REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1998, n. 654

Criteri per la concessione dei contributi regionali agli Enti locali per l'acquisto di attrezzature per il Servizio di Polizia municipale concernenti l'anno 1998 e modalita' di presentazione delle relative domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti gli artt. 2 e 3 della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, recante                 
"Norme in materia di Polizia locale", che prevedono l'assegnazione di           
contributi regionali agli Enti locali per l'acquisto di beni e                  
attrezzature finalizzate all'esercizio in forma associata delle                 
funzioni di Polizia locale;                                                     
visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa a "Nuove            
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di                 
accesso ai documenti amministrativi" il quale stabilisce che la                 
concessione di contributi finanziari e' subordinata alla                        
predeterminazione e pubblicazione, da parte delle Amministrazioni               
procedenti dei criteri e modalita' cui le stesse debbono attenersi;             
visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale degli                
Affari istituzionali e legislativi, dr.ssa Filomena Terzini, relativo           
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,           
comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della                      
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari                 
istituzionali e Autonomie locali, dr.ssa Francesca Paron, relativo              
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi                 
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                       
su proposta dell'Assessore agli Affari istituzionali Autonomie                  
locali. Organizzazione,                                                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
La finalita' che detti contributi intendono raggiungere, e' quella di           
stimolare forme di collaborazione tra Enti locali volte alla gestione           
in comune di servizi di Polizia municipale.                                     
A tal proposito le soluzioni organizzative praticabili possono essere           
le seguenti:                                                                    
a) opzione di tipo associativo (art. 2, L.R. 3/88), nel caso in cui             
si intenda dar vita, stabilmente, ad un nuovo soggetto istituzionale            
per l'espletamento delle funzioni di Polizia locale, vale a dire ad             
un consorzio volontario intercomunale ai sensi dell'art. 25, Legge 8            
giugno 1990, n. 142 o ad una Unione di Comuni ai sensi dell'art. 26             
della succitata legge;                                                          
b) opzione di tipo semplicemente collaborativo (art. 3, L.R. 3/88),             
allorche' due o piu' Enti locali pervengano ad una formale intesa,              
attraverso una convenzione, allo scopo di predisporre gestioni in               
forma comune di servizi di Polizia locale, a norma dell'art. 24 della           
stessa Legge 8 giugno 1990,  n.142, approvata dai Consigli dei Comuni           
interessati, secondo quanto disposto dall'art. 32, lettera d) di tale           
legge.                                                                          
Di conseguenza non potranno essere considerate ammissibili quelle               
istanze che risultino finalizzate all'ottenimento di contributi per             
l'acquisto di beni da utilizzarsi a beneficio esclusivo di singoli              
Enti.                                                                           
L'oggetto degli incentivi regionali in questione e' l'acquisto di               
attrezzature per l'esercizio in forma comune di attivita' di Polizia            
locale.                                                                         
Si tratta dunque di risorse materiali, vale a dire di strumenti                 
operativi i quali, per loro stessa natura, non possono essere                   
utilizzati che da un insieme di Enti (ad esempio un ponte radio di              
collegamento), oppure di beni che si prestano a tale uso, consentendo           
in tal modo di realizzare obiettivi di economicita' e di efficienza,            
specie in relazione alle realta' locali di limitata dimensione.                 
Pertanto non sono ammissibili istanze dirette ad ottenere                       
finanziamenti per il pagamento di stipendi o assegni da erogarsi, a             
qualsiasi titolo, a personale.                                                  
Non risultano parimenti ammissibili istanze riguardanti l'acquisto di           
beni che rappresentano il minimo indispensabile per l'espletamento              
del servizio, o l'acquisto di beni i quali, non prestandosi ad un uso           
collettivo, non consentono la realizzazione di significative economie           
di scala. Per tali motivi non potranno essere prese in considerazione           
domande inoltrate allo scopo di ottenere contributi per l'acquisto di           
beni quali uniformi, distintivi di grado o di riconoscimento, fregi,            
autoveicoli e motomezzi per il servizio ordinario, nonche' di beni              
che, pur se utilizzabili in comune, non sono specificatamente e                 
direttamente connessi allo svolgimento di funzioni di polizia.                  
Per la selezione delle domande che verranno presentate si                       
applicheranno, in particolare, i criteri di priorita' di seguito                
indicati.                                                                       
In primo luogo dovranno avere la priorita' le associazioni fra Comuni           
che non hanno precedentemente ottenuto l'assegnazione di contributi             
ai sensi della L.R. 3/88 e le Unioni di Comuni istituite ai sensi               
dell'art. 26 della Legge 8 giugno 1990,  n.142, come previsto                   
dall'art. 16, comma 7, della L.R. 8 luglio 1996, n. 24.                         
In secondo luogo, riguardo all'individuazione degli oggetti da                  
ammettere al finanziamento risulta opportuno fissare il seguente                
ordine di priorita':                                                            
a) impianto radio, finanziato nel limite costituito dalla dotazione             
di primo impianto, consistente in una stazione fissa, nonche' una               
stazione veicolare, due stazioni portatili e relativi ripetitori per            
ogni Comune richiedente;                                                        
b) attrezzature per l'infortunistica stradale (furgoni attrezzati,              
plotter, programmi etc.);                                                       
c) informatizzazione dei servizi di Polizia municipale;                         
d) etilometro;                                                                  
e) opacimetro;                                                                  
f) fonometro;                                                                   
g) misuratore di velocita'.                                                     
I contributi sono erogati compatibilmente allo stanziamento annuale             
ed i medesimi sono concessi sino alla misura massima del 70% della              
spesa ammessa a contributo, per quanto riguarda gli oggetti indicati            
alle lettere a), b) e c); sino alla misura massima del 30% della                
spesa ammessa a contributo, per gli altri oggetti indicati e per                
eventuali dotazioni supplementari per i furgoni attrezzati di cui               
alla lettera b).                                                                
La spesa residua sara' a carico dell'Ente richiedente, il quale                 
pertanto dovra' dare atto di detta eventualita' in sede di                      
provvedimento che dispone la richiesta di contributo.                           
Quanto ai criteri e alle modalita' per la presentazione delle                   
domande, si precisa quanto segue:                                               
- i contributi sono concessi a cadenza annuale.                                 
Le relative domande debbono essere indirizzate alla Regione                     
Emilia-Romagna, Assessorato agli Affari istituzionali Autonomie                 
locali. Organizzzione - Servizio Affari istituzionali Autonomie                 
locali - Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna. Esse dovranno ivi                 
pervenire, per la presente tornata, entro il termine perentorio del             
30 giugno 1998, a pena di irricevibilita'.                                      
In caso di invio a mezzo posta, fa fede la data di spedizione                   
desumibile dalla timbratura dell'Ufficio postale.                               
Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine del 30 giugno                
1998, dovra' essere prodotto l'atto (delibera di Giunta comunale o              
dell'Unione dei Comuni) contenente il piano d'acquisto e la                     
quantificazione della spesa.                                                    
- Le domande devono, a pena di irricevibilita', indicare l'oggetto              
del contributo e l'ammontare della relativa spesa comprensiva di IVA.           
Ove trattasi di Consorzio, o di Unioni di Comuni la domanda deve                
essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente. Se invece si           
tratta di intesa convenzionale, la medesima deve essere sottoscritta            
a cura del rappresentante legale dell'Ente appositamente a cio'                 
autorizzato, considerato come ente "capofila".                                  
- Entro il 31 dicembre 1998 dovranno essere prodotti i provvedimenti            
relativi alla costituzione del Consorzio o dell'Unione dei Comuni o             
alla convenzione stipulata da ciascun Comune interessato ed approvata           
dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, lett. d), della Legge 8           
giugno 1990, n. 142. Tutti gli atti debbono essere presentati in                
copia conforme all'originale e riportare gli estremi dell'atto di               
controllo ad esito positivo.                                                    
- Per l'acquisto delle attrezzature dovranno essere inoltre allegati            
entro la stessa data:                                                           
- un prospetto contenente la situazione di organico della Polizia               
municipale in ognuno dei Comuni interessati, ed eventualmente del               
Consorzio o dell'Unione dei Comuni relativa sia ai posti previsti in            
pianta organica, sia ai posti effettivamente in servizio;                       
- apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante                 
dell'Ente attestante l'adozione da parte degli Enti destinatari, dei            
modelli di grado e dei distintivi da apporre sulle uniformi descritti           
dagli Allegati b) e c) della L.R. 3/88.                                         
- Solo per l'acquisto di impianti radio si dovra' allegare:                     
- la richiesta al competente dicastero della prescritta concessione             
ovvero copia della concessione gia' rilasciata;                                 
- il progetto tecnico operativo dell'utilizzazione nei servizi di               
Polizia municipale dell'oggetto per cui si chiede il contributo. Tale           
progetto deve contenere, in particolare, le indicazioni relative alla           
tipologia, alle caratteristiche tecniche, alla spesa ed alle                    
modalita' di gestione e di impianti nei comuni richiedenti.                     
- L'esame istruttorio delle pratiche verra' svolto dal competente               
ufficio regionale nella persona del Responabile UOO Polizia locale e            
urbana dott. Marco Ferri che acquisira' il parere del Comitato                  
tecnico regionale in materia di Polizia locale, anche in relazione ai           
criteri di priorita' sopra indicati.                                            
Successivamente, sentita la competente Commissione consiliare, la               
Giunta regionale provvedera' entro il 31 dicembre 1998 al riparto dei           
contributi ed all'impegno della spesa, fatto salvo quanto detto in              
premessa.                                                                       
Di tale atto, non appena reso esecutivo, verra' data notizia agli               
Enti interessati. Alla relativa liquidazione si provvedera' mediante            
atto di determinazione del Responsabile del Servizio Affari                     
istituzionali e Autonomie locali, previa produzione da parte degli              
Enti destinatari del contributo, della deliberazione di impegno della           
spesa che dovra' essere prodotta tassativamente entro il 31 marzo               
1999.                                                                           
Di disporre che tali criteri e modalita' siano pubblicati nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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