REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1998, n. 588

L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 - Determinazione dei criteri, termini e modalita' per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 1998 alle associazioni dei consumatori e utenti iscritte nel Registro regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 17 dicembre 1992, n. 45, concernente "Norme per la                
tutela dei consumatori e degli utenti" ed in particolare l'art. 9,              
che prevede che la Giunta stabilisca, di norma annualmente e sulla              
base del piano di attivita' triennale approvato dal Consiglio                   
regionale, i criteri, i termini e le modalita' per l'erogazione dei             
contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al              
Registro regionale, ai fini della realizzazione di progetti e                   
programmi di attivita' rientranti nelle finalita' stabilite dalla               
citata legge regionale;                                                         
vista la delibera del Consiglio regionale n. 297 del 2 maggio 1996              
che approva il piano di attivita' triennale che definisce le                    
priorita' ed i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di            
attivita' da incentivare e che individua altresi' gli ambiti di                 
intervento su cui indirizzare lo sviluppo di iniziative per la tutela           
dei consumatori e degli utenti;                                                 
considerato, pertanto, che e' necessario procedere alla                         
determinazione dei criteri, dei termini e delle modalita' per la                
presentazione delle domande e per la concessione dei contributi a               
favore delle Associazioni dei consumatori ed utenti iscritte nel                
predetto Registro regionale;                                                    
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995 con la quale sono state fissate le direttive per l'esercizio               
delle funzioni dirigenziali;                                                    
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive dott. Uber Fontanesi in merito alla legittimita'           
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,                
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                             
dato atto, altresi' del parere favorevole espresso, ai sensi della              
sopracitata disposizione di legge, del Responsabile del Servizio                
Programmazione della distribuzione commerciale, ing. Roberto Donati,            
in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto;                           
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) che sono ammessi a contributo nell'anno 1998 soltanto i progetti o           
i programmi di attivita' che, presentati dalle Associazioni dei                 
consumatori e utenti iscritte al Registro regionale istituito con               
deliberazione della Giunta regionale n. 1823 dell'11 maggio 1993,               
risultino conformi alle linee di intervento e ai criteri di priorita'           
di cui al piano triennale in premessa richiamato.                               
La iscrizione nell'apposito Registro regionale deve risultare gia'              
avvenuta alla data di presentazione della domanda di contributo.                
L'accoglimento delle domande e' subordinato all'inoltro di apposita             
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la                 
permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione                      
nell'apposito registro di cui all'art. 3 della L.R. 45/92.                      
L'esecuzione dei progetti di cui si chiede l'ammissione al contributo           
regionale non puo' essere anteriore alla data di presentazione della            
domanda per la concessione del contributo;                                      
2) che i contributi di cui alla presente deliberazione non sono                 
cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione a qualsiasi              
titolo per la medesima iniziativa;                                              
3) che la Giunta regionale si riserva l'accantonamento di una quota             
non superiore al 5% del fondo complessivamente stanziato per l'anno             
1998 sul Capitolo 26500 del Bilancio di previsione per l'anno 1998, a           
parziale o totale rimborso degli oneri eventualmente sopportati dalle           
associazioni per le spese relative alla effettuazione, da parte dei             
Presidi di sanita' pubblica, di analisi biotossicologiche, chimiche e           
fisiche su alimenti e bevande che abbiano evidenziato problemi per la           
salute;                                                                         
4) che le domande per la concessione dei contributi, a firma del                
legale rappresentante della associazione, devono essere indirizzate             
al Servizio Programmazione della distribuzione commerciale, Viale A.            
