DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1998, n. 589
Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95. Modalita' di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
- di dare attuazione alle indicazioni generali applicative dell'art.
2, commi 6, 7, 8 e 9 della Legge 447/95, assunte in sede di
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano nelle seduta del giorno 25 gennaio 1996 (Allegato 1
parte integrante della presente deliberazione);
di stabilire le seguenti modalita' di presentazione e di valutazione
delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente
in acustica ambientale:
1) i soggetti, residenti in Emilia-Romagna ed in possesso dei
requisiti di legge, che intendono svolgere l'attivita' di tecnico
competente in acustica ambientale, presentano apposita domanda alla
Regione, Assessorato Territorio, Programmazione e Ambiente, Via dei
Mille n. 21 - 40121 Bologna;
2) la domanda, presentata in bollo debitamente firmata
dall'interessato e compilata in conformita' allo schema dell'Allegato
2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, deve
indicare: cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita,
numero di codice fiscale, comune e indirizzo di residenza, numero di
telefono; alla domanda dev'essere allegata la seguente
documentazione: a) copia autenticata del diploma attestante il titolo
di studio (qualora il diploma non sia stato di fatto ancora
rilasciato, e' consentito presentare, in luogo di questo, un
certificato attestante che lo stesso e' stato conseguito, ma non
ancora rilasciato; in caso di smarrimento o distruzione del diploma,
il richiedente deve presentare il documento sostitutivo previsto
dalla vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorita'
scolastica); b) curriculum attestante in modo dettagliato l'attivita'
professionale in materia di acustica ambientale, svolta durante il
periodo di tempo previsto dalla Legge 447/95, dal quale risulti, per
ogni singola attivita', il tipo di prestazione resa, una breve
descrizione della stessa, il soggetto committente, la data di inizio
e di conclusione, se la prestazione e' stata svolta in qualita' di
libero professionista, ovvero in qualita' di dipendente, specificando
in quest'ultimo caso le informazioni necessarie ad individuare il
datore di lavoro; il curriculum dev'essere autocertificato in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art.
4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
3) l'Amministrazione regionale si riserva comunque la facolta' di
richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato;
le domande saranno valutate, sulla base di quanto stabilito ai commi
7 e 8 dell'art. 2 della Legge 447/95 e dei criteri indicati nella
risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 25
gennaio 1996, da un Nucleo di valutazione costituito da 2 funzionari
della Direzione generale Ambiente, Servizio Promozione Indirizzo e
Controllo ambientale, di cui il Responsabile del Servizio con
funzioni di coordinatore, e da un funzionario della Direzione
generale Sanita', Servizio Prevenzione collettiva;
di valutare le domande gia' pervenute a questa Amministrazione ai
sensi del comma 7 dell'art. 2 della Legge 447/95, qualora corredate
dalla documentazione e dei requisiti sopradefiniti, al fine di non
gravare i soggetti interessati di ulteriori incombenze;
di provvedere ad accogliere o respingere le domande con successivi
provvedimenti, da emanarsi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di
ogni anno.
La presente deliberazione sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Risoluzione adottata il 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concordano
sulle seguenti indicazioni generali, applicative dell'art. 2 della
Legge 447/95, commi 6, 7, 8 e 9:
1) i soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono
svolgere l'attivita' di tecnico competente, presentano apposita
domanda all'Assessorato competente in materia ambientale della
Regione o Provincia Autonoma di residenza per il successivo atto di
riconoscimento. Ogni Regione si impegna ad equiparare a tutti gli
effetti utili il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e a
permettere l'esercizio ai possessori degli attestati sul proprio
territorio mediante apposita disposizione legislativa;
2) la domanda, redatta secondo i criteri previsti dai rispettivi
Enti, dovra' essere corredata da titolo di studio e curriculum
professionale dettagliato nella specifica materia; le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano si riservano di richiedere agli
interessati ogni documentazione comprovante quanto dichiarato;
3) il riconoscimento e' richiesto e rilasciato "ad personam" e
attiene unicamente alla verifica documentale del possesso dei
requisiti di legge, pertanto non costituisce ne' valutazione, ne'
attestazione dell'abilita' professionale del richiedente;
4) in merito al concetto di non occasionalita' dell'attivita' svolta,
si assume la determinazione che per attivita' non occasionale sia da
intendere l'attivita' professionale ricorrente, in linea di massima
in ogni singolo anno, nella materia di cui si tratta, tenendo conto
della durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte;
5) per quanto riguarda la tematica dell'acustica ambientale, si
precisa che fra le attivita' che possono essere fatte valere al fine
della maturazione del periodo richiesto sono ricomprese anche le
misurazioni acustiche previste dal DLgs 277/91, a condizione che esse
non abbiano rappresentato l'attivita' esclusiva del richiedente in
campo acustico;
6) con riferimento ai requisiti di titolo di studio, richiesti dal
citato art. 2, comma 6, si concorda che nel caso in cui quelli
presentati dal richiedente siano praticamente definibili, in base
agli ordinamenti dittatici quali tecnici o scientifici a seconda del
livello previsto, i candidati verranno ammessi; qualora si
evidenziassero dubbi applicativi, i competenti uffici regionali
richiederanno un pronunciamento al Ministero della Pubblica
Istruzione - o al Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica - invitandolo a rendere note le risultanze
a questa Conferenza dei Presidenti che provvedera' a divulgarle; nel
frattempo la domanda, se in regola con gli altri requisiti, verra'
accolta con riserva;
7) per quanto riguarda l'applicazione dell'ottavo comma dell'art. 2
di che trattasi, si precisa che l'accertamento previsto e' a carico
delle strutture pubbliche territoriali presso le quali gli operatori
svolgono la loro attivita'; la deroga ivi prevista vale fintanto che
il soggetto opera nella struttura pubblica territoriale; per
uniformita' di trattamento, qualora detti operatori intendano
esercitare professionalmente al di fuori dell'attivita' d'istituto
(fatte salve le norme che regolamentano l'incompatibilita' con il
rapporto di dipendenza, oppure se tale rapporto viene a cessare)
dovranno ottemperare alle condizioni previste dai commi 6 e 7 del
citato art. 2.
Le Regioni concordano infine di demandare a incontri tecnici,
successivi all'applicazione pratica delle norme in parola, la
verifica e l'eventuale aggiornamento dei presenti criteri. Al fine di
agevolare la prima applicazione si ritiene di indicare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, che sono diplomi di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico tutti quelli rilasciati da istituti
tecnici, mentre fra i diplomi di laurea e i diplomi universitari ad
indirizzo scientifico sono da ricomprendersi i corsi di laurea o di
diploma universitario afferenti alle aree di formazione scientifica,
medica, in agraria, in architettura e in ingegneria, come individuate
dalla pubblicazione curata dal Ministero dell'Universita' e dalla
Fondazione RUI "Guida all'Universita' 1995" - Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, Roma, I edizione aprile 1995.
ALLEGATO 2
Schema di domanda per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico
competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi della Legge
447/95
da presentare in bollo alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla
Programmazione, Pianificazione e Ambiente - Via dei Mille n. 21 -
Bologna
Oggetto: Art. 2, Legge 447/95 - Domanda per lo svolgimento
dell'attivita' di tecnico competente in materia di acustica
ambientale
Il sottoscritto . . . . . . . . . . (cognome e nome) . . . . . . . .
. . nato a . . . . . . . . . . (luogo di nascita) . . . . . . . . . .
il . . . . . (data di nascita) . . . . ., codice fiscale . . . . .
(numero di codice fiscale) . . . . . , residente in . . . . . . . . .
. (comune e indirizzo di residenza) . . . . . . . . . . , telefono .
. . . . (prefisso e numero di telefono) . . . . . presenta domanda
per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente nel campo
dell'acustica ambientale.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita', di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge 447/95, art. 2, commi 6 e
7, e in particolare:
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (riportare
quello che interessa) - diploma di scuola media superiore a indirizzo
tecnico - diploma universitario a indirizzo scientifico - diploma di
laurea a indirizzo scientifico e precisamente: . . . . . . .
(specificare titolo di studio) . . . . . . conseguito il . . . . .
(data di conseguimento del titolo di studio) . . . . . presso . . .
. . . . . . . (indicare il nome della scuola o universita' e la sua
sede) . . . . . . . . . .
b) di svolgere in modo non occasionale, attivita' nel campo
dell'acustica ambientale da n. . . . . . anni.
Allegati:
- copia autenticata del diploma attestante il titolo di studio;
- curriculum autocertificato ai sensi dell'art. 4 della Legge 4
gennaio 1968, n. 15.
data
firma