DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 1998, n. 143
Legge 122/92 - Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Officina Elettrauto B.Z." con sede a Sassuolo (MO)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato da Zanni Giuseppe, relativamente
all'impresa Officina Elettrauto B.Z. con sede a Sassuolo (MO) - Via 5
Giornate n. 4, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione" art. 3, quarto comma,
pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge, contro la
determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Modena n. 528 del 25
novembre 1997, concernente la negata iscrizione al Registro imprese
esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2
della summenzionata Legge 122/92 per l'attivita' di meccanica
motoristica;
premesso:
- che l'impresa e' iscritta all'Albo delle imprese artigiane dal
1981, per l'attivita' di esercizio di officina elettrauto per la
riparazione di impianti elettrici e accensione di autoveicoli,
motoveicoli, autocarri e macchine in genere;
- che nell'anno 1995 la CCIAA di Modena ha invitato con lettera
raccomandata tutte le imprese iscritte antecedentemente all'entrata
in vigore della Legge 122/92 a specificare o integrare l'attivita'
svolta, cosi' come e' avvenuto anche per l'impresa de quo;
- che non avendo ricevuto alcuna risposta, la suddetta CCIAA ha
attributo d'ufficio alla ricorrente l'iscrizione per l'attivita' di
elettrauto ed ha invitato gli interessati a presentare documentazione
attestante i requisiti, come previsto dall'art. 13 della Legge
122/92, commi II e IV;
- che l'impresa ha presentato in data 13 giugno 1996 la
documentazione attestante i requisiti solo per la sezione
"elettrauto" e successivamente in data 30 luglio 1997 ha presentato
denuncia di inizio attivita' per la sezione "meccania motoristica",
adducendo la motivazione di avere sempre esercitato in passato le
suddette attivita';
premesso inoltre che con determinazione del Segretario generale della
CCIAA di Modena n. 528 del 25 novembre 1997 e' stata confermata
l'iscrizione dell'impresa al RIA per la sezione "elettrauto", mentre
e' stata cancellata per la sezione "meccanica motoristica", non
potendosi applicare alla fattispecie l'art. 6 della Legge 25/96,
supportato anche da un parere del Ministero dell'Industria del 31
ottobre 1997 e non avendo i titolari alcun requisito
tecnico-professionale di cui all'art. 7, II comma della Legge 122/92;
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,
consistente in: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nel
quale il ricorrente dichiara di aver esercitato l'attivita' di
elettrauto e quella di riparazione auto; fatture di acquisto di
materiale dal 1992 a tutt'oggi; fatture di lavori eseguiti dal 1992
al 1996;
esaminata inoltre l'elencazione delle attrezzature e strumentazioni
utilizzate nell'attivita' di autoriparazione, nonche' quelle di cui
debbono essere dotate le imprese esercenti le attivita'
rispettivamente nelle sezioni richieste e previste dall'art. 1, comma
3, lettera a) della Legge 122/92;
vista la Legge 122/92;
visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 406 "Regolamento
recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione;
ritenuto che sussistono i requisiti e le condizioni per l'iscrizione
dell'impresa al Registro imprese di autoriparazioni, nella selezione
meccanica motoristica;
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale
Artigianato in data 26 marzo 1998, ai sensi della delibera della
Giunta regionale n. 3299 del 12 settembre 1995;vista la deliberazione
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, ad
oggetto: "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione di Giunta 2541/95;
decreta:
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Zanni
Giuseppe, relativamente all'Impresa Officina Elettrauto B.Z. con sede
a Sassuolo (MO) - Via 5 Giornate n. 4, promosso per le motivazioni
sopra menzionate.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA