REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1998, n. 585

Modalita' e criteri per la concessione dei contributi previdenziali previsti dagli artt. 9 e 16 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381" cosi' come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 cosi' come modificata dalla L.R.            
18 marzo 1997, n 6;                                                             
vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n.               
3389 del 19 luglio 1994 con la quale si definivano modalita' e                  
criteri per la concessione dei contributi previsti dai sopra                    
richiamati artt. 9 e 16 della L.R. 7/94;                                        
ritenuto di dover procedere alla modifica delle modalita' e dei                 
criteri gia' adottati con la deliberazione sopra citata al fine di              
renderli, sulla base dell'esperienza acquisita in sede di prima                 
applicazione, piu' funzionali al raggiungimento delle finalita' poste           
dalla legge in oggetto;                                                         
sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale;                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della                
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla                   
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della                  
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari,                  
Scuola, Qualita' urbana,                                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di adottare le modalita' e i criteri per la concessione dei                     
contributi previsti dagli articoli 9 e 16 della L.R. 4 febbraio 1994,           
n. 7, cosi' come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997,  n.6, riportati           
negli Allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente atto             
deliberativo e che sostituiscono i precedenti Allegati A) e B)                  
approvati con la deliberazione n. 3389 del 19 luglio 1994;                      
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A                                                                      
Criteri per l'accesso e l'erogazione degli interventi regionali                 
previsti dall'art. 9 "Interventi regionali per l'inserimento                    
lavorativo delle persone svantaggiate" della L.R. 4 febbraio 1994, n.           
7 con le modifiche apportate dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6                     
1) Soggetti richiedenti                                                         
Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 7/94 cosi' come modificata dalla L.R.           
18 marzo 1997, n. 6 possono presentare domanda per accedere ai                  
benefici previsti sia i datori di lavoro pubblici che privati che               
dimostrino di aver assunto a tempo indeterminato, o con contratto di            
formazione-lavoro, persone svantaggiate gia' soci lavoratori o                  
lavoratori di cooperative sociali iscritte alla Sezione B                       
dell'apposito Albo regionale.                                                   
Possono altresi' presentare domanda, ai sensi del comma 2 bis, del              
medesimo articolo, le cooperative sociali iscritte nella Sezione B              
del corrispondente Albo regionale, che mantengono alle proprie                  
dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di            
svantaggio.                                                                     
2) Termini di presentazione delle domande                                       
a) Le domande per accedere ai contributi debbono essere rivolte                 
all'Assessorato alle Politiche sociali e familiari, Scuola, Qualita'            
urbana, Viale A. Moro n. 30 - Bologna, entro il mese successivo alla            
scadenza del primo semestre di assunzione o di avvio del contratto di           
formazione lavoro. Limitatamente alla scadenza del 30 maggio 1998               
saranno accolte anche le domande gia' predisposte in conformita' alle           
disposizioni contenute nell'Allegato A della deliberazione regionale            
3389/94.                                                                        
b) L'assegnazione dei contributi avverra' al termine di apposite                
istruttorie che saranno effettuate sulla base delle domande giacenti            
al 15 aprile e 15 ottobre di ciascun anno.                                      
3) Documentazione da presentare                                                 
I soggetti di cui al punto 1) alla domanda debbono allegare:                    
a) dichiarazione della cooperativa sociale che attesti che la persona           
svantaggiata per la quale si richiede il contributo e' stata                    
socio-lavoratore o lavoratore della cooperativa stessa;                         
b) copia conforme all'originale della pagina del libro di matricola o           
altro documento, conforme al disposto del DPR 20 aprile 1994, n. 350,           
relativo alla persona per cui si chiede il contributo;                          
c) fotocopie delle buste paga della persona per cui si chiede il                
contributo relative al primo semestre di assunzione;                            
d) copia conforme all'originale del progetto di formazione di cui               
all'art. 3 della Legge 14 dicembre 1984, n. 863 e successive                    
modificazioni, approvato dalla Commissione regionale per l'impiego,             
ovvero copia dell'accordo intercorso tra organizzazioni datoriali e             
sindacati, qualora l'assunzione sia avvenuta tramite contratto di               
formazione-lavoro;                                                              
e) fatture di pagamento o copia autenticata delle spese sostenute               
qualora si richieda l'adeguamento del posto di lavoro, mediante                 
modifica, acquisto o  realizzazione di idonea attrezzatura, che si              
renda necessario in ragione della disabilita' della persona assunta.            
4) Priorita'                                                                    
Le istruttorie di cui al precedente punto 2), lett. b) verranno                 
effettuate dal Servizio competente che formula una graduatoria che              
considera in ordine di priorita':                                               
a) le richieste finalizzate alle assunzioni delle persone di cui al             
comma 2 dell'art. 9 della L.R. 7/94;                                            
b) l'ordine cronologico di presentazione delle domande.                         
5) Concessione                                                                  
La graduatoria di cui al punto precedente sara' utilizzata in ragione           
delle risorse disponibili sull'esercizio finanziario di riferimento.            
Le richieste gia' in graduatoria e non finanziate per esaurimento               
delle risorse di cui sopra, saranno automaticamente trasferite in               
posizione di priorita', con il medesimo ordine di sequenza, nella               
graduatoria immediatamente successiva.La concessione del contributo             
decorre dalla data di assunzione della persona svantaggiata.                    
Il contributo non puo' avere durata superiore a due anni.                       
Unicamente nel caso di trasformazione del contratto di                          
formazione-lavoro, nel corso del biennio, in contratto a tempo                  
indeterminato il contributo previsto viene prorogato di due anni a              
decorrere dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro                   
medesimo.                                                                       
6) Liquidazione                                                                 
I contributi per l'assunzione delle persone svantaggiate di cui ai              
commi 1 e 2, lett. b) dell'art. 9 sono liquidati semestralmente a               
presentazione di dichiarazione del datore di lavoro che attesti che             
la persona svantaggiata continua ad essere alle proprie dipendenze.             
I contributi per l'adeguamento del posto di lavoro di cui al comma 2,           
lett. a) dell'art. 9 sono liquidati in una unica soluzione.                     
7) Cumulo dei contributi                                                        
Ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della L.R. 7/94 e' vietato il            
cumulo, per il medesimo titolo, con altri contributi statali,                   
regionali o locali.                                                             
8) Controlli                                                                    
Il Servizio competente si riserva di controllare attraverso gli                 
uffici competenti che le dichiarazioni dei datori di lavoro sulla               
permanenza del rapporto di lavoro corrispondano a verita'.                      
Il Servizio competente si riserva, altresi', di controllare, a                  
campione, che i contributi concessi per l'adeguamento del posto di              
lavoro siano stati effettivamente destinati al fine per cui sono                
stati assegnati.                                                                
I controlli sono effettuati per mezzo di ispezioni amministrative               
autorizzate dal Responsabile del Servizio competente.                           
9) Revoca                                                                       
Nel caso in cui l'ispezione amministrativa abbia accertato che i                
contributi assegnati non siano stati utilizzati secondo le finalita'            
per cui erano stati concessi, la Giunta regionale revoca i contributi           
e procede per il recupero delle somme gia' erogate.                             
10) Responsabile del procedimento                                               
Il Responsabile del Servizio competente procede ad individuare il               
responsabile del procedimento secondo le norme previste dalla L.R. 6            
settembre 1993, n. 32.                                                          
ALLEGATO B                                                                      
Criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi regionali                   
previsti dall'art. 16 "Contributi alle cooperative sociali e loro               
consorzi" della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 cosi' come integrata con             
la L.R. 18 marzo 1997, n. 6                                                     
1) Soggetti richiedenti                                                         
Possono presentare domanda per accedere ai contributi previsti                  
dall'art. 16 della L.R. 7/94 le cooperative sociali e i consorzi                
iscritti all'Albo regionale.                                                    
2) Termini per la presentazione delle domande                                   
Le domande per accedere ai contributi di cui ai commi 1 e 2 debbono             
essere rivolte all'Assessorato alle Politiche sociali e familiari,              
Scuola, Qualita' urbana, entro il 30 settembre di ogni anno.                    
Le domande di cui al comma 1 debbono riferirsi a spese di avviamento            
di cooperative sociali, o consorzi di cooperative sociali, iscritte             
all'Albo regionale nel corso dei dodici mesi precedenti la                      
presentazione della domanda e costituite da non oltre 18 mesi dalla             
data di emanazione del decreto di iscrizione.Sono considerate spese             
di avviamento:                                                                  
a) le spese notarili relative alla costituzione dell'impresa,                   
b) le spese per eventuali consulenze amministrative e/o contabili,              
c) le spese per studi tecnici, aziendali e di mercato relative                  
all'area di intervento della cooperativa o del consorzio,                       
d) le spese sostenute per l'organizzazione aziendale nel primo anno             
di attivita'.                                                                   
Le domande di cui al comma 2 debbono riferirsi a spese per                      
l'adeguamento del posto di lavoro o per modifiche di attrezzature o             
strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori           
o lavoratori con invalidita' superiore ai due terzi, sostenute nel              
corso dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.                
3) Documentazione da presentare                                                 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:                   
I - Per i contributi di cui al primo comma:                                     
a) parcella in originale o in copia conforme all'originale del notaio           
che ha provveduto al rogito per la costituzione dell'impresa;                   
b) parcella in originale o in copia conforme all'originale dei                  
consulenti e dei tecnici che hanno prestato la loro opera ai sensi              
delle lettere b), c), d), del precedente punto 2);                              
c) documentazione in originale o copia conforme attestante le spese             
di organizzazione sostenute.                                                    
II - Per i contributi di cui al secondo comma:                                  
a) fatture in originale o in copia conforme all'originale delle spese           
sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro o per la modifica di            
attrezzature o strumentazioni destinate alla persona svantaggiata               
assunta;                                                                        
b) copia conforme all'originale della pagina del libro di matricola o           
altro documento, conforme al disposto del DPR 20 aprile 1994, n. 350,           
relativo alla persona per cui si chiede l'intervento;                           
c) copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla                
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' da cui risulti           
il riconoscimento di una diminuzione della capacita' lavorativa                 
superiore ai due terzi;                                                         
d) relazione tecnica da cui risulti la congruita' dell'intervento               
rispetto all'invalidita' della persona assunta.                                 
4) Concessione                                                                  
I. I contributi di cui al comma 1, al termine della istruttoria,                
verranno assegnati sulla base di una graduatoria, predisposta dal               
Servizio competente, che considera l'ordine cronologico di                      
presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse                   
disponibili per l'esercizio finanziario di riferimento.                         
I soggetti in graduatoria che non accedono al contributo per                    
insufficienza delle risorse finanziarie di cui sopra verranno                   
collocati automaticamente in posizione iniziale della graduatoria per           
l'anno successivo.                                                              
II. I contributi di cui al comma 2 verranno assegnati, al termine               
della istruttoria, sulla base di una graduatoria, predisposta dal               
Servizio competente, che considera in ordine prioritario:                       
a) la relazione tra la patologia risultante dalle certificazioni                
fornite e le esigenze di adeguamento o modifica del posto di lavoro;            
b) la presenza presso la cooperativa richiedente di un maggior numero           
di disabili con invalidita' superiore a 2/3;                                    
c) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.                         
Qualora le spese ammissibili risultino superiori alla disponibilita'            
per l'esercizio finanziario di riferimento, le domande gia' accolte             
in graduatoria, e non finanziate, concorreranno automaticamente alla            
formulazione della graduatoria del successivo anno.                             
Le richieste non finanziate in sede di assegnazione a carico                    
dell'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello di                     
presentazione della domanda si intendono decadute.                              
5) Cumulo dei contributi                                                        
Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della L.R. 7/94 e' vietato il                 
cumulo per il medesimo titolo con altri contributi statali,                     
regionali, locali.                                                              
6) Liquidazione                                                                 
I contributi dei commi 1 e 2 sono liquidati in una unica soluzione.             
7) Controlli                                                                    
Il Servizio competente controlla, a campione, che i contributi                  
concessi per l'adeguamento del posto di lavoro sono stati                       
effettivamente destinati al fine per cui sono stati dati.I controlli            
sono effettuati per mezzo di ispezioni amministrative autorizzate dal           
Responsabile del Servizio competente.                                           
9) Revoca                                                                       
Nel caso in cui l'ispezione amministrativa abbia accertato che i                
contributi assegnati non siano stati utilizzati secondo le finalita'            
per cui erano stati concessi, la Giunta regionale revoca i contributi           
e procede per il recupero delle somme gia' erogate.                             
10) Responsabili del procedimento                                               
Il Responsabile del Servizio competente procede ad individuare il               
responsabile del procedimento secondo le norme previste dalla L.R. 6            
settembre 1993, n. 32.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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