DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1998, n. 585
Modalita' e criteri per la concessione dei contributi previdenziali previsti dagli artt. 9 e 16 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381" cosi' come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 cosi' come modificata dalla L.R.
18 marzo 1997, n 6;
vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n.
3389 del 19 luglio 1994 con la quale si definivano modalita' e
criteri per la concessione dei contributi previsti dai sopra
richiamati artt. 9 e 16 della L.R. 7/94;
ritenuto di dover procedere alla modifica delle modalita' e dei
criteri gia' adottati con la deliberazione sopra citata al fine di
renderli, sulla base dell'esperienza acquisita in sede di prima
applicazione, piu' funzionali al raggiungimento delle finalita' poste
dalla legge in oggetto;
sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonche' della
deliberazione di Giunta 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari,
Scuola, Qualita' urbana,
a voti unanimi e palesi, delibera:
di adottare le modalita' e i criteri per la concessione dei
contributi previsti dagli articoli 9 e 16 della L.R. 4 febbraio 1994,
n. 7, cosi' come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n.6, riportati
negli Allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente atto
deliberativo e che sostituiscono i precedenti Allegati A) e B)
approvati con la deliberazione n. 3389 del 19 luglio 1994;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Criteri per l'accesso e l'erogazione degli interventi regionali
previsti dall'art. 9 "Interventi regionali per l'inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate" della L.R. 4 febbraio 1994, n.
7 con le modifiche apportate dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6
1) Soggetti richiedenti
Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 7/94 cosi' come modificata dalla L.R.
18 marzo 1997, n. 6 possono presentare domanda per accedere ai
benefici previsti sia i datori di lavoro pubblici che privati che
dimostrino di aver assunto a tempo indeterminato, o con contratto di
formazione-lavoro, persone svantaggiate gia' soci lavoratori o
lavoratori di cooperative sociali iscritte alla Sezione B
dell'apposito Albo regionale.
Possono altresi' presentare domanda, ai sensi del comma 2 bis, del
medesimo articolo, le cooperative sociali iscritte nella Sezione B
del corrispondente Albo regionale, che mantengono alle proprie
dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di
svantaggio.
2) Termini di presentazione delle domande
a) Le domande per accedere ai contributi debbono essere rivolte
all'Assessorato alle Politiche sociali e familiari, Scuola, Qualita'
urbana, Viale A. Moro n. 30 - Bologna, entro il mese successivo alla
scadenza del primo semestre di assunzione o di avvio del contratto di
formazione lavoro. Limitatamente alla scadenza del 30 maggio 1998
saranno accolte anche le domande gia' predisposte in conformita' alle
disposizioni contenute nell'Allegato A della deliberazione regionale
3389/94.
b) L'assegnazione dei contributi avverra' al termine di apposite
istruttorie che saranno effettuate sulla base delle domande giacenti
al 15 aprile e 15 ottobre di ciascun anno.
3) Documentazione da presentare
I soggetti di cui al punto 1) alla domanda debbono allegare:
a) dichiarazione della cooperativa sociale che attesti che la persona
svantaggiata per la quale si richiede il contributo e' stata
socio-lavoratore o lavoratore della cooperativa stessa;
b) copia conforme all'originale della pagina del libro di matricola o
altro documento, conforme al disposto del DPR 20 aprile 1994, n. 350,
relativo alla persona per cui si chiede il contributo;
c) fotocopie delle buste paga della persona per cui si chiede il
contributo relative al primo semestre di assunzione;
d) copia conforme all'originale del progetto di formazione di cui
all'art. 3 della Legge 14 dicembre 1984, n. 863 e successive
modificazioni, approvato dalla Commissione regionale per l'impiego,
ovvero copia dell'accordo intercorso tra organizzazioni datoriali e
sindacati, qualora l'assunzione sia avvenuta tramite contratto di
formazione-lavoro;
e) fatture di pagamento o copia autenticata delle spese sostenute
qualora si richieda l'adeguamento del posto di lavoro, mediante
modifica, acquisto o realizzazione di idonea attrezzatura, che si
renda necessario in ragione della disabilita' della persona assunta.
4) Priorita'
Le istruttorie di cui al precedente punto 2), lett. b) verranno
effettuate dal Servizio competente che formula una graduatoria che
considera in ordine di priorita':
a) le richieste finalizzate alle assunzioni delle persone di cui al
comma 2 dell'art. 9 della L.R. 7/94;
b) l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5) Concessione
La graduatoria di cui al punto precedente sara' utilizzata in ragione
delle risorse disponibili sull'esercizio finanziario di riferimento.
Le richieste gia' in graduatoria e non finanziate per esaurimento
delle risorse di cui sopra, saranno automaticamente trasferite in
posizione di priorita', con il medesimo ordine di sequenza, nella
graduatoria immediatamente successiva.La concessione del contributo
decorre dalla data di assunzione della persona svantaggiata.
Il contributo non puo' avere durata superiore a due anni.
Unicamente nel caso di trasformazione del contratto di
formazione-lavoro, nel corso del biennio, in contratto a tempo
indeterminato il contributo previsto viene prorogato di due anni a
decorrere dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro
medesimo.
6) Liquidazione
I contributi per l'assunzione delle persone svantaggiate di cui ai
commi 1 e 2, lett. b) dell'art. 9 sono liquidati semestralmente a
presentazione di dichiarazione del datore di lavoro che attesti che
la persona svantaggiata continua ad essere alle proprie dipendenze.
I contributi per l'adeguamento del posto di lavoro di cui al comma 2,
lett. a) dell'art. 9 sono liquidati in una unica soluzione.
7) Cumulo dei contributi
Ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della L.R. 7/94 e' vietato il
cumulo, per il medesimo titolo, con altri contributi statali,
regionali o locali.
8) Controlli
Il Servizio competente si riserva di controllare attraverso gli
uffici competenti che le dichiarazioni dei datori di lavoro sulla
permanenza del rapporto di lavoro corrispondano a verita'.
Il Servizio competente si riserva, altresi', di controllare, a
campione, che i contributi concessi per l'adeguamento del posto di
lavoro siano stati effettivamente destinati al fine per cui sono
stati assegnati.
I controlli sono effettuati per mezzo di ispezioni amministrative
autorizzate dal Responsabile del Servizio competente.
9) Revoca
Nel caso in cui l'ispezione amministrativa abbia accertato che i
contributi assegnati non siano stati utilizzati secondo le finalita'
per cui erano stati concessi, la Giunta regionale revoca i contributi
e procede per il recupero delle somme gia' erogate.
10) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Servizio competente procede ad individuare il
responsabile del procedimento secondo le norme previste dalla L.R. 6
settembre 1993, n. 32.
ALLEGATO B
Criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi regionali
previsti dall'art. 16 "Contributi alle cooperative sociali e loro
consorzi" della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 cosi' come integrata con
la L.R. 18 marzo 1997, n. 6
1) Soggetti richiedenti
Possono presentare domanda per accedere ai contributi previsti
dall'art. 16 della L.R. 7/94 le cooperative sociali e i consorzi
iscritti all'Albo regionale.
2) Termini per la presentazione delle domande
Le domande per accedere ai contributi di cui ai commi 1 e 2 debbono
essere rivolte all'Assessorato alle Politiche sociali e familiari,
Scuola, Qualita' urbana, entro il 30 settembre di ogni anno.
Le domande di cui al comma 1 debbono riferirsi a spese di avviamento
di cooperative sociali, o consorzi di cooperative sociali, iscritte
all'Albo regionale nel corso dei dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda e costituite da non oltre 18 mesi dalla
data di emanazione del decreto di iscrizione.Sono considerate spese
di avviamento:
a) le spese notarili relative alla costituzione dell'impresa,
b) le spese per eventuali consulenze amministrative e/o contabili,
c) le spese per studi tecnici, aziendali e di mercato relative
all'area di intervento della cooperativa o del consorzio,
d) le spese sostenute per l'organizzazione aziendale nel primo anno
di attivita'.
Le domande di cui al comma 2 debbono riferirsi a spese per
l'adeguamento del posto di lavoro o per modifiche di attrezzature o
strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori
o lavoratori con invalidita' superiore ai due terzi, sostenute nel
corso dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.
3) Documentazione da presentare
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
I - Per i contributi di cui al primo comma:
a) parcella in originale o in copia conforme all'originale del notaio
che ha provveduto al rogito per la costituzione dell'impresa;
b) parcella in originale o in copia conforme all'originale dei
consulenti e dei tecnici che hanno prestato la loro opera ai sensi
delle lettere b), c), d), del precedente punto 2);
c) documentazione in originale o copia conforme attestante le spese
di organizzazione sostenute.
II - Per i contributi di cui al secondo comma:
a) fatture in originale o in copia conforme all'originale delle spese
sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro o per la modifica di
attrezzature o strumentazioni destinate alla persona svantaggiata
assunta;
b) copia conforme all'originale della pagina del libro di matricola o
altro documento, conforme al disposto del DPR 20 aprile 1994, n. 350,
relativo alla persona per cui si chiede l'intervento;
c) copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' da cui risulti
il riconoscimento di una diminuzione della capacita' lavorativa
superiore ai due terzi;
d) relazione tecnica da cui risulti la congruita' dell'intervento
rispetto all'invalidita' della persona assunta.
4) Concessione
I. I contributi di cui al comma 1, al termine della istruttoria,
verranno assegnati sulla base di una graduatoria, predisposta dal
Servizio competente, che considera l'ordine cronologico di
presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio finanziario di riferimento.
I soggetti in graduatoria che non accedono al contributo per
insufficienza delle risorse finanziarie di cui sopra verranno
collocati automaticamente in posizione iniziale della graduatoria per
l'anno successivo.
II. I contributi di cui al comma 2 verranno assegnati, al termine
della istruttoria, sulla base di una graduatoria, predisposta dal
Servizio competente, che considera in ordine prioritario:
a) la relazione tra la patologia risultante dalle certificazioni
fornite e le esigenze di adeguamento o modifica del posto di lavoro;
b) la presenza presso la cooperativa richiedente di un maggior numero
di disabili con invalidita' superiore a 2/3;
c) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Qualora le spese ammissibili risultino superiori alla disponibilita'
per l'esercizio finanziario di riferimento, le domande gia' accolte
in graduatoria, e non finanziate, concorreranno automaticamente alla
formulazione della graduatoria del successivo anno.
Le richieste non finanziate in sede di assegnazione a carico
dell'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello di
presentazione della domanda si intendono decadute.
5) Cumulo dei contributi
Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della L.R. 7/94 e' vietato il
cumulo per il medesimo titolo con altri contributi statali,
regionali, locali.
6) Liquidazione
I contributi dei commi 1 e 2 sono liquidati in una unica soluzione.
7) Controlli
Il Servizio competente controlla, a campione, che i contributi
concessi per l'adeguamento del posto di lavoro sono stati
effettivamente destinati al fine per cui sono stati dati.I controlli
sono effettuati per mezzo di ispezioni amministrative autorizzate dal
Responsabile del Servizio competente.
9) Revoca
Nel caso in cui l'ispezione amministrativa abbia accertato che i
contributi assegnati non siano stati utilizzati secondo le finalita'
per cui erano stati concessi, la Giunta regionale revoca i contributi
e procede per il recupero delle somme gia' erogate.
10) Responsabili del procedimento
Il Responsabile del Servizio competente procede ad individuare il
responsabile del procedimento secondo le norme previste dalla L.R. 6
settembre 1993, n. 32.