REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 1998, n. 584

Approvazione nuovo statuto dell'IPAB "Istituti educativi in Bologna" di Bologna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in            
data 29 luglio 1997, con cui il Presidente dell'IPAB "Istituti                  
educativi in Bologna", avente sede in Bologna, chiede che la Regione            
Emilia-Romagna approvi il nuovo statuto deliberato dal Consiglio di             
amministrazione con atto n. 47 del 19 giugno 1997;                              
dato atto che il suindicato provvedimento e' stato pubblicato senza             
seguito di opposizioni all'Albo pretorio comunale, nonche' al Foglio            
annunzi legali della provincia di Bologna;                                      
dato atto che la Giunta provinciale di Bologna, interpellata in                 
merito allo statuto di cui trattasi a cura dell'Amministrazione                 
interessata con nota n. 1090 del 27 giugno 1997, ricevuta in data 28            
giugno successivo, non si e' espressa entro il termine di cui                   
all'art. 62 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972;                                
vista la nota n. 32880/SOC del 25 agosto 1997, con cui l'Assessorato            
alle Politiche sociali e familiari, scuola, qualita' urbana,                    
formulava varie osservazioni in merito allo statuto di cui sopra;               
considerato che, a seguito della suindicata nota regionale,                     
l'Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi rideliberava in merito al           
nuovo statuto con atto n. 101 dell'11 dicembre 1997 (pubblicato senza           
seguito di opposizione all'Albo pretorio comunale), recependo parte             
delle osservazioni di cui alla nota stessa e riconfermando                      
sostanzialmente altri punti dello statuto precedentemente deliberato;           
ritenuto che lo statuto cosi' ridefinito sia opportunamente formulato           
per quanto concerne, in particolare, le finalita' dell'ente, la                 
composizione numerica del Consiglio di amministrazione e la                     
definizione delle attribuzioni di competenza rispettivamente del                
Consiglio e della dirigenza;                                                    
ritenuto, tuttavia, che gli articoli 18 e 19 del suddetto statuto non           
possano essere approvati nel testo deliberato;                                  
acquisita agli atti d'ufficio, a quest'ultimo proposito, la nota n.             
12794/DIR del 6 aprile 1998, con cui la Direzione generale Sanita' e            
Servizi sociali, coerentemente con quanto gia' osservato con la                 
succitata nota regionale 32880/SOC, formulava osservazioni in merito            
alle disposizioni dei suddetti articoli per quanto riguarda la firma            
dei mandati di pagamento e la durata in carica dell'attuale Consiglio           
di amministrazione;                                                             
dato atto, in particolare, che le disposizioni statutarie di cui                
trattasi non possono essere approvate nel testo deliberato in quanto:           
a) l'Amministrazione dell'IPAB interessata ha determinato di adottare           
un nuovo statuto per adeguare, come dovuto, le modalita' di                     
funzionamento dell'IPAB ai principi contenuti nel DLgs 29/93 e                  
modificazioni separando, quindi, le competenze di programmazione,               
alta amministrazione e verifica delle competenze gestionali. La firma           
dei mandati, che si pone a conclusione di un percorso che prende                
l'avvio da decisioni consiliari o dirigenziali, presuppone un                   
giudizio positivo in ordine alla regolarita' tecnico-giuridica della            
documentazione probatoria che consente l'emissione del titolo di                
pagamento. E' quindi contraddittorio, in sede di applicazione del               
DLgs 29/93, mantenere in capo al Presidente di un'IPAB il compito di            
firmare i mandati di pagamento, poiche' tale compito non e'                     
riconducibile alle funzioni proprie degli amministratori, bensi' alle           
funzioni gestionali proprie della dirigenza e richiede inoltre il               
possesso di cognizioni che non appertengono necessariamente agli                
amministratori, mentre debbono necessariamente appartenere alla                 
professionalita' dei dirigenti. Fra l'altro, il fatto che l'IPAB in             
oggetto conferisca il compito di cui sopra alla dirigenza anziche'              
agli Amministratori non trova impedimenti nel disposto dell'art. 32             
della Legge 6972/1890 che, nel prevedere che i mandati rechino le               
firme del Presidente e di un consigliere, fa salve le equivalenti o             
maggiori garanzie stabilite dagli statuti, garanzie che senz'altro              
possono essere fornite dall'attribuzione di tale compito a dirigenti            
ed apicali di livello elevato (come quelli di cui dispone l'IPAB di             
cui trattasi);                                                                  
b) il Consiglio di amministrazione dell'IPAB in carica alla data di             
adozione della deliberazione 101/97 e' stato costituito con decreto             
regionale del 29 marzo 1993 in base alle nomine effettuate dal                  
Consiglio comunale di Bologna con deliberazione ordine del giorno n.            
30 dell'8 febbraio 1993 ed e' scaduto in data 31 dicembre 1997; detto           
Consiglio e' tuttora in carica per prorogatio ai sensi dell'art. 16             
del regolamento amministrativo approvato con RD 5 febbraio 1891, n.             
99. Non e' quindi possibile che, attraverso una modifica di statuto,            
il suindicato Consiglio autoproroghi il proprio mandato fino alle               
prossime elezioni amministrative, come indicato dal comma 2 dell'art.           
19 secondo cui "L'atto di durata in carica dei componenti                       
dell'attuale Consiglio di amministrazione viene adeguato alla                   
disposizione di cui al terzo comma dell'art. 8". Cio' in quanto le              
modifiche statutarie non possono avere efficacia retroattiva ne' ai             
fini di ampliare la durata del mandato di un Consiglio di                       
amministrazione in carica, ne' di legittimarne la permanenza in                 
carica per prorogatio oltre il tempo ragionevolmente necessario per             
la ricostituzione del Consiglio in base alla nuova normativa                    
statutaria, ne' di consentire - o tanto meno richiedere - la modifica           
degli atti di nomina dei consiglieri e/o dei provvedimenti regionali            
di costituzione del Consiglio emessi in vigenza dello statuto                   
precedente;                                                                     
c) poiche', come si e' detto, l'attuale Consiglio dell'ente di cui              
trattasi e' scaduto in data 31 dicembre 1997, non ha piu' motivo                
d'essere la norma indicata al comma 3 dell'art. 19 secondo cui "La              
disposizione di cui al primo comma dell'art. 8 si applica in sede di            
rinnovo del Consiglio di amministrazione attualmente in carica";                
ritenuto pertanto necessario che questa Regione modifichi d'ufficio             
il testo statutario in esame come di seguito specificato, secondo               
quanto gia' preannunciato all'IPAB interessata con la citata nota n.            
12794/DIR del 6 aprile 1998:                                                    
1) all'art. 18 le parole "delle firme del Presidente e del                      
Segretario-Direttore" vengono sostituite con "delle firme del                   
Segreterio-Direttore e del Responsabile del bilancio";                          
2) all'art. 19 vengono eliminati il II ed il III comma;                         
visti gli artt. 62 e 68 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed 1,               
lettere a) - i) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9;                                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                       
deliberazione della Giunta regionale 2541/95:                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla                   
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione            
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari,                  
scuola, qualita' urbana,                                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Istituti educativi in                  
Bologna", avente sede in Bologna, deliberato dal Consiglio di                   
amministrazione con atto n. 101 adottato nella seduta dell'11                   
dicembre 1997, con le modificazioni di cui in premessa che qui si               
intendono integralmente riportate;                                              
di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata nel                
Bollettino Ufficiale regionale.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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