DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1998, n. 131
Ricorso di Agostinelli Marco avverso il provvedimento con cui si dispone la cancellazione dal Registro esercenti il commercio per l'attivita' di somministrazione alimenti e bevande, tenuto presso la Camera di Commercio di Bologna
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso di Agostinelli Marco (omissis);
dato atto che il ricorso de quo e' proposto ai sensi e per effetto
dell'art. 8 della Legge 426/71 "Disciplina del commercio" avverso la
determinazione camerale espressa con missiva prot. n.
19/196/REC/AA/mf del 30 gennaio 1998 con la quale si dispone:
- la cancellazione dal Registro esercenti il commercio del ricorrente
per perdita dei requisiti legali previsti dall'art. 2, comma 4, Legge
25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi";
dato atto che il provvedimento, ut supra, e' stato notificato in data
31 gennaio 1998 e il ricorso de quo e' pervenuto a questa Regione in
data 27 febbraio 1998, cosi' come risulta dal timbro del protocollo
della Presidenza di Giunta, pertanto nei termini prescritti dall'art.
8 precitato;
preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Camera di Commercio,
ad quem, rese con missiva prot. n.19/497/REC/FDV/aa del 17 marzo
1998, nonche' degli atti istruttori contestualmente esibiti;
preso atto che il provvedimento camerale di cancellazione, si e'
determinato sulla base di quanto statuito dall'art. 2, comma 4, lett.
c) della Legge 287/91 citata, in quanto nei confronti del ricorrente
e' stato emesso decreto penale di condanna (decreto GIP Pretura di
Bologna passato in giudicato il 3 aprile 1997) per violazione
dell'art. 21, comma 1, Legge 10 maggio 1976, n.319 "Norme per la
tutela delle acque dell'inquinamento" (c.f.r. certificato generale
del Casellario giudiziale, Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna);
dato atto che la Camera di Commercio, de qua, con raccomandata a.r.
prot. n. 19/1733/REC/AA/11 del 21 novembre 1997 pervenuta al
ricorrente in data 25 novembre 1997, ha opportunamente ottemperato al
precetto di cui all'art. 25, comma 6 del DM 375/88 "Norme di
esecuzione della Legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina sul
commercio" eccependo il fatto per cui il ricorrente aveva perso i
requisiti morali di cui al succitato art. 2 e quindi doveva, ope
legis, essere cancellato dal registro citato;
preso atto che la 319/76, piu' nota come Legge Merli, provvede alla
disciplina degli scarichi effettuati in ogni tipo di acqua sia essa
pubblica o privata, interna o marina, sotterranea o di superficie. Il
tutto con il dichiarato intento di conseguire un corretto e razionale
uso dell'acqua;
rilevato che le sanzioni inflitte dall'art. 2, comma 4 citato
sembrano essere considerate dal legislatore - secondo una qualificata
dottrina - non nel loro contenuto sostanziale di reazione alla
condanna illecita, ma come indice o elemento sintomatico dal quale
arguire l'inidoneita' di un determinato soggetto a svolgere una certa
attivita' o ad essere parte di uno specifico rapporto, o anche come
misura interdittiva prevista sul piano amministrativo, in ragione
della natura giuridica della iscrizione al Registro esercenti il
commercio, intesa come strumento diretto ad accertare la
qualificazione morale e professionale di tutti coloro che intendano
esercitare l'attivita' commerciale, in altri termini la citata
iscrizione e' una specie che afferisce ad un genus "atti di certezza
pubblica", rectius e' un accertamento costitutivo. In tale ambito la
determinazione del Presidente della Camera di Commercio si pone "ad
essentiam" come accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi
e/o oggettivi ai quali la normativa sostanziale attribuisce "condicio
iuris" per poter legittimamente esercitare, o continuare ad
esercitare l'attivita' del commercio;
rilevato che secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte
(S.U. 2 marzo 1981, n. 1204; 17 marzo 1989, n. 1341 e, piu' in
generale, in materia di iscrizione in albi o elenchi, S.U. 7 ottobre
1983, n. 5837: Id. 5 settembre 1989, n. 3844 e 23 febbraio 1990, n.
1399), i provvedimenti di iscrizione o cancellazione di commercianti
dagli elenchi formati a vari fini, sono atti amministrativi diretti
al riscontro, senza alcun margine di valutazione autonoma, dei
requisiti di legge; cosicche' la pubblica Amministrazione nel negare
l'iscrizione o nel proporre la cancellazione e' vincolata sia per
quanto concerne l'emanazione del provvedimento sia per quanto
riguarda il suo contenuto;
dato atto che nessuna delle circostanze giuridiche contemplate
dall'art. 2, comma 5 della legge citata si e' verificata;
visto l'art. 8 della Legge sulla disciplina del commercio;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e
del parere favorevole del Responsabile del Servizio Programmazione
della distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera
di Giunta regionale 2541/95;
decreta:
il ricorso presentato da Agostinelli Marco non puo', alla stregua dei
motivi puntualmente ed efficacemente espressi nella parte che
precede, trovare accoglimento, pertanto viene rigettato.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA