DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1998, n. 521
Indirizzi concernenti le modalita' di rapporto tra le istituzioni pubbliche e le persone che intendono svolgere attivita' individuale di volontariato
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Constatato che nel territorio regionale ricorrono frequentemente
rapporti fra le pubbliche Amministrazioni, ed in particolare le
strutture operative dei Comuni, e singoli volontari;
considerato che, allo stato attuale, non esistono norme di
riferimento in materia;
dato atto che tale carenza fa si che spesso detti rapporti diano
luogo a gravi conseguenze a danno ora dell'una ora dell'altra parte,
a volte anche con riflessi negativi nei confronti dell'utenza cui e'
rivolta l'attivita' di volontariato;
ritenuta l'opportunita' che la Regione Emilia-Romagna colmi tale
vuoto dettando indirizzi circa le modalita' con cui gli Enti locali e
le istituzioni pubbliche del territorio possono stabilire rapporti
con i volontari che intendono prestare la propria opera per la
realizzazione di iniziative solidaristiche promosse da detti Enti ed
Istituzioni;
dato atto che nell'emanare detti indirizzi la Regione Emilia-Romagna
intende rispettare sia lo spirito della Legge 266/91 che della L.R.
37/96, sia i principi contenuti in dette leggi applicabili anche ai
singoli volontari, sia gli spazi di autonomia spettanti ai vari
soggetti istituzionali;
ritenuto altresi' opportuno che le pubbliche istituzioni si dotino di
un regolamento per disciplinare in via generale le modalita' di
collaborazione con i volontari per lo svolgimento di attivita'
solidaristiche promosse dalle stesse istituzioni;
ritenuto infine che, per agevolare la messa a punto di detto
regolamento sia opportuno che questa Regione fornisca alle suddette
istituzioni uno schema comune di riferimento;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4 - VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - VI
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della
Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari,
Scuola, Qualita' urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare gli indirizzi di cui all'Allegato "A", che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardante la
modalita' di rapporto tra le istituzioni pubbliche e le persone che
intendono svolgere attivita' individuale di volontariato;
2) di approvare inoltre lo schema di regolamento tipo di cui
all'Allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione verra' integralmente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
INDIRIZZI CONCERNENTI LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA LE ISTITUZIONI
PUBBLICHE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE
DI VOLONTARIATO
1. Finalita'
La solidarieta', che la Costituzione della Repubblica Italiana
definisce un "dovere inderogabile" dei cittadini e che, ancor prima,
e' un sentimento proprio della natura umana, si esprime nelle forme
piu' svariate, in relazione ad una pluralita' di elementi soggettivi
ad oggettivi.
Le predisposizioni e le possibilita' individuali (capacita'
operative, tempo disponibile ... ), le esigenze presenti nei vari
territori e l'esistenza o meno di risposte (pubbliche e/o private) a
tali esigenze, sono infatti elementi che, interagendo, influiscono
sulla scelta di coloro che intendono svolgere opere di volontariato
per dare concretezza a tale dovere/sentimento.
Influenza che determina non solo il "cosa fare", ma anche il "come
farlo e con chi farlo".
noto infatti che la solidarieta' puo' esprimersi sia nell'ambito di
rapporti strettamente personali fra chi la offre e chi la riceve, sia
attraverso l'intermediazione di altri soggetti che assumono, potrebbe
dirsi, il ruolo di "organizzatori" della solidarieta'.
il caso, quest'ultimo, delle organizzazioni di volontariato, nonche'
delle altre organizzazioni di natura privatistica che si avvalgono
comunque dell'opere di volontari.
Ma e' anche il caso delle pubbliche istituzioni che, raccogliendo
disponibilita' individuali, le indirizzano verso i bisogni del
territorio.
Pur nella piena consapevolezza della realta' complessiva, il
legislatore nazionale, attraverso le Leggi-quadro 266/91 e 381/91, ha
inteso occuparsi, al fine di favorirla, solo della solidarieta' che
si esprime attraverso le organizzazioni di volontariato e le
cooperative sociali.
Le Regioni a statuto ordinario, chiamate a dare attuazione alle
surrichiamate leggi-quadro, hanno legiferato ovviamente nell'ambito
delle materie e dei principi delineati dalle stesse leggi-quadro.
Con la conseguenza che, ancor oggi, nessuna norma legislativa o di
indirizzo si occupa in modo specifico del volontariato individuale;
le stesse norme a suo tempo presenti nella L.R. 2/85 (che, fra
l'altro, disciplinava i rapporti fra le pubbliche amministrazioni e
i volontari singoli nel settore socio-assistenziale) sono state
abrogate con l'entrata in vigore della L.R. 19/94.
Mentre e' noto che il volontariato individuale, oltre ad avere una
consistenza piuttosto rilevante, agisce spesso in un rapporto di
collaborazione, piu' o meno formalizzato, con le pubbliche
istituzioni, ed in particolare con le strutture operative dei Comuni.
La Giunta regionale intende colmare tale vuoto dettando indirizzi che
disciplinano la modalita' con cui gli Enti locali e le Istituzioni
pubbliche dell'Emilia-Romagna possono stabilire rapporti con singoli
volontari che intendono prestare la propria opera per la
realizzazione di iniziative solidaristiche promosse dagli stessi enti
e istituzioni.
Cio' allo scopo di offrire certezze di riferimento ed elementi di
omogeneita' di comportamento a tutti i soggetti interessati che,
nell'attuale carenza normativa e nell'ipotesi (non certo infrequente)
in cui i reciproci diritti e doveri non siano stati adeguatamente e
formalmente predeterminati nell'ambito dei singoli rapporti, si
espongono a situazioni impreviste anche di notevole complessita'.
Basti pensare ai tanti volontari che collaborano con l'Ente pubblico
senza fruire di alcuna copertura assicurativa per i rischi derivanti
dall'attivita' svolta; o ai casi in cui presunti volontari hanno
rivendicato in sede giudiziaria asserite posizioni di lavoro
dipendente nei confronti dell'Ente pubblico; o, ancora, ai casi di
utenti che si sono sentiti richiedere il pagamento di tariffe, anche
esorbitanti, da parte di presunti volontari segnalati dall'Ente
pubblico.
Nella messa a punto di detti indirizzi si e' rispettato, in primo
luogo, lo spirito della Legge 266/91 che, nell'ambito del variegato
mondo della solidarieta', ha individuato quale interlocutore
privilegiato delle pubbliche istituzioni il volontariato organizzato
ed ha quindi dettato norme finalizzate a sostenerlo e ad agevolarne
le attivita'.
Si sono inoltre rispettati i principi contenuti nella citata Legge
266/91 che, pur se dettati espressamente per il volontariato
organizzato, debbono comunque considerarsi fondamentali anche con
riferimento al volontariato individuale.
Infine, si e' posta ogni attenzione a ricercare punti di equilibrio
fra la necessita' di stabilire precise garanzie a tutela dei vari
soggetti interessati e la necessita' di non ledere gli spazi di
autonomia spettanti a ciascuno di essi: pubbliche istituzioni,
volontari ed utenti.
2. Destinatari
Gli indirizzi di cui al presente documento interessano le Province, i
Comuni, singoli o associati, le Comunita' Montane, le Aziende di cui
alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19, le IPAB e gli altri Enti pubblici
soggetti a vigilanza regionale che intendono attivare forme di
collaborazione con singoli volontari per lo svolgimento di attivita'
solidaristiche promosse dalle stesse istituzioni.
3. Ambiti di applicazione
Gli enti di cui al paragrafo 2 possono avvalersi dell'opera dei
singoli volontari esclusivamente per lo svolgimento, in forma
sperimentale e innovativa, di attivita' integrative dei servizi di
competenza che non possono essere gestite in convenzione con le
organizzazioni di volontariato, ne' con le associazioni di promozione
sociale, ne' con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi
registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul
territorio, o per loro indisponibilita', o per mancata attinenza
dell'attivita' svolta dagli stessi rispetto alle attivita' oggetto
del rapporto.
I volontari non possono essere adibiti ad attivita' comportanti
rischi di particolare gravita', o comunque ad attivita' che possano
comprometterne l'incolumita' psico-fisica in relazione alle
caratteristiche individuali.
L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non puo' comportare
la soppressione di posti in pianta organica, ne' la rinuncia alla
copertura di posti vacanti, ne' pregiudicare il rispetto della
normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di
categorie protette.
Gli enti di cui al paragrafo 2 non possono avvalersi dell'opera
volontaria dei propri dipendenti.
4. Obblighi per l'Ente pubblico
Al fine di disciplinare le eventuali forme di collaborazione attivate
con singoli volontari, gli enti di cui al paragrafo 2 possono dotarsi
di apposito regolamento che preveda in particolare:
a) le attivita' relativamente alle quali l'ente puo' avvalersi
dell'opera dei singoli volontari;
b) le attivita' per le quali l'ente non puo' avvalersi dei singoli
volontari in quanto comportano rischi di particolare gravita';
c) le modalita' di accertamento delle cognizioni tecniche e pratiche
o delle idoneita' psico-fisiche eventualmente necessari allo
svolgimento di specifiche attivita', anche in relazione ad eventuali
normative di settore;
d) le eventuali attivita' formative che i volontari debbono
frequentare prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione o
in costanza dello stesso;
e) le modalita' di coordinamento dei volontari con gli operatori dei
servizi pubblici e la modalita' di collegamento tese ad evitare
disfunzioni per eventuali sopraggiunti impedimenti del volontario;
f) l'indicazione dei criteri di rimborso delle eventuali spese
sostenute dal volontario, riguardanti gli spostamenti, dalla
residenza al luogo in cui si svolge l'attivita' di volontariato e le
spese direttamente connesse a quest'ultima;
g) le modalita' per determinare la riconoscibilita' del volontario
come tale da parte dell'utenza.
Detto regolamento puo' ricomprendere tutte le attivita' aperte a
rapporti con il volontariato singolo, ovvero attivita' singole e
specifiche.
All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra gli
enti di cui al paragrafo 2 e singoli volontari, questi e i dirigenti
pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi
riguardanti:
a. per gli Enti pubblici
a.1. la definizione delle modalita' e dei tempi di realizzazione dei
progetti a cui partecipano i volontari, considerato che e'
connaturato al volontariato singolo il carattere contingente
dell'intervento;
a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono
in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra
l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attivita' da questi
svolte;
a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro
il rischio di infortuni e malattia connesso allo svolgimento delle
attivita', ovvero per la responsabilita' civile verso terzi;
a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente
sostenute per l'attivita' prestata, secondo i criteri fissati dal
regolamento di cui sopra;
b. per i volontari
b.1. la dichiarazione che le attivita' vengono svolte esclusivamente
per fini di solidarieta', sono gratuite senza alcun carattere di
prestazione lavorativa dipendente o professionale;
b.2. l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi
impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili
pubblici, assicurando l'adeguata continuita' dell'intervento per il
periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche
concordate;
b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e
delle persone a favore delle quali svolgono l'attivita'.
opportuno che gli enti di cui al paragrafo 2 istituiscano appositi
elenchi nei quali sono iscritte, su loro richiesta, le persone di
eta' superiore ai 18 anni che intendono svolgere attivita' di
volontariato secondo le finalita' di cui alla presente direttiva,
residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio della
regione Emilia-Romagna.
I suddetti enti sono tenuti a divulgare l'avvenuta istituzione degli
elenchi di cui sopra nelle forme ritenute piu' idonee ad assicurare
la massima informazione.
Gli stessi enti sono inoltre tenuti a rendere nota l'esistenza delle
organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione
sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri
ed albi regionali, affinche' i volontari possano liberamente e
consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione
con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma
associata.
Le persone che gia' operano in modo non occasionale come aderenti
volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di
promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali,
previa iscrizione negli elenchi di cui sopra possono collaborare con
le pubbliche istituzioni esclusivamente in ordine ad attivita' che
non siano attinenti alle attivita' istituzionali dell'organizzazione
o dell'assocazione di appartenenza.
Negli elenchi istituiti debbono essere indicati in via minimale:
a) le generalita' complete del volontario;
b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in
ordine alle attivita' per le quali il volontario intenda collaborare
con la pubblica istituzione interessata e la disponibilita' in
termini di tempo;
c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del
volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i
titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento
negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le
dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di
iscrizione.
I volontari sono cancellati dagli elenchi:
a) per loro espressa rinuncia;
b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie
per l'iscrizione;
c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attivita',
risultanti da comunicazione scritta da parte dell'istituzione
pubblica interessata o da parte degli utenti delle prestazioni;
d) per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere attivita' per le
quali avevano dichiarato disponibilita'.
Gli elenchi istituiti dagli enti di cui al paragrafo 2 possono
essere liberamente consultati dai cittadini che, per necessita',
volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un
singolo volontario.
I cittadini debbono essere adeguatamente informati che gli enti
tenutari degli elenchi non sono responsabili di mancanza,
inadempienza o danni causati dal volontario prestatore dell'attivita'
assistenziale, ne' assumono automaticamente a proprio carico alcun
onere per rimborso spese derivanti da detta attivita'.
Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che
ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo
volontario non e' in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso
spese al volontario stesso, gli enti di cui sopra possono intervenire
con un sostegno economico a favore dell'utente.
5. Modalita' per le prestazioni di attivita' di volontariato
Per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo
spontaneo e gratuito del singolo volontario in una logica di
complementarieta' e non di mera sostituzione degli operatori
pubblici.
L'attivita' dei singoli volontari non puo' essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari puo' essere corrisposto
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'attivita' prestata. Al fine del rimborso dette spese devono essere
adeguatamente documentate.
Al singolo volontario compete in ogni caso la copertura assicurativa
contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento
della propria attivita', nonche' per la responsabilita' civile verso
terzi.
I rimborsi di cui al secondo capoverso e gli oneri derivanti dalla
copertura assicurativa di cui al precedente capoverso sono a carico
dell'istituzione pubblica che si avvale dell'opera del singolo
volontario.
Lo svolgimento di attivita' di volontariato non puo' essere
considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico
impiego di qualsiasi natura.
L'intervento dei volontari deve essere rispettoso dei diritti e della
dignita' degli utenti.
ALLEGATO "B"
Schema di regolamento tipo per i rapporti di collaborazione tra
istituzioni pubbliche e singoli volontari per lo svolgimento di
attivita' solidaristiche promosse dalle stesse istituzioni
Art. 1
1. Il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . (o altra istituzione)
volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attivita'
solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria
competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli
iscritti nell'apposito elenco istituito con atto . . . . . . . . ,
secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n.. . . . . . del . . . . . . . . . . . .
2. Le attivita' solidaristiche di cui al comma precedente sono cosi'
di seguito individuate:
Nota: (a solo titolo esemplificativo si indicano alcune attivita' per
cui si ritiene possibile l'attivazione di forme di rapporto con
singoli volontari):
- assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con
particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap);
- assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture
residenziali e semiresidenziali (con particolare riferimento agli
anziani e ai portatori d'handicap);
- assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata
e uscita studenti;
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale
per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore
architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a
carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc.
Art. 2
1. L'Amministrazione non puo' in alcun modo avvalersi di volontari
singoli per attivita' che possono comportare rischi di particolare
gravita' (elencare dette attivita' qualora fossero individuabili).
Art. 3
1. L'Amministrazione puo' avvalersi di volontari singoli per le
attivita' di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con
organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale,
o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi
regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per
loro indisponibilita', o per mancata attinenza dell'attivita' svolta
dagli stessi rispetto alle attivita' oggetto del rapporto.
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non puo'
comportare la soppressione di posti in pianta organica, ne' la
rinuncia alla copertura di posti vacanti, ne' pregiudicare il
rispetto della normativa vigente in materia di collocamento
obbligatorio di categorie protette.
Art. 4
1. I volontari singoli che operano in collaborazione con
l'Amministrazione per una o piu' delle attivita' di cui all'art. 1 si
coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione
stessa come responsabile, al quale compete:
a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che
i volontari inseriti nelle attivita' siano in possesso delle
necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneita'
psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle
specifiche attivita';
b. vigilare sullo svolgimento delle attivita', avendo cura di
verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignita' e le
opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attivita' stesse e
che queste ultime vengano svolte con modalita' tecnicamente corrette
e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di
settore;
c. verificare i risultati delle attivita' attraverso . . . . . . . .
. . . . . . (specificare: incontri periodici; visite sul posto e
colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente).
2. All'inizio delle attivita' il responsabile predispone di comune
accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi
operativi - per la realizzazione delle attivita' stesse.
Art. 5
1. Qualora le attivita' di cui all'art. 1 richiedessero competenze
particolari e specifiche diverse da quelle gia' in possesso dei
volontari singoli impiegati, la Amministrazione si impegna a fornire
occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento
ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attivita', secondo
modalita' da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a
partecipare alle iniziative di cui sopra. Per la attivita' di . . . .
. . . . . . . . . . . la comunicazione di cui sopra deve essere
preventiva, esclusa solo l'ipotesi di imprevedibilita'.
Art. 6
1. I volontari devono impegnarsi affinche' le attivita' programmate
siano rese con continuita' per il periodo preventivamente concordato.
I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione
al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che,
per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento
delle attivita'.
Art. 7
1. L'Amministrazione e' tenuta a comunicare immediatamente ai
volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle
attivita', nonche' a comunicare tempestivamente ogni evento che possa
incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione e' tenuta a garantire che i volontari inseriti
nelle attivita' siano coperti da assicurazione contro infortuni,
malattie connesse allo svolgimento dell'attivita' stesse e per la
responsabilita' civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla
copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.
Art. 8
1. Per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in
modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di
complementarieta' e non di mera sostituzione degli operatori
pubblici.
2. L'attivita' dei singoli volontari non puo' essere retribuita in
alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna
pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese
effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attivita'
prestata ed oggettivamente necessarie.
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente
documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come
ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla
residenza al luogo dove si svolge l'attivita' di volontariato)
saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata
dal volontario richiedente il rimborso.
Nota: (si crede opportuno ricordare che ai fini fiscali il "rimborso
spese" non documentato e' comunque considerato come corrispettivo di
una prestazione, quindi assoggettato ad imposta).
Art. 9
1. I singoli volontari impiegati in attivita' solidaristiche in
collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura
dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che,
portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilita'
degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della
cittadinanza.
Art. 10
1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari
l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni
di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei
rispettivi registri ed albi regionali, affinche' gli stessi volontari
possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare
rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni
singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile
momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i
volontari singoli, affinche' questi ultimi possano accogliere le
complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Amministrazione puo' avvalersi di persone iscritte nell'elenco
di cui all'art. 1 che gia' operano in modo non occasionale come
aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di
associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o
albi regionali, esclusivamente in ordine ad attivita' che non siano
attinenti alle attivita' istituzionali delle organizzazioni, o delle
associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.
Art. 11
1. Lo svolgimento di attivita' di volontariato presso
l'Amministrazione non puo' essere considerato titolo ai fini
dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
Art. 12
1. L'elenco di cui all'art. 1 istituito con atto . . . . . . . puo'
essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessita',
volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un
singolo volontario.
2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che
l'Amministrazione non e' responsabile di mancanze, inadempienze o
danni causati dal volontario prestatore dell'attivita' assistenziale,
ne' assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso
spese derivanti da detta attivita'.
3. Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che
ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo
volontario non e' in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso
spese al volontario stesso, l'Amministrazione puo' intervenire con un
sostegno economico a favore dell'utente.
Art. 13
1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra
l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici
preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
a. per l'Amministrazione
a.1. la definizione delle modalita' e dei tempi di realizzazione dei
progetti a cui partecipano i volontari, considerato che e'
connaturato al volontariato singolo il carattere contingente
dell'intervento;
a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono
in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra
l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attivita' da questi
svolte;
a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro
il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle
attivita', ovvero per la responsabilita' civile verso terzi;
a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari la spese effettivamente
sostenute per l'attivita' prestata, secondo i criteri fissati dal
presente regolamento;
b. per i volontari
b.1. la dichiarazione che le attivita' vengono svolte esclusivamente
per fini di solidarieta', sono gratuite senza alcun carattere di
prestazione lavorativa dipendente o professionale;
b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i
responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati
dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuita'
dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo
disponibili alle verifiche concordate;
b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e
delle persone e favore delle quali svolgono l'attivita'.