REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1998, n. 521

Indirizzi concernenti le modalita' di rapporto tra le istituzioni pubbliche e le persone che intendono svolgere attivita' individuale di volontariato

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Constatato che nel territorio regionale ricorrono frequentemente                
rapporti fra le pubbliche Amministrazioni, ed in particolare le                 
strutture operative dei Comuni, e singoli volontari;                            
considerato che, allo stato attuale, non esistono norme di                      
riferimento in materia;                                                         
dato atto che tale carenza fa si che spesso detti rapporti diano                
luogo a gravi conseguenze a danno ora dell'una ora dell'altra parte,            
a volte anche con riflessi negativi nei confronti dell'utenza cui e'            
rivolta l'attivita' di volontariato;                                            
ritenuta l'opportunita' che la Regione Emilia-Romagna colmi tale                
vuoto dettando indirizzi circa le modalita' con cui gli Enti locali e           
le istituzioni pubbliche del territorio possono stabilire rapporti              
con i volontari che intendono prestare la propria opera per la                  
realizzazione di iniziative solidaristiche promosse da detti Enti ed            
Istituzioni;                                                                    
dato atto che nell'emanare detti indirizzi la Regione Emilia-Romagna            
intende rispettare sia lo spirito della Legge 266/91 che della L.R.             
37/96, sia i principi contenuti in dette leggi applicabili anche ai             
singoli volontari, sia gli spazi di autonomia spettanti ai vari                 
soggetti istituzionali;                                                         
ritenuto altresi' opportuno che le pubbliche istituzioni si dotino di           
un regolamento per disciplinare in via generale le modalita' di                 
collaborazione con i volontari per lo svolgimento di attivita'                  
solidaristiche promosse dalle stesse istituzioni;                               
ritenuto infine che, per agevolare la messa a punto di detto                    
regolamento sia opportuno che questa Regione fornisca alle suddette             
istituzioni uno schema comune  di riferimento;                                  
dato atto del parere  favorevole espresso  dal Responsabile del                 
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4 - VI  comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                        
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
dato atto del parere  favorevole espresso dal Direttore generale alla           
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla                   
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - VI            
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della            
Giunta regionale 2541/95;                                                       
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali e familiari,                  
Scuola, Qualita' urbana;                                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare gli indirizzi di cui all'Allegato "A", che fa parte             
integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardante la           
modalita' di rapporto tra le istituzioni pubbliche e le persone che             
intendono svolgere attivita' individuale di volontariato;                       
2) di approvare inoltre lo schema di regolamento tipo di cui                    
all'Allegato "B", che fa parte integrante e sostanziale della                   
presente deliberazione;                                                         
3) di dare atto che la presente deliberazione verra' integralmente              
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.               
ALLEGATO "A"                                                                    
INDIRIZZI CONCERNENTI LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA LE ISTITUZIONI               
PUBBLICHE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE             
DI VOLONTARIATO                                                                 
1. Finalita'                                                                    
La solidarieta', che la Costituzione della Repubblica Italiana                  
definisce un "dovere inderogabile" dei cittadini e che, ancor prima,            
e' un sentimento proprio della natura umana, si esprime nelle forme             
piu' svariate, in relazione ad una pluralita' di elementi soggettivi            
ad oggettivi.                                                                   
Le predisposizioni e le possibilita' individuali (capacita'                     
operative, tempo disponibile ... ), le esigenze presenti nei vari               
territori e l'esistenza o meno di risposte (pubbliche e/o private) a            
tali esigenze, sono infatti elementi che, interagendo, influiscono              
sulla scelta di coloro che intendono svolgere opere di volontariato             
per dare concretezza a tale dovere/sentimento.                                  