Moro n. 38, 40127 Bologna, e devono pervenire entro il 30 maggio                
1998. Per le domande inviate a mezzo raccomandata postale fa fede il            
timbro di spedizione.                                                           
Le suddette domande devono essere corredate dei seguenti allegati:              
se riferite alla realizzazione di un progetto                                   
- Piano di fattibilita' del progetto d'intervento contenente:                   
 la individuazione e definizione degli obiettivi generali;                      
 la definizione ed elencazione degli obiettivi di risultato;                    
 la descrizione delle azioni sottese a ciascun sottobiettivo e le               
condizioni organizzative di piano;                                              
 gli indicatori di verifica riferiti a ciascuna azione, espressi in             
termini misurabili;                                                             
- quadro economico del progetto contenente la specifica dei costi               
preventivati con riguardo ai tempi di realizzazione ed alle risorse             
impiegabili nell'esecuzione dell'iniziativa (personale,                         
collaborazioni professionali, strumentazioni, costi generali di                 
gestione ed altre da indicare specificatamente);                                
se riferite alla realizzazione di un programma di attivita':                    
- Piano di fattibilita' del programma di attivita' contenente:                  
 la individuazione e definizione degli obiettivi cui e' finalizzato             
il programma delle attivita';                                                   
 le azioni di sviluppo dedotte nel programma delle attivita';                   
 i risultati attesi;                                                            
- preventivo di spesa con la specifica dei costi stimati in rapporto            
ai tempi di realizzazione del programma e alle risorse da dedicarvi             
(personale, collaborazioni professionali,  strumentazioni, costi                
generali da indicare specificatamente).                                         
Poiche' il costo complessivo delle  iniziative ammissibili a                    
contributo potrebbe superare la disponibilita' di bilancio (nel qual            
caso  la Regione si vedrebbe costretta ad escludere taluni progetti             
ovvero a ridurre in misura consistente l'entita' del proprio                    
contributo) si rende necessario che nel piano di fattibilita' del               
progetto/programma venga dichiarato l'impegno a realizzare il                   
progetto/programma anche in caso di riduzione della quota percentuale           
di cofinanziamento regionale e venga altresi' indicata la percentuale           
minima al di sotto della quale l'associazione (o le associazioni)               
rinunciano all'attuazione dell'iniziativa;                                      
5) che l'apposito gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza              
della Giunta ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 45/93 e            
preposto anche ad assicurare il necessario coordinamento con i                  
settori regionali di riferimento, curera' l'istruttoria delle domande           
pervenute operando, in conformita' agli indirizzi e criteri contenuti           
nel piano di attivita' triennale, le valutazioni e le verifiche                 
tecniche necessarie ad individuare le iniziative ammissibili a                  
contributo.                                                                     
In caso di presentazione, da parte di diverse associazioni, di                  
progetti/programmi che concretizzino medesimi obiettivi ed azioni, e            
quindi, risultati equivalenti, la scelta dell'iniziativa da ammettere           
a contributo regionale avverra' con riguardo alla valutazione della             
ampiezza del livello di coinvolgimento dei consumatori/utenti anche             
in rapporto alla loro distribuzione territoriale.                               
Sulla base dell'istruttoria compiuta dal gruppo di lavoro, la Giunta            
regionale delibera, dandone idonea motivazione, l'approvazione dei              
progetti o programmi di attivita' ammessi a contributo, ovvero la               
eventuale esclusione dei progetti o programmi non  ritenuti                     
ammissibili determinando altresi' l'entita' del contributo accordato            
in riferimento al singolo progetto o programma;                                 
6) che la liquidazione del contributo accordato avviene con le                  
seguenti modalita':                                                             
- 60% ad intervenuta eseguibilita' del provvedimento di concessione             
del contributo;                                                                 
- 40% a progetto/programma ultimato sulla base della spesa                      
effettivamente sostenuta che dovra' essere rendicontata in forma                
analitica e per ogni singolo titolo di spesa gli estremi delle                  
fatture, note d'addebito, ricevute fiscali da trattenersi agli atti             
dell'associazione a disposizione della Regione per ogni eventuale               
verifica o controllo. La incidenza sul costo del progetto/programma             
delle eventuali spese generali di funzionamento dell'associazione               
dovra' essere documentata attraverso autocertificazione resa dal                
legale rappresentante dell'ente ai sensi delle Leggi 4 gennaio 1968,            
n. 15 e 7 agosto 1990, n. 241.                                                  
Qualora, in sede di rendiconto, le spese effettivamente sostenute               
risultassero inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo, lo               
stesso sara' ridotto in misura corrispondente.                                  
Contestualmente alla presentazione del rendiconto dovra', a cura del            
legale rappresentante dell'associazione, essere presentata una                  
relazione che dia conto delle azioni e delle attivita' svolte in                
relazione ai prefissati obiettivi generali e che dia conto altresi'             
dei risultati conseguiti in rapporto ai preindividuati indicatori di            
verifica;                                                                       
7) che i progetti/programmi di attivita' - o lo stralcio di progetto            
nel caso di iniziative di durata pluriennale - che saranno ammessi a            
contributo nell'anno 1998 devono essere attivati entro il 1998 e                
conclusi entro il 31 marzo 1999; la relativa documentazione contabile           
per l'erogazione della quota a saldo del contributo dovra' essere               
presentata al Servizio Programmazione della distribuzione commerciale           
entro il 30 aprile 1999;                                                        
8) che la presente deliberazione viene pubblicata integralmente nel             
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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