REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 febbraio 1997, n. 570

Approvazione Piano Territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico

(omissis)                                                                       
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                                    
Art. 1                                                                          
1. Le presenti norme costituiscono parte integrante del "Piano                  
Territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque -             
stralcio per il comparto zootecnico" ed entrano in vigore con                   
l'adozione del Piano stesso, per gli effetti di cui all'art. 7 della            
L.R. 28 novembre 1986, n. 42.                                                   
Art. 2                                                                          
1. Lo spandimento dei liquami zootecnici sul suolo e' vietato nelle             
seguenti zone, anche se ricadenti in aree agricole:                             
1) aree incluse nelle riserve naturali;                                         
2) aree di cui al comma 10 dell'art. 17 delle Norme del Piano                   
territoriale paesistico regionale approvato con deliberazione del               
Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;                                
3) zone di divieto individuate dai provvedimenti istitutivi dei                 
parchi naturali e dai relativi strumenti di pianificazione, ai sensi            
della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;                                            
4) zone di divieto eventualmente individuate dalle Province, in                 
relazione a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del                
territorio, con la predisposizione della rappresentazione                       
cartografica di loro competenza, ai sensi di quanto stabilito dalla             
legislazione regionale di settore.                                              
2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme                    
igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed ambientale e dalle               
regolamentazioni urbanistica ed edilizia.                                       
3. I provvedimenti istitutivi dei parchi naturali ed i relativi                 
strumenti di pianificazione possono individuare, nell'ambito delle              
aree agricole ricadenti nel perimetro dei parchi stessi, zone in cui            
lo spandimento dei liquami e' consentito con le modalita' ed i                  
quantitativi stabiliti per le zone vulnerabili di cui al successivo             
art 3.                                                                          
Art. 3                                                                          
1. Ai fini dello spandimento dei liquami zootecnici, il territorio              
regionale e' suddiviso in zone a diversa capacita' recettiva,                   
determinate ai sensi dei successivi commi.                                      
2. E' adottata, quale parte integrante del presente Piano, la "Carta            
della valutazione della vulnerabilita' naturale delle acque                     
sotterranee" in seguito denominata "Carta della vulnerabilita'"                 
riferita ad acquiferi protetti e non protetti.                                  
3. La Carta della vulnerabilita' individua le "zone vulnerabili" e le           
"zone non vulnerabili" ai fini della disciplina dello spandimento dei           
liquami zootecnici sul suolo.                                                   
4. Le zone vulnerabili, come individuate dalla Carta della                      
vulnerabilita', comprendono le aree nelle quali, per le                         
caratteristiche idrogeologiche, vi e' il rischio di inquinamento                
delle acque sotterranee, dovuto all'utilizzazione in agricoltura di             
liquami zootecnici ed altri fertilizzanti azotati.                              
Art. 4                                                                          
1. Nelle zone vulnerabili lo spandimento dei liquami zootecnici e di            
altri effluenti di allevamento e' ammesso in quantita' non superiore            
ad un contenuto di azoto pari a 170 kg. per ettaro e per anno                   
elevabili a 210 kg. qualora il richiedente l'autorizzazione allo                
scarico dimostri la corretta utilizzazione dei liquami in relazione             
ai fabbisogni delle colture mediante presentazione del Piano di                 
utilizzazione agronomica di cui all'art. 6.                                     
2. Nei primi quattro anni di applicazione delle presenti norme i                
quantitativi di cui al precedente comma possono essere elevati                  
rispettivamente a 210 kg. e 250 kg.                                             
3. Nelle zone non vulnerabili lo spandimento dei liquami zootecnici e           
di altri effluenti di allevamento e' ammesso in quantita' non                   
superiore ad un contenuto di azoto pari a 340 kg. per ettaro e per              
anno.                                                                           
4. Qualora allo spandimento del liquame si sommi la distribuzione di            
altri effluenti di allevamento, i carichi di cui ai precedenti commi            
dovranno essere ridotti della quota di azoto apportata con tali                 
effluenti.                                                                      
5. La Giunta regionale definisce l'equivalenza dei quantitativi,                
sopra specificati alle tonnellate di peso vivo allevato, in relazione           
alle diverse specie animali.                                                    
Art. 5                                                                          
1. Nelle zone vulnerabili i titolari di allevamenti suinicoli con               
potenzialita' superiore a 160 tonnellate di peso vivo allevato, che             
intendono utilizzare i liquami sul suolo agricolo, sono tenuti alla             
presentazione del Piano di utilizzazione agronomica dei liquami                 
definito dal successivo articolo 6.                                             
2. Nelle zone vulnerabili ricadenti nell'area dichiarata ad elevato             
rischio di crisi ambientale con delibera del Consiglio dei Ministri             
del 3 febbraio 1989, ai sensi dell'art. 7 della Legge 8 luglio 1986             
n. 349, i titolari di allevamenti suinicoli con potenzialita'                   
superiore a 80 tonnellate di peso vivo allevato, che intendono                  
utilizzare i liquami sul suolo agricolo, sono tenuti alla                       
presentazione del Piano di utilizzazione agronomica dei liquami                 
definito dal successivo articolo 6.                                             
Art. 6                                                                          
1. Il Piano di utilizzazione agronomica e' il documento tecnico che,            
in relazione alla tipologia di allevamento, ai trattamenti del                  
liquame ed alle caratteristiche dei terreni, determina quantita',               
tempi e modalita' di distribuzione dei fertilizzanti azotati, in                
funzione dei fabbisogni delle colture previste.                                 
2. La Regione definisce le modalita' di redazione dei Piani di                  
utilizzazione agronomica.                                                       
3. I titolari di allevamenti che intendono effettuare lo spandimento            
dei liquami zootecnici sul suolo possono sempre presentare il Piano             
di utilizzazione agronomica, nel richiedere l'autorizzazione allo               
scarico, qualora lo ritengano necessario per una corretta                       
determinazione dei nutrienti da apportare ai suoli.                             
Art. 7                                                                          
1. Lo spandimento di liquame dovra' essere effettuato in modo da                
assicurare una sua idonea dispersione, senza provocare la diffusione            
di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della            
somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di                     
distribuzione in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie in               
essere.                                                                         
2. Lo spandimento di liquame e' vietato:                                        
a) sul suolo innevato, gelato o saturo di acqua;                                
b) nei terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad                  
evitare fenomeni di ruscellamento;                                              
c) nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 28 febbraio di ogni             
anno;                                                                           
d) sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano              
destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.                         
3. Nei terreni di cui alla lett. b) del comma 2, l'autorita' che                
rilascia l'autorizzazione allo scarico puo' autorizzare lo                      
spandimento subordinandolo al rispetto delle prescrizioni specifiche            
da essa dettate per evitare rischi di ruscellamento e comunque per              
pendenze inferiori al 15%.                                                      
4. I termini di cui alla lett. c) del comma 2 possono essere                    
modificati dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione allo scarico            
in relazione alle effettive condizioni meteorologiche, anche per zone           
limitate e per specifiche esigenze agronomiche; in tal caso                     
l'autorita' provvede a darne comunicazione agli interessati.                    
Art. 8                                                                          
1. Ai fini della realizzazione di nuovi insediamenti suinicoli,                 
nonche' delle ristrutturazioni, degli ampliamenti, delle                        
riconversioni e dei trasferimenti di quelli esistenti, i Comuni sono            
classificati in funzione dell'appartenenza o meno alla categoria di             
"Comune eccedentario" che identifica un'area a basso grado di                   
accettabilita' agronomica ed ambientale degli allevamenti suinicoli.            
2. Appartengono alla categoria "Comune eccedentario" i territori                
comunali che risultano, in base ai criteri indicati nella relazione             
del presente piano, eccedentari in termini di azoto di provenienza              
suinicola, in misura uguale o superiore a 3 capi suini equivalenti              
per ettaro; per capo suino equivalente (c.s.e.) si intende un suino             
del peso di 80 kg.                                                              
3. Appartengono alla categoria "Comune non eccedentario" i territori            
comunali che risultano, in base ai criteri indicati nel precedente              
comma, eccedentari in termini di azoto di provenienza suinicola in              
misura inferiore a 3 capi suini equivalenti per ettaro.                         
Art. 9                                                                          
1. I Comuni attualmente classificati "eccedentari" sulla base dei               
criteri di cui al precedente comma, sono quelli indicati                        
nell'Allegato 1 delle presenti norme.                                           
2. Qualsiasi modifica di classificazione delle aree, motivata da                
variazioni intervenute nei valori dei parametri assunti per la                  
determinazione del bilancio tra l'azoto reso disponibile dalla                  
zootecnia e la domanda agrocolturale di tale fertilizzante, deve                
essere approvata dalla Giunta regionale su richiesta debitamente                
documentata del Comune interessato e previo parere di conformita'               
della Provincia territorialmente competente.                                    
Art. 10                                                                         
1. Nei territori dei "Comuni eccedentari" ricadenti nelle zone                  
vulnerabili sono consentiti unicamente trasferimenti,                           
ristrutturazioni, riconversioni ed ampliamenti degli allevamenti                
esistenti che comportino un aumento di capi allevati non superiore al           
20%, ovvero non superiore al 50% per allevamenti di consistenza                 
inferiore a 2000 capi, a condizione che tali interventi determinino             
sostanziali miglioramenti di carattere igienico-sanitario ed                    
ambientale rispetto alla situazione preesistente.                               