Influenza che determina non solo il "cosa fare", ma anche il "come              
farlo e con chi farlo".                                                         
noto infatti che la solidarieta' puo' esprimersi sia nell'ambito di             
rapporti strettamente personali fra chi la offre e chi la riceve, sia           
attraverso l'intermediazione di altri soggetti che assumono, potrebbe           
dirsi, il ruolo di "organizzatori" della solidarieta'.                          
il caso, quest'ultimo, delle organizzazioni di volontariato, nonche'            
delle altre organizzazioni di natura privatistica che si avvalgono              
comunque dell'opere di volontari.                                               
Ma e' anche il caso delle pubbliche istituzioni che, raccogliendo               
disponibilita' individuali, le indirizzano verso i bisogni del                  
territorio.                                                                     
Pur nella piena consapevolezza della realta' complessiva, il                    
legislatore nazionale, attraverso le Leggi-quadro 266/91 e 381/91, ha           
inteso occuparsi, al fine di favorirla, solo della solidarieta' che             
si esprime attraverso le organizzazioni di volontariato e le                    
cooperative sociali.                                                            
Le Regioni a statuto ordinario, chiamate a dare  attuazione alle                
surrichiamate leggi-quadro, hanno legiferato ovviamente nell'ambito             
delle materie e dei principi  delineati dalle stesse leggi-quadro.              
Con la conseguenza che, ancor oggi, nessuna norma legislativa o di              
indirizzo si occupa in modo specifico del volontariato individuale;             
le stesse norme a suo  tempo presenti nella L.R. 2/85 (che, fra                 
l'altro,  disciplinava i rapporti fra le pubbliche amministrazioni e            
i volontari singoli nel settore socio-assistenziale) sono state                 
abrogate con l'entrata in vigore della L.R. 19/94.                              
Mentre e' noto che il volontariato individuale, oltre ad avere una              
consistenza piuttosto rilevante, agisce spesso in un rapporto di                
collaborazione, piu' o meno formalizzato, con le pubbliche                      
istituzioni, ed in particolare con le strutture operative dei Comuni.           
La Giunta regionale intende colmare tale vuoto dettando indirizzi che           
disciplinano la modalita' con cui gli Enti locali e le Istituzioni              
pubbliche dell'Emilia-Romagna possono stabilire rapporti con singoli            
volontari che intendono prestare la propria opera per la                        
realizzazione di iniziative solidaristiche promosse dagli stessi enti           
e istituzioni.                                                                  
Cio' allo scopo di offrire certezze di riferimento ed elementi di               
omogeneita' di comportamento a tutti i soggetti interessati che,                
nell'attuale carenza normativa e nell'ipotesi (non certo infrequente)           
in cui i reciproci diritti e doveri non siano stati adeguatamente e             
formalmente predeterminati nell'ambito dei singoli rapporti, si                 
espongono a situazioni impreviste anche di notevole complessita'.               
Basti pensare ai tanti volontari che collaborano con l'Ente pubblico            
senza fruire di alcuna copertura assicurativa per i rischi derivanti            
dall'attivita' svolta; o ai casi in cui presunti volontari hanno                
rivendicato in sede giudiziaria asserite posizioni di lavoro                    
dipendente nei confronti dell'Ente pubblico; o, ancora, ai casi di              
utenti che si sono sentiti richiedere il pagamento di tariffe, anche            
esorbitanti, da parte di presunti volontari segnalati dall'Ente                 
pubblico.                                                                       
Nella messa a punto di detti indirizzi si e' rispettato, in primo               
luogo, lo spirito della Legge 266/91 che, nell'ambito del variegato             
mondo della solidarieta', ha individuato quale interlocutore                    
privilegiato delle pubbliche istituzioni il volontariato organizzato            
ed ha quindi dettato norme finalizzate a sostenerlo e ad agevolarne             
le attivita'.                                                                   
Si sono inoltre rispettati i principi contenuti nella citata Legge              
266/91 che, pur se dettati espressamente per il volontariato                    
organizzato, debbono comunque considerarsi fondamentali anche con               
riferimento al volontariato  individuale.                                       
Infine, si e' posta ogni attenzione a ricercare punti di equilibrio             
fra la necessita' di stabilire precise garanzie a tutela dei vari               
soggetti interessati e la necessita' di non ledere gli spazi di                 
autonomia spettanti a ciascuno di essi: pubbliche istituzioni,                  
volontari ed utenti.                                                            
2. Destinatari                                                                  
Gli indirizzi di cui al presente documento interessano le Province, i           
Comuni, singoli o associati, le Comunita' Montane, le Aziende di cui            
alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19, le IPAB e gli altri Enti pubblici              
soggetti a vigilanza regionale che intendono attivare forme di                  
collaborazione con singoli volontari per lo svolgimento di attivita'            
solidaristiche promosse dalle stesse istituzioni.                               
3. Ambiti di applicazione                                                       
Gli enti di cui al paragrafo 2 possono avvalersi dell'opera dei                 
singoli volontari esclusivamente per lo svolgimento, in forma                   
sperimentale e innovativa, di attivita' integrative dei servizi di              
competenza che non possono essere gestite in convenzione con le                 
organizzazioni di volontariato, ne' con le associazioni di promozione           
sociale, ne' con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi                 
registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul                
territorio, o per loro indisponibilita', o per mancata attinenza                
dell'attivita' svolta dagli stessi rispetto alle attivita' oggetto              
del rapporto.                                                                   
I volontari non possono essere adibiti ad attivita' comportanti                 
rischi di particolare gravita', o comunque ad attivita' che possano             
comprometterne l'incolumita' psico-fisica in relazione alle                     
caratteristiche individuali.                                                    
L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non puo' comportare           
la soppressione di posti in pianta organica, ne' la rinuncia alla               
copertura di posti vacanti,  ne' pregiudicare il rispetto della                 
normativa vigente in  materia di collocamento obbligatorio di                   
categorie protette.                                                             
Gli enti di cui al paragrafo 2 non possono avvalersi dell'opera                 
volontaria dei propri dipendenti.                                               
4. Obblighi per l'Ente pubblico                                                 
Al fine di disciplinare le eventuali forme di collaborazione attivate           
con singoli volontari, gli enti di cui al paragrafo 2 possono dotarsi           
di apposito regolamento che preveda in particolare:                             
a) le attivita' relativamente alle quali l'ente puo'  avvalersi                 
dell'opera dei singoli volontari;                                               
b) le attivita' per le quali l'ente non puo' avvalersi dei singoli              
volontari in quanto comportano rischi  di particolare gravita';                 
c) le modalita' di accertamento delle cognizioni tecniche e pratiche            
o delle idoneita' psico-fisiche eventualmente necessari allo                    
svolgimento di specifiche attivita', anche in relazione ad eventuali            
normative di settore;                                                           
d) le eventuali attivita' formative che i volontari debbono                     
frequentare prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione o           
in costanza dello stesso;                                                       
e) le modalita' di coordinamento dei volontari con gli operatori dei            
servizi pubblici e la modalita' di collegamento tese ad evitare                 
disfunzioni per  eventuali sopraggiunti impedimenti del volontario;             
f) l'indicazione dei criteri di rimborso delle  eventuali spese                 
sostenute dal volontario, riguardanti gli spostamenti, dalla                    
residenza al luogo in cui si svolge l'attivita' di volontariato e le            
spese direttamente connesse a quest'ultima;                                     
g) le modalita' per determinare la riconoscibilita' del volontario              
come tale da parte dell'utenza.                                                 
Detto regolamento puo' ricomprendere tutte le attivita' aperte a                
rapporti con il volontariato singolo, ovvero attivita' singole e                
specifiche.                                                                     
All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra gli               
enti di cui al paragrafo 2 e singoli volontari, questi e i dirigenti            
pubblici preposti  sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi                 
riguardanti:                                                                    
a. per gli Enti pubblici                                                        
a.1. la definizione delle modalita' e dei tempi di realizzazione dei            
progetti a cui partecipano i volontari, considerato che e'                      
connaturato al volontariato singolo il carattere contingente                    
dell'intervento;                                                                
a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono           
in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;                       
a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra              
l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attivita' da questi           
svolte;                                                                         
a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro             
il rischio di infortuni e malattia connesso allo svolgimento delle              
attivita', ovvero per la responsabilita' civile verso terzi;                    
a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente                
sostenute per l'attivita' prestata, secondo i criteri fissati dal               
regolamento di cui sopra;                                                       
b. per i volontari                                                              
b.1. la dichiarazione che le attivita' vengono svolte esclusivamente            
per fini di solidarieta', sono gratuite senza alcun carattere di                
prestazione lavorativa dipendente o professionale;                              
b.2. l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi               
impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili           
pubblici, assicurando l'adeguata continuita' dell'intervento per il             
periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche                
concordate;                                                                     
b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e             
delle persone a favore delle quali svolgono l'attivita'.                        
