REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1998, n. 131

Ricorso di Agostinelli Marco avverso il provvedimento con cui si dispone la cancellazione dal Registro esercenti il commercio per l'attivita' di somministrazione alimenti e bevande, tenuto presso la Camera di Commercio di Bologna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso di Agostinelli Marco (omissis);                                
dato atto che il ricorso de quo e' proposto ai sensi e per effetto              
dell'art. 8 della Legge 426/71 "Disciplina del commercio" avverso la            
determinazione camerale espressa con missiva prot. n.                           
19/196/REC/AA/mf del 30 gennaio 1998 con la quale si dispone:                   
- la cancellazione dal Registro esercenti il commercio del ricorrente           
per perdita dei requisiti legali previsti dall'art. 2, comma 4, Legge           
25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa                           
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi";                      
dato atto che il provvedimento, ut supra, e' stato notificato in data           
31 gennaio 1998 e il ricorso de quo e' pervenuto a questa Regione in            
data 27 febbraio 1998, cosi' come risulta dal timbro del protocollo             
della Presidenza di Giunta, pertanto nei termini prescritti dall'art.           
8 precitato;                                                                    
preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Camera di Commercio,             
ad quem, rese con missiva prot.  n.19/497/REC/FDV/aa del 17 marzo               
1998, nonche' degli atti istruttori contestualmente esibiti;                    
preso atto che il provvedimento camerale di cancellazione, si e'                
determinato sulla base di quanto statuito dall'art. 2, comma 4, lett.           
c) della Legge 287/91 citata, in quanto nei confronti del ricorrente            
e' stato emesso decreto penale di condanna (decreto GIP Pretura di              
Bologna passato in giudicato il 3 aprile 1997) per violazione                   
dell'art. 21, comma 1, Legge 10 maggio 1976,  n.319 "Norme per la               
tutela delle acque dell'inquinamento" (c.f.r. certificato generale              
del Casellario giudiziale, Procura della Repubblica presso il                   
Tribunale di Bologna);                                                          
dato atto che la Camera di Commercio, de qua, con raccomandata a.r.             
prot. n. 19/1733/REC/AA/11 del 21 novembre 1997 pervenuta al                    
ricorrente in data 25 novembre 1997, ha opportunamente ottemperato al           
precetto di cui all'art. 25, comma 6 del DM 375/88 "Norme di                    
esecuzione della Legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina sul             
commercio" eccependo il fatto per cui il ricorrente aveva perso i               
requisiti morali di cui al succitato art. 2 e quindi doveva, ope                
legis, essere cancellato dal registro citato;                                   
preso atto che la 319/76, piu' nota come Legge Merli, provvede alla             
disciplina degli scarichi effettuati in ogni tipo di acqua sia essa             
pubblica o privata, interna o marina, sotterranea o di superficie. Il           
tutto con il dichiarato intento di conseguire un corretto e razionale           
uso dell'acqua;                                                                 
rilevato che le sanzioni inflitte dall'art. 2, comma 4 citato                   
sembrano essere considerate dal legislatore - secondo una qualificata           
dottrina - non nel loro contenuto sostanziale di reazione alla                  
condanna illecita, ma come indice o elemento sintomatico dal quale              
arguire l'inidoneita' di un determinato soggetto a svolgere una certa           
attivita' o ad essere parte di uno specifico rapporto, o anche come             
misura interdittiva prevista sul piano amministrativo, in ragione               
della natura giuridica della iscrizione al Registro esercenti il                
commercio, intesa come strumento diretto ad accertare la                        
qualificazione morale e professionale di tutti coloro che intendano             
esercitare l'attivita' commerciale, in altri termini la citata                  
iscrizione e' una specie che afferisce ad un genus "atti di certezza            
pubblica", rectius e' un accertamento costitutivo. In tale ambito la            
determinazione del Presidente della Camera di Commercio si pone "ad             
essentiam" come accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi            
e/o oggettivi ai quali la normativa sostanziale attribuisce "condicio           
iuris" per poter legittimamente esercitare, o continuare ad                     
esercitare l'attivita' del commercio;                                           
rilevato che secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte                
(S.U. 2 marzo 1981, n. 1204; 17 marzo 1989, n. 1341 e, piu' in                  
generale, in materia di iscrizione in albi o elenchi, S.U. 7 ottobre            
1983, n. 5837: Id. 5 settembre 1989, n. 3844 e 23 febbraio 1990, n.             
1399), i provvedimenti di iscrizione o cancellazione di commercianti            
dagli elenchi formati a vari fini, sono atti amministrativi diretti             
al riscontro, senza alcun margine di valutazione autonoma, dei                  
requisiti di legge; cosicche' la pubblica Amministrazione nel negare            
l'iscrizione o nel proporre la cancellazione e' vincolata sia per               
quanto concerne l'emanazione del provvedimento sia per quanto                   
riguarda il suo contenuto;                                                      
dato atto che nessuna delle circostanze giuridiche contemplate                  
dall'art. 2, comma 5 della legge citata si e' verificata;                       
visto l'art. 8 della Legge sulla disciplina del commercio;                      
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e            
del parere favorevole del Responsabile del Servizio Programmazione              
della distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,             
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera            
di Giunta regionale 2541/95;                                                    
decreta:                                                                        
il ricorso presentato da Agostinelli Marco non puo', alla stregua dei           
motivi puntualmente ed efficacemente espressi nella parte che                   
precede, trovare accoglimento, pertanto viene rigettato.                        
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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