto all'impianto principale,
nonche' di un sistema di allarme che segnali gli eventuali guasti di
quest'ultimo all'allevatore; - la illuminazione dei ricoveri interni,
che dovra' essere assicurata da adeguate finestrature o in caso di
illuminazione artificiale da un'adeguata distribuzione e potenza
delle lampade; - i locali di stabulazione che devono essere costruiti
in modo da garantire a ciascun capo nelle fasi di crescita la
superficie libera stabilita dal DLgs 534/92, da permettere di
coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficolta', di disporre di una
zona pulita adibita al riposo, di veder altri suini; - pavimenti che
devono essere non sdrucciolevoli e senza asperita' per evitare
lesioni ai suini; - le attrezzature per la somministrazione di
mangimi e di acqua devono essere progettate, costruite ed installate
in modo da ridurre al minimo la possibilita' di contaminazione degli
alimenti o dell'acqua destinata ai suini; - le condizioni di confort
degli animali avendo a riferimento la pulizia dei ricoveri, le
caratteristiche delle pavimentazioni, la separazione delle zone di
riposo dalle zone riservate alla defecazione;
B3 - Descrizione delle misure cautelative per la prevenzione di
malattie infettive diffusive: - le caratteristiche e la disposizione
delle linee di raccolta e di veicolazione dei liquami nei diversi
ricoveri e delle reti fognarie di trasporto (tipo di bocche di presa,
tipo di svuotamento, ecc.); - i dispositivi di trattamento dei
liquami riguardo alla formazione di spruzzi/aerosol e schiume; - i
sistemi di disinfezione dei liquami e dei materiali palabili mediante
stoccaggio e trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 3003/95.
C - Relazione di idoneita' ambientale:
C1 - Descrizione dei fabbisogni e dei consumi idrici e delle
soluzioni adottate ai fini del contenimento del volume dei liquami.
Gli aspetti da prendere in considerazione riguardano: - i sistemi di
alimentazione (liquido, solido, pastoso); - i sistemi di
distribuzione dell'acqua di bevanda in riferimento al contenimento
degli sprechi; - le tecniche di stabulazione, le modalita' di
rimozione delle deiezioni e la relativa frequenza;
C2 - Relazione fra l'attivita' di allevamento ed i possibili fenomeni
di inquinati del suolo e delle acque avendo a riferimento le
caratteristiche qualitative e quantitative dei liquami (produzione) e
la loro gestione (trattamento e stoccaggio), e l'utilizzazione
agronomica dei reflui sul suolo agricolo. Gli aspetti da prendere in
considerazione riguardano: - le tecniche di alimentazione in
riferimento anche alla riduzione del quantitativo di azoto e fosforo
escreto con le deiezioni (esistenza in allevamento di dispositivi per
la distribuzione degli alimenti a singoli gruppi di animali omogenei
per eta', peso e stadio fisiologico); - trattamento dei liquami con
descrizione delle linee di trattamento, delle specifiche tecniche
degli impianti e dei dispositivi impiegati, delle caratteristiche
funzionali con particolare riferimento a: i sistemi di separazione
dei solidi grossolani e dei solidi fini dal liquame; i dispositivi
per la miscelazione dei liquami tal quali; gli impianti di
trattamento anaerobico dei liquami tal quali e/o delle loro frazioni
ispessite; gli impianti finalizzati al trattamento depurativo delle
frazioni liquide separate; gli impianti per il compostaggio dei
liquami tal quali, delle lettiere esauste dei letami e delle frazioni
solide separate; - tipologia e descrizione dei contenitori (interni o
esterni ai ricoveri degli animali); - conformita' della capacita' di
stoccaggio di tutti i liquami prodotti e i reflui derivanti da fasi
produttive inseriti in azienda con carattere di complementarieta',
che abbiano come destinazione il suolo agricolo; - i dispositivi e le
attrezzature adottate per la distribuzione e l'utilizzo nazionale dei
liquami sul suolo agricolo; - gli accorgimenti adottati per evitare
effetti indesiderati quali imbrattamento delle colture,
ruscellamento, disomogeneita' nella distribuzione.
(segue Allegato)