opportuno che gli enti di cui al paragrafo 2 istituiscano appositi              
elenchi nei quali sono iscritte, su loro richiesta, le persone di               
eta' superiore ai 18 anni che intendono svolgere attivita' di                   
volontariato secondo le finalita' di cui alla presente direttiva,               
residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio della                  
regione Emilia-Romagna.                                                         
I suddetti enti sono tenuti a divulgare l'avvenuta istituzione degli            
elenchi di cui sopra nelle forme  ritenute piu' idonee ad assicurare            
la massima informazione.                                                        
Gli stessi enti sono inoltre tenuti a rendere nota l'esistenza delle            
organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione                
sociale e delle  cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri           
ed albi regionali, affinche' i volontari possano liberamente e                  
consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione              
con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma                     
associata.                                                                      
Le persone che gia' operano in modo non occasionale come aderenti               
volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di                
promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali,           
previa iscrizione negli elenchi di cui sopra possono collaborare con            
le pubbliche istituzioni esclusivamente in ordine ad attivita' che              
non siano attinenti alle attivita' istituzionali dell'organizzazione            
o dell'assocazione di appartenenza.                                             
Negli elenchi istituiti debbono essere indicati in via minimale:                
a) le generalita' complete del volontario;                                      
b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in                
ordine alle attivita' per le quali il volontario intenda collaborare            
con la pubblica istituzione interessata e la disponibilita' in                  
termini di tempo;                                                               
c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del                 
volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i             
titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento               
negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le                  
dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di            
iscrizione.                                                                     
I volontari sono cancellati dagli elenchi:                                      
a) per loro espressa rinuncia;                                                  
b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie            
per l'iscrizione;                                                               
c) per gravi negligenze nello svolgimento delle  attivita',                     
risultanti da comunicazione scritta da  parte dell'istituzione                  
pubblica interessata o da parte  degli utenti delle prestazioni;                
d) per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere attivita' per le              
quali avevano dichiarato disponibilita'.                                        
Gli elenchi istituiti dagli enti di cui al paragrafo  2 possono                 
essere liberamente consultati dai cittadini che, per necessita',                
volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un             
singolo volontario.                                                             
I cittadini debbono essere adeguatamente informati che gli enti                 
tenutari degli elenchi non sono responsabili di mancanza,                       
inadempienza o danni causati dal volontario prestatore dell'attivita'           
assistenziale, ne' assumono automaticamente a proprio carico alcun              
onere per rimborso spese derivanti da detta attivita'.                          
Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che               
ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo                 
volontario non e' in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso           
spese al volontario stesso, gli enti di cui sopra possono intervenire           
con un sostegno economico a favore dell'utente.                                 
5. Modalita' per le prestazioni di attivita' di volontariato                    
Per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo           
spontaneo e gratuito del singolo volontario in una logica di                    
complementarieta' e non di mera sostituzione degli operatori                    
pubblici.                                                                       
L'attivita' dei singoli volontari non puo' essere retribuita in alcun           
modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari puo' essere corrisposto             
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per                   
l'attivita' prestata. Al fine del rimborso dette spese devono essere            
adeguatamente documentate.                                                      
Al singolo volontario compete in ogni caso la copertura assicurativa            
contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento             
della propria attivita', nonche' per la responsabilita' civile verso            
terzi.                                                                          
I rimborsi di cui al secondo capoverso e gli oneri derivanti dalla              
copertura assicurativa di cui al precedente capoverso sono a carico             
dell'istituzione pubblica che  si avvale dell'opera del singolo                 
volontario.                                                                     
Lo svolgimento di attivita' di volontariato non puo' essere                     
considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico                 
impiego di qualsiasi natura.                                                    
L'intervento dei volontari deve essere rispettoso dei diritti e della           
dignita' degli utenti.                                                          
ALLEGATO "B"                                                                    
Schema di regolamento tipo per i rapporti di collaborazione tra                 
istituzioni pubbliche e singoli volontari per lo svolgimento di                 
attivita' solidaristiche promosse dalle stesse istituzioni                      
Art. 1                                                                          
1. Il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . (o altra istituzione)             
volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attivita'                  
solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria             
competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli                
iscritti nell'apposito elenco istituito con atto . . . . . . . . ,              
secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta                    
regionale  n.. . . . . . del . . . . . . . . . . . .                            
2. Le attivita' solidaristiche di cui al comma precedente sono cosi'            
di seguito individuate:                                                         
Nota: (a solo titolo esemplificativo si indicano alcune attivita' per           
cui si ritiene possibile l'attivazione di forme di rapporto con                 
singoli volontari):                                                             
- assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con                   
particolare riferimento agli anziani e ai portatori d'handicap);                
- assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture                   
residenziali e semiresidenziali (con particolare riferimento agli               
anziani e ai portatori d'handicap);                                             
- assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane;               
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata            
e uscita studenti;                                                              
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale              
per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;             
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di  opere di valore                  
architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a               
carattere  sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc.                    
Art. 2                                                                          
1. L'Amministrazione  non puo' in alcun modo avvalersi di volontari             
singoli per attivita' che possono comportare rischi di particolare              
gravita' (elencare dette attivita' qualora fossero individuabili).              
Art. 3                                                                          
1. L'Amministrazione puo' avvalersi di volontari singoli per le                 
attivita' di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con            
organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale,           
o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi                  
regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per               
loro indisponibilita', o per mancata attinenza dell'attivita' svolta            
dagli stessi rispetto alle attivita' oggetto del rapporto.                      
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non puo'                   
comportare la soppressione di posti in pianta organica, ne' la                  
rinuncia alla copertura di posti vacanti, ne' pregiudicare il                   
rispetto della normativa vigente in materia di collocamento                     
obbligatorio di categorie protette.                                             
Art. 4                                                                          
1. I volontari singoli che operano in collaborazione con                        
l'Amministrazione per una o piu' delle attivita' di cui all'art. 1 si           
coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione           
stessa come responsabile, al quale compete:                                     
a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che           
i volontari inseriti nelle attivita' siano in possesso delle                    
necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneita'                    
psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle                   
specifiche attivita';                                                           
b. vigilare sullo svolgimento delle attivita', avendo cura di                   
verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignita' e le               
opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attivita' stesse e            
che queste ultime vengano svolte con modalita' tecnicamente corrette            
e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche  di                
settore;                                                                        
c. verificare i risultati delle attivita'  attraverso . . . . . . . .           
. . . . . . (specificare: incontri periodici;  visite sul  posto e              
colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente).                       
2. All'inizio delle attivita' il responsabile predispone di comune              
accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi                  
operativi - per la realizzazione delle attivita' stesse.                        
Art. 5                                                                          
1. Qualora le attivita' di cui all'art. 1 richiedessero competenze              
particolari e specifiche diverse da quelle gia' in possesso dei                 
volontari singoli impiegati, la Amministrazione si impegna a fornire            
occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento             
ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attivita', secondo            
modalita' da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a           
partecipare alle iniziative di cui sopra. Per la attivita' di . . . .           
. . . . . . . . . . . la comunicazione di cui sopra deve essere                 
preventiva, esclusa solo l'ipotesi di imprevedibilita'.                         
Art. 6                                                                          
1. I volontari devono impegnarsi affinche' le attivita' programmate             
siano rese con continuita' per il periodo preventivamente concordato.           
I volontari devono  impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione           
al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che,           
per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento                
delle attivita'.                                                                
Art. 7                                                                          
1. L'Amministrazione e' tenuta a comunicare immediatamente ai                   
volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle                
attivita', nonche' a comunicare tempestivamente ogni evento che possa           
incidere sul rapporto di collaborazione.                                        
2. L'Amministrazione e' tenuta a garantire che i volontari inseriti             
nelle attivita' siano coperti da assicurazione contro infortuni,                
malattie connesse allo svolgimento dell'attivita' stesse e per la               
responsabilita' civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla                   
copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.                      
Art. 8                                                                          
1. Per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in             
modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di               
complementarieta' e non di mera sostituzione degli operatori                    
pubblici.                                                                       
2. L'attivita' dei singoli volontari non puo' essere retribuita in              
alcun modo nemmeno dal beneficiario.  L'Amministrazione si impegna              
pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese            
effettivamente  sostenute, direttamente connesse all'attivita'                  
prestata ed oggettivamente necessarie.                                          
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente                 
documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come             
ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla             
residenza al luogo dove si svolge l'attivita' di volontariato)                  
saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata           
dal volontario richiedente il rimborso.                                         
Nota: (si crede opportuno ricordare che ai fini fiscali il "rimborso            
spese" non documentato e' comunque considerato come corrispettivo di            
una prestazione, quindi assoggettato ad imposta).                               
Art. 9                                                                          
1. I singoli volontari impiegati in attivita' solidaristiche in                 
collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura            
dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che,                  
portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilita'             
degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della                    
cittadinanza.                                                                   
Art. 10                                                                         
1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari             
l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni            
di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei                  
rispettivi registri ed albi regionali, affinche' gli stessi volontari           
possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare                   
rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni                         
singolarmente, ovvero in forma associata.                                       
2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere  ogni possibile            
momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i            
volontari singoli, affinche' questi ultimi possano accogliere le                
complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.               
3. L'Amministrazione puo' avvalersi di persone iscritte nell'elenco             
di cui all'art. 1 che gia' operano in modo non occasionale come                 
aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di                       
associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o           
albi regionali,  esclusivamente in ordine ad attivita' che non siano            
attinenti alle attivita' istituzionali delle organizzazioni, o delle            
associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.                            
Art. 11                                                                         
1. Lo svolgimento di attivita' di volontariato presso                           
l'Amministrazione non puo' essere considerato titolo ai fini                    
dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.               
Art. 12                                                                         
1. L'elenco di cui all'art. 1 istituito con atto . . . . . . . puo'             
essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessita',                
volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un             
singolo volontario.                                                             
2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che                       
l'Amministrazione non e' responsabile di mancanze, inadempienze o               
danni causati dal volontario prestatore dell'attivita' assistenziale,           
ne' assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso            
spese derivanti da detta attivita'.                                             
3. Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che            
ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo                 
volontario non e' in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso           
spese al volontario stesso, l'Amministrazione puo' intervenire con un           
sostegno economico a favore dell'utente.                                        
Art. 13                                                                         
1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra               
l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici            
preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:              
a. per l'Amministrazione                                                        
a.1. la definizione delle modalita' e dei tempi di realizzazione dei            
progetti a cui  partecipano i volontari, considerato che e'                     
connaturato al volontariato  singolo il carattere contingente                   
dell'intervento;                                                                
a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono           
in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;                       
a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra              
l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attivita' da questi           
svolte;                                                                         
a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro             
il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle              
attivita', ovvero per la responsabilita' civile verso terzi;                    
a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari la spese effettivamente                
sostenute per l'attivita' prestata, secondo i criteri fissati dal               
presente regolamento;                                                           
b. per i volontari                                                              
b.1. la dichiarazione che le attivita' vengono svolte esclusivamente            
per fini di solidarieta', sono gratuite senza alcun carattere di                
prestazione lavorativa dipendente o professionale;                              
b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i              
responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati                      
dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuita'                         
dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo                    
disponibili alle verifiche concordate;                                          
b.3. la dichiarazione di operare nel pieno  rispetto dell'ambiente e            
delle persone e favore delle quali svolgono l'attivita'.                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina