DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1998, n. 715
L.R. 4 marzo 1998, n. 7. Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di promozione e di commercializzazione turistica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 concernente "Organizzazione
turistica regionale - Interventi per la promozione e la
commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n.28" ed in
particolare l'art. 5 e l'art. 19;
considerato che occorre fornire con urgenza ai soggetti pubblici e
privati inseriti nella nuova organizzazione di cui alla nuova L.R.
7/98 le indicazioni occorrenti per assicurare gli atti programmatici
ed i finanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1999;
vista la proposta di direttive ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/98
elaborata dal competente Assessorato regionale al Turismo, sui
contenuti della quale sono state effettuate consultazioni con le
Amministrazioni provinciali e con le rappresentanze di categoria
degli operatori turistici privati;
preso atto che tali direttive vengono emanate ai sensi dell'art. 19
della L.R. 7/98 nelle more della definizione del Programma poliennale
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione
turistica di cui all'art. 5, secondo comma della citata legge
regionale, e pertanto si fa riserva di procedere a modifiche ed
aggiornamenti per gli esercizi successivi al 1999, a seguito della
emanazione da parte del Consiglio regionale del Programma poliennale
suddetto;
preso atto che le direttive oggetto della presente deliberazione,
allegate quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, si riferiscono in particolare alle attivita'
dell'Agenzia regionale per il turismo, alle attivita' delle Unioni di
prodotto ed alle attivita' di carattere provinciale e locale;
preso atto che si provvedera' con successivi atti a disciplinare:
- le modalita' per il funzionamento del Sistema informativo turistico
regionale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma della L.R. 7/98;
- le modalita' organizzative dell'Osservatorio regionale sul turismo,
di cui all'art. 2 della citata L.R. 7/98;
- i rapporti della Regione con l'APT Servizi Srl ai sensi dell'art.
12 della L.R. 7/98;
- l'incentivazione di cui all'art. 14, comma 4, della citata L.R.
7/98;
dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio
Turismo e Qualita' delle aree turistiche, dott. Stefano Vannini, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92 e della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
dato altresi' atto del parere favorevole in ordine alla legittimita'
della medesima deliberazione, reso dal Direttore generale dell'Area
Cultura e Turismo, dott. Alessandro Chili, ai sensi del citato
articolo di legge e della suddetta deliberazione della Giunta
regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale al Turismo,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7,
le "Direttive per l'attuazione degli interventi regionali per la
promozione e la commercializzazione turistica" che in allegato
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Articoli 5 e 19 della L.R. n. 7 in data 4 marzo 1998 - Direttive per
la attuazione degli interventi regionali per la promozione e la
commercializzazione turistica
I N D I C E
TITOLO I PREMESSA TITOLO II ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTIVITA' DI
COMMERCIALIZZAZIONE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
- CAPO 1 - Il Piano annuale delle azioni di carattere generale
- Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale per il
turismo
- Paragrafo 2 - Gestione
- CAPO 2 - Le Unioni di prodotto
- Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni
- Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi ai
progetti di promozione e di marketing di prodotto
- Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati, aderenti alle Unioni
TITOLO III ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE
- CAPO 1 - Programmi turistici di promozione locale
- CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione
- CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'
inserite nei Programmi turistici di promozione locale delle Province
TITOLO IV PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO
OVVERO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE
TITOLO I
PREMESSA
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del
"Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata
legge.
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.
Puo' prevedersi un aggiornamento delle presenti direttive a seguito
della emanazione del Programma poliennale da parte del Consiglio
regionale ed a seguito della definizione, previa consultazione e
concertazione con i diversi soggetti interessati, delle linee
strategiche degli interventi della Regione, degli Enti locali ed
istituzionali e delle Unioni di prodotto, in materia di promozione e
di commercializzazione turistica.
TITOLO II
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
ED ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
CAPO 1
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale
Paragrafo 1
Adempimenti procedurali
dell'Agenzia regionale per il turismo
La determinazione del Comitato di concertazione dell'Agenzia
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni
dall'adozione dell'atto.
Il Direttore stesso provvede inoltre a trasmettere tempestivamente
alla Regione le determinazioni attinenti le altre funzioni svolte
dall'Agenzia.
Il Piano annuale per il 1999 costituisce punto di riferimento
propedeutico al successivo iter procedurale per le domande dei
soggetti attuatori e per i provvedimenti regionali di cofinanziamento
nonche' per gli incarichi all'APT Servizi Srl.
Risulta pertanto necessario che l'Agenzia regionale per il turismo
adotti il Piano annuale entro i primi giorni del mese di luglio 1998,
al fine di consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il
mese stesso.
A regime il Piano annuale sara' adottato dall'Agenzia entro il mese
di maggio ed approvato dalla Giunta regionale entro il successivo
mese di giugno.
Paragrafo 2
Gestione
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con
provvedimento della Giunta regionale, e' trasmesso tempestivamente
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione
del Piano annuale, le proprie proposte contenenti la progettazione
esecutiva con la individuazione delle azioni, degli strumenti ed i
tempi di attuazione nonche' dei relativi budget di previsione per
aggregati di tipologie di spesa.
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta regionale dispone la
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Responsabile del
Servizio competente in materia di turismo.
CAPO 2
Le Unioni di prodotto
Paragrafo 1
Riconoscimento delle Unioni
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei
soci fondatori.
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme
dello statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che
l'Unione ritenga di produrre.
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.
La Giunta regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2
dell'art. 13 della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
I legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il mese di
agosto di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro rappresentanti,
nonche' eventuali modifiche statutarie.
Paragrafo 2
Programmi delle Unioni di prodotto
relativi ai progetti di promozione e di marketing di prodotto
1. Presentazione delle domande
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve
presentare, all'APT Servizi Srl, dall'1 luglio al 31 agosto dell'anno
antecedente quello di riferimento, la domanda ai fini del
cofinanziamento regionale ai sensi dell'art. 13, quinto comma,
lettera a). Per il solo anno 1999, la domanda dovra' essere
presentata dall'1 agosto al 30 settembre 1998.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Unione di prodotto e corredata dal programma annuale dell'Unione
stessa, indicante i singoli progetti di promozione e di marketing di
prodotto concordati dai soggetti pubblici e dai soggetti privati
aderenti all'Unione e da essa proposti per il cofinanziamento
regionale.
Il programma deve indicare per ciascun progetto il soggetto
responsabile dell'attuazione che rappresenta l'Unione per la
realizzazione del progetto stesso.
Ogni singolo progetto deve essere allegato alla domanda inviata
all'APT Servizi Srl e deve contenere una relazione generale ed essere
corredata da una scheda tecnica di sintesi per evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;
- il preventivo di spesa, articolato per tipologie e corredato dal
piano finanziario;
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e della
Unione Europea.
2. Elementi per l'ammissibilita' dei progetti
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto
principalmente a premiare le azioni congiunte dei soggetti pubblici,
concordate anche con i soggetti privati aderenti alle Unioni,
suscettibili di rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed
ottimizzare le risorse disponibili in una logica di concertazione e
di condivisione degli obiettivi.
Spese non ammissibili a cofinanziamento:
- le spese di carattere generale e di eventuale personale per il
funzionamento dell'Unione di prodotto;
- le iniziative promozionali di sola incentivazione;
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e
prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna in misura
quantitativamente superiore al 30% dell'intero progetto;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai work shops dei
rappresentanti e del personale dei soggetti pubblici, partecipanti
all'Unione.
Saranno tuttavia ritenute ammissibili:
- la produzione e la spedizione di cataloghi e altro materiale
finalizzata alla realizzazione del progetto;
- una quota in misura non eccedente il 10% sul costo del progetto
quale riconoscimento forfettario di spese generali per la gestione
dell'iniziativa;
- una quota in misura non eccedente il 15% sul costo del progetto per
spese di progettazione, documentate.
3. Limiti di spesa e dei cofinanziamenti
Ai fini della ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti
di promozione e marketing di prodotto, concordati dai soggetti
pubblici e privati aderenti all'Unione relativa al comparto "Mare e
Costa adriatica", non potranno essere di importo unitario inferiore a
Lire 100 milioni; i progetti concordati dai soggetti aderenti alle
Unioni relative ai restanti comparti non potranno essere di importo
unitario inferiore a Lire 50 milioni.
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione
ordinarie, le spese per il personale ordinariamente impegnato negli
Enti.
I cofinanziamenti regionali potranno essere concessi in misura fino
al 50% della spesa complessiva ammissibile, risultante dal progetto
per l'Unione relativa al comparto "Mare e Costa adriatica", nonche'
in misura fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante
dal progetto, per le Unioni relative ai comparti piu' deboli cioe'
quelli relativi all'"Appennino", alle "Terme e benessere" ed alle
"Citta' d'arte, cultura e affari".
L'importo del cofinanziamento regionale non potra' comunque superare
la somma di Lire 500 milioni per ciascun progetto.
4. Modalita' procedurali
L'istruttoria tecnica dei programmi delle Unioni viene effettuata
dall'APT Servizi Srl nel contesto delle attivita' di supporto tecnico
a favore della Regione, disciplinate dalla convenzione quadro di
durata poliennale di cui all'art. 12 della L.R. 7/98.
Tale istruttoria tecnica e' effettuata dall'APT Servizi Srl
avvalendosi di un proprio apposito Gruppo tecnico di valutazione il
quale procedera' alla valutazione dei singoli progetti sulla base dei
seguenti elementi:
1) qualita' e congruita' del progetto tenendo conto della
economicita' ed incisivita' dell'intervento, della qualita' delle
azioni e della relativa efficacia, della coerenza intrinseca delle
azioni e degli strumenti previsti, rispetto agli obiettivi del
progetto;
2) coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste
dal progetto con le linee della programmazione regionale per l'anno
di riferimento.
Il suddetto Gruppo tecnico di valutazione potra' sentire il
rappresentante dell'Unione per eventuali chiarimenti.
Ai fini della valutazione l'APT Servizi Srl predetermina una griglia
di punteggi individuando, per ciascuno degli elementi sopra indicati,
il valore ponderale dei diversi fattori che lo costituiscono. Tale
griglia dovra' prevedere una misura prevalente dei punteggi
attribuibili per l'elemento "qualita' e congruita'".La Giunta
regionale entro il mese di giugno dell'anno antecedente quello di
riferimento determina la ripartizione dei budget tra le diverse
Unioni, sulla base della disponibilita' finanziaria del bilancio
della Regione per l'esercizio in corso, ovvero sulla base degli
stanziamenti del bilancio poliennale, garantendo un budget minimo per
ciascuna Unione.
Entro il mese successivo dal ricevimento del programma di ogni
singola Unione, l'APT Servizi Srl invia alla Regione le schede
tecniche relative alla valutazione dei progetti effettuate dal
suddetto Gruppo tecnico, unitamente ai relativi elenchi (uno per
ciascun programma delle diverse Unioni) dei progetti stessi, ordinati
sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto in
relazione agli elementi sopracitati.
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro i
successivi 45 giorni, ad approvare il piano di cofinanziamento, per
l'anno di riferimento, dei programmi delle Unioni e stabilisce i
budget definitivi assegnati ai programmi di ciascuna Unione sulla
base dei punteggi ottenuti nella valutazione tecnica, graduando i
cofinanziamenti ai singoli progetti contenuti nei programmi stessi,
entro i limiti di spesa e di importo indicati al precedente punto 3,
in relazione alla disponibilita' del bilancio regionale. Nel caso in
cui in relazione ai progetti presentati dall'APT Servizi Srl, a
qualche Unione non possa essere attribuito il budget minimo previsto,
ovvero nel caso in cui la consistenza del budget previsto non
consenta il finanziamento di tutti i progetti facenti parte del
programma di qualche Unione, la Giunta regionale provvedera' alla
determinazione dei budget da assegnare a ciascuna Unione, sentiti i
legali rappresentanti delle Unioni interessate.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone la
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi Srl per la
gestione dei cofinanziamenti dei programmi delle Unioni relativi
all'anno di riferimento, autorizzandone la sottoscrizione da parte
del Responsabile del Servizio competente in materia di turismo.
La medesima deliberazione stabilisce l'impegno del complessivo budget
da trasferire all'APT Servizi Srl per la gestione e la liquidazione
dei cofinanziamenti regionali, nonche' le modalita' relative agli
acconti e alle rendicontazioni da richiedere alle singole Unioni ai
fini della erogazione dei cofinanziamenti ai programmi. A tali fini
ciascun progetto, inserito nel rispettivo programma di Unione si
intendera' realizzato se viene speso almeno il 60% dell'importo
complessivo del progetto stesso e, comunque, per l'importo del limite
minimo previsto per l'ammissibilita', sempre che lo stralcio
funzionale realizzato venga considerato dall'APT Servizi Srl congruo
ed efficace.
