REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1998, n. 589

Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95. Modalita' di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
- di dare attuazione alle indicazioni generali applicative dell'art.            
2, commi 6, 7, 8 e 9 della Legge 447/95, assunte in sede di                     
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di            
Trento e Bolzano nelle seduta del giorno 25 gennaio 1996 (Allegato 1            
parte integrante della presente deliberazione);                                 
di stabilire le seguenti modalita' di presentazione e di valutazione            
delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente           
in acustica ambientale:                                                         
1) i soggetti, residenti in Emilia-Romagna ed in possesso dei                   
requisiti di legge, che intendono svolgere l'attivita' di tecnico               
competente  in acustica ambientale, presentano apposita domanda alla            
Regione, Assessorato Territorio, Programmazione e Ambiente, Via dei             
Mille n. 21 - 40121 Bologna;                                                    
2) la domanda, presentata in bollo debitamente firmata                          
dall'interessato e compilata in conformita' allo schema dell'Allegato           
2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, deve            
indicare: cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita,              
numero di codice fiscale, comune e indirizzo di residenza, numero di            
telefono; alla domanda dev'essere allegata la seguente                          
documentazione: a) copia autenticata del diploma attestante il titolo           
di studio (qualora il diploma non sia stato di fatto ancora                     
rilasciato, e' consentito presentare, in luogo di questo, un                    
certificato attestante che lo stesso e' stato conseguito, ma non                
ancora rilasciato; in caso di smarrimento o distruzione del diploma,            
il richiedente deve presentare il documento sostitutivo previsto                
dalla vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorita'               
scolastica); b) curriculum attestante in modo dettagliato l'attivita'           
professionale in materia di acustica ambientale, svolta durante  il             
periodo di tempo previsto dalla Legge 447/95, dal quale risulti, per            
ogni singola attivita', il tipo di prestazione resa, una breve                  
descrizione della stessa, il soggetto committente, la data di inizio            
e di conclusione, se la prestazione e' stata svolta in qualita' di              
libero professionista, ovvero in qualita' di dipendente, specificando           
in quest'ultimo caso le informazioni necessarie ad individuare il               
datore di lavoro; il curriculum dev'essere autocertificato in forma             
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art.           
4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;                 
3) l'Amministrazione regionale si riserva comunque la facolta' di               
richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato;             
le domande saranno valutate, sulla base di quanto stabilito ai commi            
7 e 8 dell'art. 2 della Legge 447/95 e dei criteri indicati nella               
risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 25                
gennaio 1996, da un Nucleo di valutazione costituito da 2 funzionari            
della Direzione generale Ambiente, Servizio Promozione Indirizzo e              
Controllo ambientale, di cui il Responsabile del Servizio con                   
funzioni di coordinatore, e da un funzionario della Direzione                   
generale Sanita', Servizio Prevenzione collettiva;                              
di valutare le domande gia' pervenute a questa Amministrazione ai               
sensi del comma 7 dell'art. 2 della Legge 447/95, qualora corredate             
dalla documentazione e dei requisiti sopradefiniti, al fine di non              
gravare i soggetti interessati di ulteriori incombenze;                         
di provvedere ad accogliere o respingere le domande con successivi              
provvedimenti, da emanarsi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di              
ogni anno.                                                                      
La presente deliberazione sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Risoluzione adottata il 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei                    
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e                  
Bolzano                                                                         
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concordano                
sulle seguenti indicazioni generali, applicative dell'art. 2 della              
Legge 447/95, commi 6, 7, 8 e 9:                                                
1) i soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono                  
svolgere l'attivita' di tecnico competente, presentano apposita                 
domanda all'Assessorato competente in materia ambientale della                  
Regione o Provincia Autonoma di residenza per il successivo atto di             
riconoscimento. Ogni Regione si impegna ad equiparare a tutti gli               
effetti utili il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e a              
permettere l'esercizio ai possessori degli attestati sul proprio                
territorio mediante apposita disposizione legislativa;                          
2) la domanda, redatta secondo i criteri previsti dai rispettivi                
Enti, dovra' essere corredata da titolo di studio e curriculum                  
professionale dettagliato nella specifica materia; le Regioni e le              
Province Autonome di Trento e Bolzano si riservano di richiedere agli           
interessati ogni documentazione comprovante quanto dichiarato;                  
3) il riconoscimento e' richiesto e rilasciato "ad personam" e                  
attiene unicamente alla verifica documentale del possesso dei                   
requisiti di legge, pertanto non costituisce ne' valutazione, ne'               
attestazione dell'abilita' professionale del richiedente;                       
4) in merito al concetto di non occasionalita' dell'attivita' svolta,           
si assume la determinazione che per attivita' non occasionale sia da            
intendere l'attivita' professionale ricorrente, in linea di massima             
in ogni singolo anno, nella materia di cui si tratta, tenendo conto             
della durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte;                      
5) per quanto riguarda la tematica dell'acustica ambientale, si                 
precisa che fra le attivita' che possono essere fatte valere al fine            
della maturazione del periodo richiesto sono ricomprese anche le                
misurazioni acustiche previste dal DLgs 277/91, a condizione che esse           
non abbiano rappresentato l'attivita' esclusiva del richiedente in              
campo acustico;                                                                 
6) con riferimento ai requisiti di titolo di studio, richiesti dal              
citato art. 2, comma 6, si concorda che nel caso in cui quelli                  
presentati dal richiedente siano praticamente definibili, in base               
agli ordinamenti dittatici quali tecnici o scientifici a seconda del            
livello previsto, i candidati verranno ammessi; qualora si                      
evidenziassero dubbi applicativi, i competenti uffici regionali                 
richiederanno un pronunciamento al Ministero della Pubblica                     
Istruzione - o al Ministero dell'Universita' e della Ricerca                    
Scientifica e Tecnologica - invitandolo a rendere note le risultanze            
a questa Conferenza dei Presidenti che provvedera' a divulgarle; nel            
frattempo la domanda, se in regola con gli altri requisiti, verra'              
accolta con riserva;                                                            
7) per quanto riguarda l'applicazione dell'ottavo comma dell'art. 2             
di che trattasi, si precisa che l'accertamento previsto e' a carico             
delle strutture pubbliche territoriali presso le quali gli operatori            
svolgono la loro attivita'; la deroga ivi prevista vale fintanto che            
il soggetto opera nella struttura pubblica territoriale; per                    
uniformita' di trattamento, qualora detti operatori intendano                   
esercitare professionalmente al di fuori dell'attivita' d'istituto              
(fatte salve le norme che regolamentano l'incompatibilita' con il               
rapporto di dipendenza, oppure se tale rapporto viene a cessare)                
dovranno ottemperare alle condizioni previste dai commi 6 e 7 del               
citato art. 2.                                                                  
Le Regioni concordano infine di demandare a incontri tecnici,                   
successivi all'applicazione pratica delle norme in parola, la                   
verifica e l'eventuale aggiornamento dei presenti criteri. Al fine di           
agevolare la prima applicazione si ritiene di indicare, a titolo                
esemplificativo e non esaustivo, che sono diplomi di scuola media               
superiore ad indirizzo tecnico tutti quelli rilasciati da istituti              
tecnici, mentre fra i diplomi di laurea e i diplomi universitari ad             
indirizzo scientifico sono da ricomprendersi i corsi di laurea o di             
diploma universitario afferenti alle aree di formazione scientifica,            
medica, in agraria, in architettura e in ingegneria, come individuate           
dalla pubblicazione curata dal Ministero dell'Universita' e dalla               
Fondazione RUI "Guida all'Universita' 1995" - Istituto Poligrafico e            
Zecca dello Stato, Roma, I edizione aprile 1995.                                
ALLEGATO 2                                                                      
Schema di domanda per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico                  
competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi della Legge              
447/95                                                                          
da presentare in bollo alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla           
Programmazione, Pianificazione e Ambiente - Via dei Mille n. 21 -               
Bologna                                                                         
Oggetto: Art. 2, Legge 447/95 - Domanda per lo svolgimento                      
dell'attivita' di tecnico competente in materia di acustica                     
ambientale                                                                      
Il sottoscritto . . . . . . . . . . (cognome e nome) . . . . . . . .            
. . nato a . . . . . . . . . . (luogo di nascita) . . . . . . . . . .           
 il . . . . . (data di nascita) . . . . ., codice fiscale . . . . .             
(numero di codice fiscale) . . . . . , residente in . . . . . . . . .           
. (comune e indirizzo di residenza) . . . . . . . . . . , telefono .            
. . . . (prefisso e numero di telefono) . . . . . presenta domanda              
per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente nel campo               
dell'acustica ambientale.                                                       
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita', di essere in             
possesso dei requisiti previsti dalla Legge 447/95, art. 2, commi 6 e           
7, e in particolare:                                                            
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (riportare              
quello che interessa) - diploma di scuola media superiore a indirizzo           
tecnico - diploma universitario a indirizzo scientifico - diploma di            
laurea a indirizzo scientifico e precisamente: . . . . . . .                    
(specificare titolo di studio) . . . . . . conseguito il . . . . .              
(data di conseguimento del titolo di studio) . . . . .  presso . . .            
. . . . . . . (indicare il nome della scuola o universita' e la sua             
sede) . . . . . . . . . .                                                       
b) di svolgere in modo non occasionale, attivita' nel campo                     
dell'acustica ambientale da n. . . . . . anni.                                  
Allegati:                                                                       
- copia autenticata del diploma attestante il titolo di studio;                 
- curriculum autocertificato ai sensi dell'art. 4 della Legge 4                 
gennaio 1968, n. 15.                                                            
data                                                                            
firma                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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