REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 1998, n. 143

Legge 122/92 - Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Officina Elettrauto B.Z." con sede a Sassuolo (MO)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato da Zanni Giuseppe, relativamente                    
all'impresa Officina Elettrauto B.Z. con sede a Sassuolo (MO) - Via 5           
Giornate n. 4, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122                     
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e             
disciplina dell'attivita' di autoriparazione" art. 3, quarto comma,             
pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge, contro la           
determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio                
Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Modena n. 528 del 25               
novembre 1997, concernente la negata iscrizione al Registro imprese             
esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2             
della summenzionata Legge 122/92 per l'attivita' di meccanica                   
motoristica;                                                                    
premesso:                                                                       
- che l'impresa e' iscritta all'Albo delle imprese artigiane dal                
1981, per l'attivita' di esercizio di officina elettrauto per la                
riparazione di impianti elettrici e accensione di autoveicoli,                  
motoveicoli, autocarri e macchine in genere;                                    
- che nell'anno 1995 la CCIAA di Modena ha invitato con lettera                 
raccomandata tutte le imprese iscritte antecedentemente all'entrata             
in vigore della Legge 122/92 a specificare o integrare l'attivita'              
svolta, cosi' come e' avvenuto anche per l'impresa de quo;                      
- che non avendo ricevuto alcuna risposta, la suddetta CCIAA ha                 
attributo d'ufficio alla ricorrente l'iscrizione per l'attivita' di             
elettrauto ed ha invitato gli interessati a presentare documentazione           
attestante i requisiti, come previsto dall'art. 13 della Legge                  
122/92, commi II e IV;                                                          
- che l'impresa ha presentato in data 13 giugno 1996 la                         
documentazione attestante i requisiti solo per la sezione                       
"elettrauto" e successivamente in data 30 luglio 1997 ha presentato             
denuncia di inizio attivita' per la sezione "meccania motoristica",             
adducendo la motivazione di avere sempre esercitato in passato le               
suddette attivita';                                                             
premesso inoltre che con determinazione del Segretario generale della           
CCIAA di Modena n. 528 del 25 novembre 1997 e' stata confermata                 
l'iscrizione dell'impresa al RIA per la sezione "elettrauto", mentre            
e' stata cancellata per la sezione "meccanica motoristica", non                 
potendosi applicare alla fattispecie l'art. 6 della Legge 25/96,                
supportato anche da un parere del Ministero dell'Industria del 31               
ottobre 1997 e non avendo i titolari alcun requisito                            
tecnico-professionale di cui all'art. 7, II comma della Legge 122/92;           
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,                   
consistente in: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nel             
quale il ricorrente dichiara di aver esercitato l'attivita' di                  
elettrauto e quella di riparazione auto; fatture di acquisto di                 
materiale dal 1992 a tutt'oggi; fatture di lavori eseguiti dal 1992             
al 1996;                                                                        
esaminata inoltre l'elencazione delle attrezzature e strumentazioni             
utilizzate nell'attivita' di autoriparazione, nonche' quelle di cui             
debbono essere dotate le imprese esercenti le attivita'                         
rispettivamente nelle sezioni richieste e previste dall'art. 1, comma           
3, lettera a) della Legge 122/92;                                               
vista la Legge 122/92;                                                          
visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, n. 406 "Regolamento               
recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle            
imprese esercenti attivita' di autoriparazione;                                 
ritenuto che sussistono i requisiti e le condizioni per l'iscrizione            
dell'impresa al Registro imprese di autoriparazioni, nella selezione            
meccanica motoristica;                                                          
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale                      
Artigianato in data 26 marzo 1998, ai sensi della delibera della                
Giunta regionale n. 3299 del 12 settembre 1995;vista la deliberazione           
della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, ad                 
oggetto: "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle                
funzioni dirigenziali";                                                         
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale                 
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
decreta:                                                                        
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Zanni                
Giuseppe, relativamente all'Impresa Officina Elettrauto B.Z. con sede           
a Sassuolo (MO) - Via 5 Giornate n. 4, promosso per le motivazioni              
sopra menzionate.                                                               
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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