2. Nei territori dei "Comuni eccedentari" ricadenti nelle zone non              
vulnerabili sono consentiti:                                                    
a) trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni, ampliamenti degli            
allevamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti, a                  
condizione che dispongano di terreno per lo spandimento, detenuto a             
titolo di proprieta' o di altro diritto reale, ovvero di affitto per            
un periodo non inferiore al doppio della durata dell'autorizzazione             
allo scarico, secondo un rapporto non superiore a 3 tonnellate di               
peso vivo per ettaro; dovranno in ogni caso essere applicate                    
tecnologie a basso impatto ambientale e non dovranno essere previsti            
scarichi di liquami zootecnici in acque superficiali esclusi gli                
impianti consortili di trattamento liquami;                                     
b) trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni ed ampliamenti                
degli allevamenti esistenti che, qualora non siano verificate le                
condizioni di cui alla precedente lettera a), non comportino un                 
aumento di capi allevati superiore al 30%, ovvero superiore al 50%,             
per allevamenti di consistenza inferiore a 2000 capi, a condizione              
che tali interventi determinino sostanziali miglioramenti di                    
carattere igienico-sanitario ed ambientale rispetto alla situazione             
preesistente;                                                                   
2.bis) Nei territori dei comuni "non eccedentari" sono consentiti               
trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni, ampliamenti degli               
allevamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti, a                  
condizione che siano applicate tecnologie a basso impatto ambientale            
e che venga preventivamente accertata la possibilita' di un corretto            
smaltimento dei reflui prodotti, ai sensi delle vigenti disposizioni;           
nel caso di nuovi insediamenti, trasferimenti e ampliamenti degli               
allevamenti esistenti il terreno necessario al corretto smaltimento             
dei reflui prodotti dovra' essere detenuto a titolo di proprieta' o             
di altro diritto reale, ovvero di affitto per un periodo non                    
inferiore alla durata dell'autorizzazione allo scarico.                         
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti si intendono per:            
- tecnologie a basso impatto ambientale: sistemi, tecnologie e misure           
atti a ridurre gli effetti negativi indotti sull'ambiente, sia in               
ordine alla produzione e allo smaltimento dei liquami che, ove                  
necessario, alla emissione di odori e rumori;                                   
- sostanziali miglioramenti di carattere igienico-sanitario ed                  
ambientale: significativa riduzione, rispetto alla situazione                   
preesistente, degli impatti ambientali complessivamente riconducibili           
all'attivita' di allevamento e corrispondente incremento delle misure           
di prevenzione igienico-sanitaria e di protezione ambientale, sia               
all'interno che all'esterno dell'insediamento.                                  
La Giunta regionale stabilisce i criteri tecnici e gli obiettivi                
qualitativi e quantitativi di riferimento per la valutazione della              
sussistenza delle suddette condizioni.                                          
4. Nel procedere al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni                
edilizie relative alla realizzazione di nuovi allevamenti suinicoli,            
ovvero alle ristrutturazioni, riconversioni, trasferimenti ed                   
ampliamenti di quelli esistenti, il Comune verifica la conformita'              
dei progetti presentati alle prescrizioni ed alle condizioni                    
specificate nei precedenti commi.                                               
Art. 11                                                                         
Il presente Piano e' soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza            
quadriennale, in relazione alla determinazione della consistenza del            
patrimonio zootecnico ed alle risultanze del monitoraggio delle acque           
sotterranee.                                                                    
ALLEGATO 1                                                                      
Provincia  Comune  Eccedenze                                                    
PC  Cortemaggiore   4                                                           
PR  Fontevivo   3                                                               
PR  Sala Baganza   3                                                            
PR  Traversetolo   3                                                            
PR  Collecchio   3                                                              
RE  Albinea   6                                                                 
RE  Bagnolo in Piano   4                                                        
RE  Cadelbosco di Sopra   9                                                     
RE  Campegine   3                                                               
RE  Carpineti   3                                                               
RE  Castelnuovo ne' Monti   8                                                   
RE  Cavriago   4                                                                
RE  Correggio   5                                                               
RE  Guastalla   3                                                               
RE  Luzzara   4                                                                 
RE  Novellara   4                                                               
RE  Reggiolo   4                                                                
RE  Reggio Emilia   3                                                           
RE  Rolo   4                                                                    
RE  Rubiera   7                                                                 
RE  San Martino in Rio   7                                                      
RE  Scandiano   3                                                               
RE  Viano   3                                                                   
MO  Bastiglia   7                                                               
MO  Campogalliano   5                                                           
MO  Castelnuovo Rangone   9                                                     
MO  Castelvetro   9                                                             
MO  Fiorano   3                                                                 
MO  Formigine  26                                                               
MO  Maranello   5                                                               
MO  Modena   6                                                                  
MO  Montese   3                                                                 
MO  Pavullo nel Frignano   6                                                    
MO  Polinago   8                                                                
MO  Prignano sul Secchia   4                                                    
MO  Soliera  11                                                                 
MO  Zocca   3                                                                   
FO  Mercato Saraceno   3                                                        
FO  Poggio Berni  15                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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