La rendicontazione finale deve essere sottoscritta e certificata dal
legale rappresentante dell'Unione.
Paragrafo 3
Progetti dei soggetti privati, aderenti alle Unioni
1) Presentazione delle domande
Ciascun soggetto attuatore dei progetti di promo-commercializzazione
e di commercializzazione, deve presentare all'APT Servizi Srl la
domanda, ai fini del cofinanziamento regionale ai sensi dell'art. 13,
quinto comma, lettera b) della L.R. 7/98, dall'1 agosto al 30
settembre dell'anno antecedente quello di riferimento. Per il solo
anno 1999, la domanda dovra' essere presentata dall'1 settembre al 31
ottobre 1998.
La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto responsabile
dell'attuazione e della realizzazione del progetto, beneficiario del
richiesto cofinanziamento regionale e dal rappresentante del socio
dell'Unione, nel caso di aggregazione e/o club di prodotto; dovra'
contenere inoltre le autocertificazioni relative all'appartenenza
all'Unione ed alla responsabilita' del progetto, anche nel caso di
azioni congiunte.
Tale soggetto responsabile, persona fisica o giuridica, deve essere
descritto con tutti i dati identificativi ed anagrafici.
Alla domanda e' allegato il progetto il quale dovra' contenere una
relazione generale e dovra' essere corredata da una scheda tecnica di
sintesi per evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati ed i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate, distinte almeno per tipologie di strumenti e
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal
piano finanziario;
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
2) Elementi per l'ammissibilita' delle domande
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto
principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori privati
suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di
concertazione e condivisione degli obiettivi.
Spese non ammissibili a cofinanziamento:
- le iniziative di sola incentivazione;
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di
materiale cartaceo di carattere generale;
- le iniziative prodotte dal soggetto proponente che contengano la
commercializzazione di prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna
in misura quantitativamente superiore al 30% dell'intero progetto;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai work shops del
rappresentante e del personale delle imprese.
Saranno tuttavia ritenute ammissibili:
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla
realizzazione del progetto di commercializzazione ammissibile
(pacchetti, confidential, ecc.);
- una quota in misura non eccedente il 10% sul costo del progetto
quale riconoscimento forfettario di spese generali per la gestione
dell'iniziativa, comunque documentabili;
- una quota in misura non eccedente il 15% sul costo del progetto per
spese di progettazione, documentate.
3) Limiti di spesa e dei cofinanziamenti
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti
promossi dai soggetti privati aderenti all'Unione relativa al
comparto "Mare e Costa adriatica" non potranno essere di importo
unitario inferiore a Lire 80 milioni; i progetti promossi dai
soggetti privati aderenti alle altre Unioni non potranno essere di
importo unitario inferiore a Lire 40 milioni.
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione
ordinarie, le spese per il personale ordinariamente impegnato
nell'impresa.
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura non
inferiore al 20% e non superiore al 35% della spesa complessiva
ammissibile, risultante dal progetto.
Tale misura puo' essere aumentata fino ad un massimo del 5% per
progetti di qualita' concernenti la commercializzazione integrata di
prodotti e servizi del ricettivo e dell'extraricettivo.
Puo' essere concessa una ulteriore quota di cofinanziamento
regionale, aggiuntiva alle quote precedenti, in misura massima del
10% della spesa complessiva ammissibile per i progetti di
commercializzazione che risultino funzionalmente collegati ad un
progetto di promozione realizzato dall'Unione di appartenenza o
relativi ai comparti economicamente piu' deboli, cioe' quelli
relativi all'"Appennino", alle "Terme e benessere" ed alle "Citta'
d'arte, cultura e affari".
L'importo del cofinanziamento regionale non puo' comunque superare la
somma di Lire 300 milioni per ciascun progetto e/o per ciascun
soggetto attuatore.
4) Modalita' procedurali
L'istruttoria tecnica dei progetti di commercializzazione e di
promo-commercializzazione finalizzata alla vendita, e' effettuata
dall'APT Servizi Srl, nel contesto delle attivita' di supporto
tecnico a favore della Regione, disciplinate dalla convenzione quadro
di durata poliennale di cui all'art. 12 della L.R. 7/98.Tale
istruttoria tecnica e' effettuata dall'APT Servizi Srl avvalendosi di
un proprio apposito Gruppo tecnico di valutazione il quale procedera'
alla valutazione dei singoli progetti sulla base dei seguenti
elementi:
1) qualita' e congruita' del progetto tenendo conto della
produttivita' economica dell'intervento misurato in termini di
rapporto costi/benefici, della precisa individuazione dei target, dei
mercati e dei prodotti oggetto dell'intervento, della qualita' delle
azioni e della relativa efficacia, della coerenza intrinseca delle
azioni e degli strumenti previsti, rispetto agli obiettivi del
progetto;
2) coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste
dal progetto con le linee della programmazione regionale;
3) effettivo collegamento del progetto a singole iniziative ed azioni
previste nel programma dell'Unione di appartenenza del soggetto
proponente, relativo ai progetti di promozione e di marketing di
prodotto.
Il suddetto Gruppo tecnico di valutazione potra' sentire i soggetti
attuatori per eventuali chiarimenti.
Ai fini della valutazione l'APT Servizi Srl predetermina una griglia
di punteggi individuando, per ciascuno degli elementi sopra indicati,
il valore ponderale dei diversi fattori che lo costituiscono. Tale
griglia dovra' prevedere una misura prevalente dei punteggi
attribuibili per l'elemento "qualita' e congruita'", nonche' una
rilevante quota di punteggi attribuibili all'elemento relativo al
"collegamento" dei progetti pubblici e privati.
Entro il mese successivo alla scadenza del termine per la
presentazione dei progetti, l'APT Servizi Srl, invia alla Regione le
schede tecniche relative alla valutazione dei progetti effettuata dal
suddetto Gruppo tecnico, unitamente a quattro elenchi (uno per
ciascun comparto) dei progetti stessi, ordinati sulla base del
punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto in relazione agli
elementi sopra citati.
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro i
successivi 45 giorni, ad approvare il piano di cofinanziamento, per
l'anno di riferimento, dei progetti di commercializzazione e di
promo-commercializzazione finalizzata alla vendita.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone la
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi Srl per la
gestione dei cofinanziamenti dei progetti di commercializzazione
relativi all'anno di riferimento, autorizzandone la sottoscrizione da
parte del Responsabile del Servizio competente in materia di turismo.
La Giunta regionale predispone il suddetto piano di cofinanziamento
garantendo un budget minimo per ciascun comparto, qualora vi siano
progetti ammissibili, e stabilisce i cofinanziamenti ai singoli
progetti sulla base dei punteggi attribuiti, graduandoli entro i
limiti di spesa e di importo indicati al precedente punto 3), in
relazione alle disponibilita' del bilancio regionale.
La medesima deliberazione stabilisce l'impegno del complessivo budget
da trasferire all'APT Servizi Srl per la gestione e la liquidazione
dei cofinanziamenti regionali, nonche' le modalita' relative alle
rendicontazioni da richiedere ai soggetti attuatori ai fini della
erogazione dei cofinanziamenti e quelle relative alle cauzioni
(fidejussioni, polizze assicurative o depositi cauzionali) che
dovranno essere versate, all'APT Servizi Srl da parte di soggetti
beneficiari dei cofinanziamenti, a pena di decadenza dai
cofinanziamenti stessi, a garanzia della realizzazione dei progetti
stessi.
A tali fini il progetto si intendera' realizzato se viene speso
almeno il 60% dell'importo complessivo del progetto stesso e,
comunque, per l'importo del limite minimo previsto per
l'ammissibilita', sempre che lo stralcio funzionale realizzato venga
considerato dall'APT Servizi Srl congruo ed efficace.
L'APT Servizi Srl effettua la gestione e la liquidazione dei
cofinanziamenti regionali provvedendo ad acquisire tutte le
documentazioni e le certificazioni occorrenti secondo la vigente
legislazione statale ai fini della erogazione di fondi pubblici a
favore di soggetti privati.
TITOLO III
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE
CAPO 1
Programmi turistici di promozione locale
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti
attuatori indicati all'art. 6, secondo comma della L.R. 7/98.
Il Programma provinciale deve essere articolato in ambiti di
attivita' ed essere distinto nei seguenti due filoni fondamentali:
1) Servizi turistici di base dei Comuni. Tale filone comprende
l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento turistico. Assume
particolare rilevanza in questo contesto il funzionamento dei servizi
di accoglienza ed informazione ai turisti.
2) Iniziative di promozione turistica di interesse locale. In questo
ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono realizzate
dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di qualita'
dei servizi e dei prodotti turistici locali, presenti nel territorio
provinciale.
CAPO 2
Criteri generali per la ripartizione
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi
turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun
vincolo per la definitiva destinazione tra i due filoni di attivita',
indicati al precedente Capo 1), che sara' effettuata da ciascuna
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai
fini di favorire i processi di collaborazione tra gli operatori
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione
entro 15 giorni dalla adozione del progetto di legge concernente il
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio di riferimento.
La Giunta regionale, nella prima fase di applicazione della L.R.
7/98, dispone la ripartizione della disponibilita' prevista nel
bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i seguenti criteri:
la disponibilita' sara' suddivisa in due quote:
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene
ripartita in parti uguali fra le Province;
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 2728/97).
La Giunta regionale puo' disporre - a seguito della approvazione
della legge regionale concernente il bilancio di previsione per
l'esercizio di competenza - l'utilizzazione di eventuali maggiori
disponibilita' che risultassero nell'apposito capitolo, per
iniziative di carattere straordinario.
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.
CAPO 3
Modalita' procedurali per il finanziamento
delle attivita' inserite nei Programmi turistici
di promozione locale delle Province
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per
stabilire in via preventiva le linee strategiche e programmatiche per
l'esercizio di riferimento, nonche' le modalita' per definire il
Programma stesso.
Le Province presentano alla Regione, entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi
turistici di promozione locale, contenenti, oltre alle linee
strategiche annuali delle politiche provinciali, anche i progetti
considerati ammissibili al contributo, distinti nei due citati filoni
di attivita'.
Ai Programmi turistici di promozione locale devono essere allegate le
schede tecniche contenenti gli elementi identificativi dei singoli
progetti.
Eventuali provvedimenti di modifica o aggiornamento del Programma
turistico di promozionale locale, potranno essere adottati nel corso
dell'esercizio di riferimento per l'utilizzo di economie accertate
nel corso dell'attuazione del Programma stesso e dovranno essere
trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, per opportuna conoscenza,
entro 15 giorni dalla adozione.
Sulla base del provvedimento regionale di ripartizione di cui al
precedente Capo 2) e del proprio Programma turistico di promozione
locale, ciascuna Provincia adotta i propri atti di impegno per la
utilizzazione del budget regionale attribuito.
Ogni atto di impegno dovra' contenere:
- la identificazione dei soggetti beneficiari del finanziamento;
- l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Provincia a ciascun
progetto;
- eventuali modalita' per la gestione dei finanziamenti;
- le modalita' procedurali ed i contenuti delle documentazioni e
delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti nonche' i
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse,
a pena della revoca dei contributi da parte della Provincia.
Ciascun provvedimento dovra' essere trasmesso alla Regione entro 15
giorni dalla adozione.
Il Direttore generale competente in materia di turismo, a seguito
dell'entrata in vigore del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario di riferimento e sulla base dei citati provvedimenti
delle Province, provvede con proprie determinazioni ad assegnare in
via definitiva a ciascuna Provincia ed impegnare sul bilancio
regionale di competenza il finanziamento regionale per il Programma
di promozione turistica locale.
Con i medesimi atti di assegnazione, il citato Direttore generale
procede anche alla liquidazione a favore di ciascuna Provincia di un
acconto fino al 50% dell'intero finanziamento assegnato in via
definitiva e fornisce indicazioni e stabilisce termini per la
documentazione consuntiva da presentarsi da parte delle Province ai
fini delle liquidazioni dei saldi.
TITOLO IV
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE
STRAORDINARIO OVVERO NUOVE INIZIATIVE
RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE
Il bilancio della Regione Emilia-Romagna prevedera' la disponibilita'
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,
procedurali e gestionali;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.