DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 febbraio 1997, n. 570
Approvazione Piano Territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico
(omissis)
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 1
1. Le presenti norme costituiscono parte integrante del "Piano
Territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque -
stralcio per il comparto zootecnico" ed entrano in vigore con
l'adozione del Piano stesso, per gli effetti di cui all'art. 7 della
L.R. 28 novembre 1986, n. 42.
Art. 2
1. Lo spandimento dei liquami zootecnici sul suolo e' vietato nelle
seguenti zone, anche se ricadenti in aree agricole:
1) aree incluse nelle riserve naturali;
2) aree di cui al comma 10 dell'art. 17 delle Norme del Piano
territoriale paesistico regionale approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;
3) zone di divieto individuate dai provvedimenti istitutivi dei
parchi naturali e dai relativi strumenti di pianificazione, ai sensi
della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
4) zone di divieto eventualmente individuate dalle Province, in
relazione a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del
territorio, con la predisposizione della rappresentazione
cartografica di loro competenza, ai sensi di quanto stabilito dalla
legislazione regionale di settore.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme
igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed ambientale e dalle
regolamentazioni urbanistica ed edilizia.
3. I provvedimenti istitutivi dei parchi naturali ed i relativi
strumenti di pianificazione possono individuare, nell'ambito delle
aree agricole ricadenti nel perimetro dei parchi stessi, zone in cui
lo spandimento dei liquami e' consentito con le modalita' ed i
quantitativi stabiliti per le zone vulnerabili di cui al successivo
art 3.
Art. 3
1. Ai fini dello spandimento dei liquami zootecnici, il territorio
regionale e' suddiviso in zone a diversa capacita' recettiva,
determinate ai sensi dei successivi commi.
2. E' adottata, quale parte integrante del presente Piano, la "Carta
della valutazione della vulnerabilita' naturale delle acque
sotterranee" in seguito denominata "Carta della vulnerabilita'"
riferita ad acquiferi protetti e non protetti.
3. La Carta della vulnerabilita' individua le "zone vulnerabili" e le
"zone non vulnerabili" ai fini della disciplina dello spandimento dei
liquami zootecnici sul suolo.
4. Le zone vulnerabili, come individuate dalla Carta della
vulnerabilita', comprendono le aree nelle quali, per le
caratteristiche idrogeologiche, vi e' il rischio di inquinamento
delle acque sotterranee, dovuto all'utilizzazione in agricoltura di
liquami zootecnici ed altri fertilizzanti azotati.
Art. 4
1. Nelle zone vulnerabili lo spandimento dei liquami zootecnici e di
altri effluenti di allevamento e' ammesso in quantita' non superiore
ad un contenuto di azoto pari a 170 kg. per ettaro e per anno
elevabili a 210 kg. qualora il richiedente l'autorizzazione allo
scarico dimostri la corretta utilizzazione dei liquami in relazione
ai fabbisogni delle colture mediante presentazione del Piano di
utilizzazione agronomica di cui all'art. 6.
2. Nei primi quattro anni di applicazione delle presenti norme i
quantitativi di cui al precedente comma possono essere elevati
rispettivamente a 210 kg. e 250 kg.
3. Nelle zone non vulnerabili lo spandimento dei liquami zootecnici e
di altri effluenti di allevamento e' ammesso in quantita' non
superiore ad un contenuto di azoto pari a 340 kg. per ettaro e per
anno.
4. Qualora allo spandimento del liquame si sommi la distribuzione di
altri effluenti di allevamento, i carichi di cui ai precedenti commi
dovranno essere ridotti della quota di azoto apportata con tali
effluenti.
5. La Giunta regionale definisce l'equivalenza dei quantitativi,
sopra specificati alle tonnellate di peso vivo allevato, in relazione
alle diverse specie animali.
Art. 5
1. Nelle zone vulnerabili i titolari di allevamenti suinicoli con
potenzialita' superiore a 160 tonnellate di peso vivo allevato, che
intendono utilizzare i liquami sul suolo agricolo, sono tenuti alla
presentazione del Piano di utilizzazione agronomica dei liquami
definito dal successivo articolo 6.
2. Nelle zone vulnerabili ricadenti nell'area dichiarata ad elevato
rischio di crisi ambientale con delibera del Consiglio dei Ministri
del 3 febbraio 1989, ai sensi dell'art. 7 della Legge 8 luglio 1986
n. 349, i titolari di allevamenti suinicoli con potenzialita'
superiore a 80 tonnellate di peso vivo allevato, che intendono
utilizzare i liquami sul suolo agricolo, sono tenuti alla
presentazione del Piano di utilizzazione agronomica dei liquami
definito dal successivo articolo 6.
Art. 6
1. Il Piano di utilizzazione agronomica e' il documento tecnico che,
in relazione alla tipologia di allevamento, ai trattamenti del
liquame ed alle caratteristiche dei terreni, determina quantita',
tempi e modalita' di distribuzione dei fertilizzanti azotati, in
funzione dei fabbisogni delle colture previste.
2. La Regione definisce le modalita' di redazione dei Piani di
utilizzazione agronomica.
3. I titolari di allevamenti che intendono effettuare lo spandimento
dei liquami zootecnici sul suolo possono sempre presentare il Piano
di utilizzazione agronomica, nel richiedere l'autorizzazione allo
scarico, qualora lo ritengano necessario per una corretta
determinazione dei nutrienti da apportare ai suoli.
Art. 7
1. Lo spandimento di liquame dovra' essere effettuato in modo da
assicurare una sua idonea dispersione, senza provocare la diffusione
di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della
somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di
distribuzione in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie in
essere.
2. Lo spandimento di liquame e' vietato:
a) sul suolo innevato, gelato o saturo di acqua;
b) nei terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad
evitare fenomeni di ruscellamento;
c) nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 28 febbraio di ogni
anno;
d) sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano
destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
3. Nei terreni di cui alla lett. b) del comma 2, l'autorita' che
rilascia l'autorizzazione allo scarico puo' autorizzare lo
spandimento subordinandolo al rispetto delle prescrizioni specifiche
da essa dettate per evitare rischi di ruscellamento e comunque per
pendenze inferiori al 15%.
4. I termini di cui alla lett. c) del comma 2 possono essere
modificati dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione allo scarico
in relazione alle effettive condizioni meteorologiche, anche per zone
limitate e per specifiche esigenze agronomiche; in tal caso
l'autorita' provvede a darne comunicazione agli interessati.
Art. 8
1. Ai fini della realizzazione di nuovi insediamenti suinicoli,
nonche' delle ristrutturazioni, degli ampliamenti, delle
riconversioni e dei trasferimenti di quelli esistenti, i Comuni sono
classificati in funzione dell'appartenenza o meno alla categoria di
"Comune eccedentario" che identifica un'area a basso grado di
accettabilita' agronomica ed ambientale degli allevamenti suinicoli.
2. Appartengono alla categoria "Comune eccedentario" i territori
comunali che risultano, in base ai criteri indicati nella relazione
del presente piano, eccedentari in termini di azoto di provenienza
suinicola, in misura uguale o superiore a 3 capi suini equivalenti
per ettaro; per capo suino equivalente (c.s.e.) si intende un suino
del peso di 80 kg.
3. Appartengono alla categoria "Comune non eccedentario" i territori
comunali che risultano, in base ai criteri indicati nel precedente
comma, eccedentari in termini di azoto di provenienza suinicola in
misura inferiore a 3 capi suini equivalenti per ettaro.
Art. 9
1. I Comuni attualmente classificati "eccedentari" sulla base dei
criteri di cui al precedente comma, sono quelli indicati
nell'Allegato 1 delle presenti norme.
2. Qualsiasi modifica di classificazione delle aree, motivata da
variazioni intervenute nei valori dei parametri assunti per la
determinazione del bilancio tra l'azoto reso disponibile dalla
zootecnia e la domanda agrocolturale di tale fertilizzante, deve
essere approvata dalla Giunta regionale su richiesta debitamente
documentata del Comune interessato e previo parere di conformita'
della Provincia territorialmente competente.
Art. 10
1. Nei territori dei "Comuni eccedentari" ricadenti nelle zone
vulnerabili sono consentiti unicamente trasferimenti,
ristrutturazioni, riconversioni ed ampliamenti degli allevamenti
esistenti che comportino un aumento di capi allevati non superiore al
20%, ovvero non superiore al 50% per allevamenti di consistenza
inferiore a 2000 capi, a condizione che tali interventi determinino
sostanziali miglioramenti di carattere igienico-sanitario ed
ambientale rispetto alla situazione preesistente.
2. Nei territori dei "Comuni eccedentari" ricadenti nelle zone non
vulnerabili sono consentiti:
a) trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni, ampliamenti degli
allevamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti, a
condizione che dispongano di terreno per lo spandimento, detenuto a
titolo di proprieta' o di altro diritto reale, ovvero di affitto per
un periodo non inferiore al doppio della durata dell'autorizzazione
allo scarico, secondo un rapporto non superiore a 3 tonnellate di
peso vivo per ettaro; dovranno in ogni caso essere applicate
tecnologie a basso impatto ambientale e non dovranno essere previsti
scarichi di liquami zootecnici in acque superficiali esclusi gli
impianti consortili di trattamento liquami;
b) trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni ed ampliamenti
degli allevamenti esistenti che, qualora non siano verificate le
condizioni di cui alla precedente lettera a), non comportino un
aumento di capi allevati superiore al 30%, ovvero superiore al 50%,
per allevamenti di consistenza inferiore a 2000 capi, a condizione
che tali interventi determinino sostanziali miglioramenti di
carattere igienico-sanitario ed ambientale rispetto alla situazione
preesistente;
2.bis) Nei territori dei comuni "non eccedentari" sono consentiti
trasferimenti, ristrutturazioni, riconversioni, ampliamenti degli
allevamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti, a
condizione che siano applicate tecnologie a basso impatto ambientale
e che venga preventivamente accertata la possibilita' di un corretto
smaltimento dei reflui prodotti, ai sensi delle vigenti disposizioni;
nel caso di nuovi insediamenti, trasferimenti e ampliamenti degli
allevamenti esistenti il terreno necessario al corretto smaltimento
dei reflui prodotti dovra' essere detenuto a titolo di proprieta' o
di altro diritto reale, ovvero di affitto per un periodo non
inferiore alla durata dell'autorizzazione allo scarico.
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi precedenti si intendono per:
- tecnologie a basso impatto ambientale: sistemi, tecnologie e misure
atti a ridurre gli effetti negativi indotti sull'ambiente, sia in
ordine alla produzione e allo smaltimento dei liquami che, ove
necessario, alla emissione di odori e rumori;
- sostanziali miglioramenti di carattere igienico-sanitario ed
ambientale: significativa riduzione, rispetto alla situazione
preesistente, degli impatti ambientali complessivamente riconducibili
all'attivita' di allevamento e corrispondente incremento delle misure
di prevenzione igienico-sanitaria e di protezione ambientale, sia
all'interno che all'esterno dell'insediamento.
La Giunta regionale stabilisce i criteri tecnici e gli obiettivi
qualitativi e quantitativi di riferimento per la valutazione della
sussistenza delle suddette condizioni.
4. Nel procedere al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
edilizie relative alla realizzazione di nuovi allevamenti suinicoli,
ovvero alle ristrutturazioni, riconversioni, trasferimenti ed
ampliamenti di quelli esistenti, il Comune verifica la conformita'
dei progetti presentati alle prescrizioni ed alle condizioni
specificate nei precedenti commi.
Art. 11
Il presente Piano e' soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza
quadriennale, in relazione alla determinazione della consistenza del
patrimonio zootecnico ed alle risultanze del monitoraggio delle acque
sotterranee.
ALLEGATO 1
Provincia Comune Eccedenze
PC Cortemaggiore 4
PR Fontevivo 3
PR Sala Baganza 3
PR Traversetolo 3
PR Collecchio 3
RE Albinea 6
RE Bagnolo in Piano 4
RE Cadelbosco di Sopra 9
RE Campegine 3
RE Carpineti 3
RE Castelnuovo ne' Monti 8
RE Cavriago 4
RE Correggio 5
RE Guastalla 3
RE Luzzara 4
RE Novellara 4
RE Reggiolo 4
RE Reggio Emilia 3
RE Rolo 4
RE Rubiera 7
RE San Martino in Rio 7
RE Scandiano 3
RE Viano 3
MO Bastiglia 7
MO Campogalliano 5
MO Castelnuovo Rangone 9
MO Castelvetro 9
MO Fiorano 3
MO Formigine 26
MO Maranello 5
MO Modena 6
MO Montese 3
MO Pavullo nel Frignano 6
MO Polinago 8
MO Prignano sul Secchia 4
MO Soliera 11
MO Zocca 3
FO Mercato Saraceno 3
FO Poggio Berni 15