DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 1998, n. 654
Criteri per la concessione dei contributi regionali agli Enti locali per l'acquisto di attrezzature per il Servizio di Polizia municipale concernenti l'anno 1998 e modalita' di presentazione delle relative domande
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti gli artt. 2 e 3 della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, recante
"Norme in materia di Polizia locale", che prevedono l'assegnazione di
contributi regionali agli Enti locali per l'acquisto di beni e
attrezzature finalizzate all'esercizio in forma associata delle
funzioni di Polizia locale;
visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa a "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" il quale stabilisce che la
concessione di contributi finanziari e' subordinata alla
predeterminazione e pubblicazione, da parte delle Amministrazioni
procedenti dei criteri e modalita' cui le stesse debbono attenersi;
visto il parere favorevole espresso dal Direttore generale degli
Affari istituzionali e legislativi, dr.ssa Filomena Terzini, relativo
alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della
deliberazione di Giunta 2541/95;
visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari
istituzionali e Autonomie locali, dr.ssa Francesca Paron, relativo
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore agli Affari istituzionali Autonomie
locali. Organizzazione,
a voti unanimi e palesi, delibera:
La finalita' che detti contributi intendono raggiungere, e' quella di
stimolare forme di collaborazione tra Enti locali volte alla gestione
in comune di servizi di Polizia municipale.
A tal proposito le soluzioni organizzative praticabili possono essere
le seguenti:
a) opzione di tipo associativo (art. 2, L.R. 3/88), nel caso in cui
si intenda dar vita, stabilmente, ad un nuovo soggetto istituzionale
per l'espletamento delle funzioni di Polizia locale, vale a dire ad
un consorzio volontario intercomunale ai sensi dell'art. 25, Legge 8
giugno 1990, n. 142 o ad una Unione di Comuni ai sensi dell'art. 26
della succitata legge;
b) opzione di tipo semplicemente collaborativo (art. 3, L.R. 3/88),
allorche' due o piu' Enti locali pervengano ad una formale intesa,
attraverso una convenzione, allo scopo di predisporre gestioni in
forma comune di servizi di Polizia locale, a norma dell'art. 24 della
stessa Legge 8 giugno 1990, n.142, approvata dai Consigli dei Comuni
interessati, secondo quanto disposto dall'art. 32, lettera d) di tale
legge.
Di conseguenza non potranno essere considerate ammissibili quelle
istanze che risultino finalizzate all'ottenimento di contributi per
l'acquisto di beni da utilizzarsi a beneficio esclusivo di singoli
Enti.
L'oggetto degli incentivi regionali in questione e' l'acquisto di
attrezzature per l'esercizio in forma comune di attivita' di Polizia
locale.
Si tratta dunque di risorse materiali, vale a dire di strumenti
operativi i quali, per loro stessa natura, non possono essere
utilizzati che da un insieme di Enti (ad esempio un ponte radio di
collegamento), oppure di beni che si prestano a tale uso, consentendo
in tal modo di realizzare obiettivi di economicita' e di efficienza,
specie in relazione alle realta' locali di limitata dimensione.
Pertanto non sono ammissibili istanze dirette ad ottenere
finanziamenti per il pagamento di stipendi o assegni da erogarsi, a
qualsiasi titolo, a personale.
Non risultano parimenti ammissibili istanze riguardanti l'acquisto di
beni che rappresentano il minimo indispensabile per l'espletamento
del servizio, o l'acquisto di beni i quali, non prestandosi ad un uso
collettivo, non consentono la realizzazione di significative economie
di scala. Per tali motivi non potranno essere prese in considerazione
domande inoltrate allo scopo di ottenere contributi per l'acquisto di
beni quali uniformi, distintivi di grado o di riconoscimento, fregi,
autoveicoli e motomezzi per il servizio ordinario, nonche' di beni
che, pur se utilizzabili in comune, non sono specificatamente e
direttamente connessi allo svolgimento di funzioni di polizia.
Per la selezione delle domande che verranno presentate si
applicheranno, in particolare, i criteri di priorita' di seguito
indicati.
In primo luogo dovranno avere la priorita' le associazioni fra Comuni
che non hanno precedentemente ottenuto l'assegnazione di contributi
ai sensi della L.R. 3/88 e le Unioni di Comuni istituite ai sensi
dell'art. 26 della Legge 8 giugno 1990, n.142, come previsto
dall'art. 16, comma 7, della L.R. 8 luglio 1996, n. 24.
In secondo luogo, riguardo all'individuazione degli oggetti da
ammettere al finanziamento risulta opportuno fissare il seguente
ordine di priorita':
a) impianto radio, finanziato nel limite costituito dalla dotazione
di primo impianto, consistente in una stazione fissa, nonche' una
stazione veicolare, due stazioni portatili e relativi ripetitori per
ogni Comune richiedente;
b) attrezzature per l'infortunistica stradale (furgoni attrezzati,
plotter, programmi etc.);
c) informatizzazione dei servizi di Polizia municipale;
d) etilometro;
e) opacimetro;
f) fonometro;
g) misuratore di velocita'.
I contributi sono erogati compatibilmente allo stanziamento annuale
ed i medesimi sono concessi sino alla misura massima del 70% della
spesa ammessa a contributo, per quanto riguarda gli oggetti indicati
alle lettere a), b) e c); sino alla misura massima del 30% della
spesa ammessa a contributo, per gli altri oggetti indicati e per
eventuali dotazioni supplementari per i furgoni attrezzati di cui
alla lettera b).
La spesa residua sara' a carico dell'Ente richiedente, il quale
pertanto dovra' dare atto di detta eventualita' in sede di
provvedimento che dispone la richiesta di contributo.
Quanto ai criteri e alle modalita' per la presentazione delle
domande, si precisa quanto segue:
- i contributi sono concessi a cadenza annuale.
Le relative domande debbono essere indirizzate alla Regione
Emilia-Romagna, Assessorato agli Affari istituzionali Autonomie
locali. Organizzzione - Servizio Affari istituzionali Autonomie
locali - Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna. Esse dovranno ivi
pervenire, per la presente tornata, entro il termine perentorio del
30 giugno 1998, a pena di irricevibilita'.
In caso di invio a mezzo posta, fa fede la data di spedizione
desumibile dalla timbratura dell'Ufficio postale.
Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine del 30 giugno
1998, dovra' essere prodotto l'atto (delibera di Giunta comunale o
dell'Unione dei Comuni) contenente il piano d'acquisto e la
quantificazione della spesa.
- Le domande devono, a pena di irricevibilita', indicare l'oggetto
del contributo e l'ammontare della relativa spesa comprensiva di IVA.
Ove trattasi di Consorzio, o di Unioni di Comuni la domanda deve
essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente. Se invece si
tratta di intesa convenzionale, la medesima deve essere sottoscritta
a cura del rappresentante legale dell'Ente appositamente a cio'
autorizzato, considerato come ente "capofila".
- Entro il 31 dicembre 1998 dovranno essere prodotti i provvedimenti
relativi alla costituzione del Consorzio o dell'Unione dei Comuni o
alla convenzione stipulata da ciascun Comune interessato ed approvata
dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, lett. d), della Legge 8
giugno 1990, n. 142. Tutti gli atti debbono essere presentati in
copia conforme all'originale e riportare gli estremi dell'atto di
controllo ad esito positivo.
- Per l'acquisto delle attrezzature dovranno essere inoltre allegati
entro la stessa data:
- un prospetto contenente la situazione di organico della Polizia
municipale in ognuno dei Comuni interessati, ed eventualmente del
Consorzio o dell'Unione dei Comuni relativa sia ai posti previsti in
pianta organica, sia ai posti effettivamente in servizio;
- apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Ente attestante l'adozione da parte degli Enti destinatari, dei
modelli di grado e dei distintivi da apporre sulle uniformi descritti
dagli Allegati b) e c) della L.R. 3/88.
- Solo per l'acquisto di impianti radio si dovra' allegare:
- la richiesta al competente dicastero della prescritta concessione
ovvero copia della concessione gia' rilasciata;
- il progetto tecnico operativo dell'utilizzazione nei servizi di
Polizia municipale dell'oggetto per cui si chiede il contributo. Tale
progetto deve contenere, in particolare, le indicazioni relative alla
tipologia, alle caratteristiche tecniche, alla spesa ed alle
modalita' di gestione e di impianti nei comuni richiedenti.
- L'esame istruttorio delle pratiche verra' svolto dal competente
ufficio regionale nella persona del Responabile UOO Polizia locale e
urbana dott. Marco Ferri che acquisira' il parere del Comitato
tecnico regionale in materia di Polizia locale, anche in relazione ai
criteri di priorita' sopra indicati.
Successivamente, sentita la competente Commissione consiliare, la
Giunta regionale provvedera' entro il 31 dicembre 1998 al riparto dei
contributi ed all'impegno della spesa, fatto salvo quanto detto in
premessa.
Di tale atto, non appena reso esecutivo, verra' data notizia agli
Enti interessati. Alla relativa liquidazione si provvedera' mediante
atto di determinazione del Responsabile del Servizio Affari
istituzionali e Autonomie locali, previa produzione da parte degli
Enti destinatari del contributo, della deliberazione di impegno della
spesa che dovra' essere prodotta tassativamente entro il 31 marzo
1999.
Di disporre che tali criteri e modalita' siano pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione.