REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1998, n. 715

L.R. 4 marzo 1998, n. 7. Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di promozione e di commercializzazione turistica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 concernente "Organizzazione                    
turistica regionale - Interventi per la promozione e la                         
commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5             
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e           
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,  n.28" ed in                     
particolare l'art. 5 e l'art. 19;                                               
considerato che occorre fornire con urgenza ai soggetti pubblici e              
privati inseriti nella nuova organizzazione di cui alla nuova L.R.              
7/98 le indicazioni occorrenti per assicurare gli atti programmatici            
ed i finanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1999;                   
vista la proposta di direttive ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/98            
elaborata dal competente Assessorato regionale al Turismo, sui                  
contenuti della quale sono state effettuate consultazioni con le                
Amministrazioni provinciali e con le rappresentanze di categoria                
degli operatori turistici privati;                                              
preso atto che tali direttive vengono emanate ai sensi dell'art. 19             
della L.R. 7/98 nelle more della definizione del Programma poliennale           
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione           
turistica di cui all'art. 5, secondo comma della citata legge                   
regionale, e pertanto si fa riserva di procedere a modifiche ed                 
aggiornamenti per gli esercizi successivi al 1999, a seguito della              
emanazione da parte del Consiglio regionale del Programma poliennale            
suddetto;                                                                       
preso atto che le direttive oggetto della presente deliberazione,               
allegate quale parte integrante e sostanziale al presente                       
provvedimento, si riferiscono in particolare alle attivita'                     
dell'Agenzia regionale per il turismo, alle attivita' delle Unioni di           
prodotto ed alle attivita' di carattere provinciale e locale;                   
preso atto che si provvedera' con successivi atti a disciplinare:               
- le modalita' per il funzionamento del Sistema informativo turistico           
regionale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma della L.R. 7/98;                 
- le modalita' organizzative dell'Osservatorio regionale sul turismo,           
di cui all'art. 2 della citata L.R. 7/98;                                       
- i rapporti della Regione con l'APT Servizi Srl ai sensi dell'art.             
12 della L.R. 7/98;                                                             
- l'incentivazione di cui all'art. 14, comma 4, della citata L.R.               
7/98;                                                                           
dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica              
della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio             
Turismo e Qualita' delle aree turistiche, dott. Stefano Vannini, ai             
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92 e della deliberazione           
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
dato altresi' atto del parere favorevole in ordine alla legittimita'            
della medesima deliberazione, reso dal Direttore generale dell'Area             
Cultura e Turismo, dott. Alessandro Chili, ai sensi del citato                  
articolo di legge e della suddetta deliberazione della Giunta                   
regionale 2541/95;                                                              
su proposta dell'Assessore regionale al Turismo,                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7,           
le "Direttive per l'attuazione degli interventi regionali per la                
promozione e la commercializzazione turistica" che in allegato                  
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.            
Articoli 5 e 19 della L.R. n. 7 in data 4 marzo 1998 - Direttive per            
la attuazione degli interventi regionali per la promozione e la                 
commercializzazione turistica                                                   
I N D I C E                                                                     
TITOLO I PREMESSA TITOLO II ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ATTIVITA' DI             
COMMERCIALIZZAZIONE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                            
- CAPO 1 - Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                  
- Paragrafo 1 - Adempimenti procedurali dell'Agenzia regionale per il           
turismo                                                                         
- Paragrafo 2 - Gestione                                                        
- CAPO 2 - Le Unioni di prodotto                                                
- Paragrafo 1 - Riconoscimento delle Unioni                                     
- Paragrafo 2 - Programmi delle Unioni di prodotto relativi ai                  
progetti di promozione e di marketing di prodotto                               
- Paragrafo 3 - Progetti dei soggetti privati, aderenti alle Unioni             
TITOLO III ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE                          
- CAPO 1 - Programmi turistici di promozione locale                             
- CAPO 2 - Criteri generali per la ripartizione                                 
- CAPO 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'           
inserite nei Programmi turistici di promozione locale delle Province            
TITOLO IV PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE STRAORDINARIO             
OVVERO NUOVE INIZIATIVE RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE           
TITOLO I                                                                        
PREMESSA                                                                        
La presente direttiva viene adottata in sede di prima applicazione              
della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, nelle more della approvazione del                
"Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e            
la commercializzazione turistica", di cui all'art. 5 della citata               
legge.                                                                          
Vengono pertanto fornite le prime indicazioni circa i criteri, le               
procedure, le modalita' ed i termini per tutti gli adempimenti da               
adottarsi da parte dei diversi soggetti previsti dalla citata L.R.              
7/98, al fine di assicurare l'avvio ed il funzionamento della nuova             
organizzazione regionale, gia' dall'esercizio 1999.                             
Puo' prevedersi un aggiornamento delle presenti direttive a seguito             
della emanazione del Programma poliennale da parte del Consiglio                
regionale ed a seguito della definizione, previa consultazione e                
concertazione con i diversi soggetti interessati, delle linee                   
strategiche degli interventi della Regione, degli Enti locali ed                
istituzionali e delle Unioni di prodotto, in materia di promozione e            
di commercializzazione turistica.                                               
TITOLO II                                                                       
ATTIVITA' DI PROMOZIONE                                                         
ED ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE                                             
DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE                                                
CAPO 1                                                                          
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale                             
Paragrafo 1                                                                     
Adempimenti procedurali                                                         
dell'Agenzia regionale per il turismo                                           
La determinazione del Comitato di concertazione dell'Agenzia                    
concernente il Piano annuale e' trasmessa alla Giunta regionale per             
la prevista approvazione, dal Direttore dell'Agenzia entro 15 giorni            
dall'adozione dell'atto.                                                        
Il Direttore stesso provvede inoltre a trasmettere tempestivamente              
alla Regione le determinazioni attinenti le altre funzioni svolte               
dall'Agenzia.                                                                   
Il Piano annuale per il 1999 costituisce punto di riferimento                   
propedeutico al successivo iter procedurale per le domande dei                  
soggetti attuatori e per i provvedimenti regionali di cofinanziamento           
nonche' per gli incarichi all'APT Servizi Srl.                                  
Risulta pertanto necessario che l'Agenzia regionale per il turismo              
adotti il Piano annuale entro i primi giorni del mese di luglio 1998,           
al fine di consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il           
mese stesso.                                                                    
A regime il Piano annuale sara' adottato dall'Agenzia entro il mese             
di maggio ed approvato dalla Giunta regionale entro il successivo               
mese di giugno.                                                                 
Paragrafo 2                                                                     
Gestione                                                                        
Il Piano annuale delle azioni di carattere generale approvato con               
provvedimento della Giunta regionale, e' trasmesso tempestivamente              
alle Unioni di prodotto, alla APT Servizi Srl ed alle Province.                 
L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione           
del Piano annuale, le proprie proposte contenenti la progettazione              
esecutiva con la individuazione delle azioni, degli strumenti ed i              
tempi di attuazione nonche' dei relativi budget di previsione per               
aggregati di tipologie di spesa.                                                
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto             
dall'art. 12 della L.R. 7/98, la Giunta regionale dispone la                    
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la                     
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,               
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Responsabile del                  
Servizio competente in materia di turismo.                                      
CAPO 2                                                                          
Le Unioni di prodotto                                                           
Paragrafo 1                                                                     
Riconoscimento delle Unioni                                                     
La domanda per il riconoscimento regionale deve essere sottoscritta             
dal legale rappresentante dell'Unione e deve contenere l'elenco dei             
soci fondatori.                                                                 
Alla domanda per il riconoscimento deve essere acclusa copia conforme           
dello statuto dell'Unione, nonche' qualsiasi altra documentazione che           
l'Unione ritenga di produrre.                                                   
Per concorrere ai cofinanziamenti regionali per l'anno 1999, la                 
costituzione delle Unioni deve essere approvata da una parte                    
significativa delle Amministrazioni pubbliche che intendono aderire             
alle Unioni stesse, con volonta' espressa almeno con delibera                   
preliminare delle rispettive Giunte entro il 30 giugno 1998.                    
Ai fini della presentazione delle domande di cofinanziamento                    
regionale, le Unioni devono comunque essere regolarmente costituite,            
legalmente rappresentate e riconosciute dalla Regione.                          
La Giunta regionale, con apposito atto e ai sensi del comma 2                   
dell'art. 13 della L.R. 7/98, riconosce le Unioni aventi diritto                
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.                                  
I legali rappresentanti delle Unioni riconosciute dalla Regione,                
hanno l'obbligo di comunicare alla Regione stessa, entro il mese di             
agosto di ciascun anno, l'elenco dei soci e dei loro rappresentanti,            
nonche' eventuali modifiche statutarie.                                         
Paragrafo 2                                                                     
Programmi delle Unioni di prodotto                                              
relativi ai progetti di promozione e di marketing di prodotto                   
1. Presentazione delle domande                                                  
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve                     
presentare, all'APT Servizi Srl, dall'1 luglio al 31 agosto dell'anno           
antecedente quello di riferimento, la domanda ai fini del                       
cofinanziamento regionale ai sensi dell'art. 13, quinto comma,                  
lettera a). Per il solo anno 1999, la domanda dovra' essere                     
presentata dall'1 agosto al 30 settembre 1998.                                  
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante                   
dell'Unione di prodotto e corredata dal programma annuale dell'Unione           
stessa, indicante i singoli progetti di promozione e di marketing di            
prodotto concordati dai soggetti pubblici e dai soggetti privati                
aderenti all'Unione e da essa proposti per il cofinanziamento                   
regionale.                                                                      
Il programma deve indicare per ciascun progetto il soggetto                     
responsabile dell'attuazione che rappresenta l'Unione per la                    
realizzazione del progetto stesso.                                              
Ogni singolo progetto deve essere allegato alla domanda inviata                 
all'APT Servizi Srl e deve contenere una relazione generale ed essere           
corredata da una scheda tecnica di sintesi per evidenziare:                     
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;                              
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e            
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa, articolato per tipologie e corredato dal              
piano finanziario;                                                              
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il                       
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e della            
Unione Europea.                                                                 
2. Elementi per l'ammissibilita' dei progetti                                   
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto              
principalmente a premiare le azioni congiunte dei soggetti pubblici,            
concordate anche con i soggetti privati aderenti alle Unioni,                   
suscettibili di rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed            
ottimizzare le risorse disponibili in una logica di concertazione e             
di condivisione degli obiettivi.                                                
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le spese di carattere generale e di eventuale personale per il                
funzionamento dell'Unione di prodotto;                                          
- le iniziative promozionali di sola incentivazione;                            
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e             
prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna in misura                         
quantitativamente superiore al 30% dell'intero progetto;                        
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai work shops dei                    
rappresentanti e del personale dei soggetti pubblici, partecipanti              
all'Unione.                                                                     
Saranno tuttavia ritenute ammissibili:                                          
- la produzione e la spedizione di cataloghi e altro materiale                  
finalizzata alla realizzazione del progetto;                                    
- una quota in misura non eccedente il 10% sul costo del progetto               
quale riconoscimento forfettario di spese generali per la gestione              
dell'iniziativa;                                                                
- una quota in misura non eccedente il 15% sul costo del progetto per           
spese di progettazione, documentate.                                            
3. Limiti di spesa e dei cofinanziamenti                                        
Ai fini della ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti             
di promozione e marketing di prodotto, concordati dai soggetti                  
pubblici e privati aderenti all'Unione relativa al comparto "Mare e             
Costa adriatica", non potranno essere di importo unitario inferiore a           
Lire 100 milioni; i progetti concordati dai soggetti aderenti alle              
Unioni relative ai restanti comparti non potranno essere di importo             
unitario inferiore a Lire 50 milioni.                                           
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione           
ordinarie, le spese per il personale ordinariamente impegnato negli             
Enti.                                                                           
I cofinanziamenti regionali potranno essere concessi in misura fino             
al 50% della spesa complessiva ammissibile, risultante dal progetto             
per l'Unione relativa al comparto "Mare e Costa adriatica", nonche'             
in misura fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante            
dal progetto, per le Unioni relative ai comparti piu' deboli cioe'              
quelli relativi all'"Appennino", alle "Terme e benessere" ed alle               
"Citta' d'arte, cultura e affari".                                              
L'importo del cofinanziamento regionale non potra' comunque superare            
la somma di Lire 500 milioni per ciascun progetto.                              
4. Modalita' procedurali                                                        
L'istruttoria tecnica dei programmi delle Unioni viene effettuata               
dall'APT Servizi Srl nel contesto delle attivita' di supporto tecnico           
a favore della Regione, disciplinate dalla convenzione quadro di                
durata poliennale di cui all'art. 12 della L.R. 7/98.                           
Tale istruttoria tecnica e' effettuata dall'APT Servizi Srl                     
avvalendosi di un proprio apposito Gruppo tecnico di valutazione il             
quale procedera' alla valutazione dei singoli progetti sulla base dei           
seguenti elementi:                                                              
1) qualita' e congruita' del progetto tenendo conto della                       
economicita' ed incisivita' dell'intervento, della qualita' delle               
azioni e della relativa efficacia, della coerenza intrinseca delle              
azioni e degli strumenti previsti, rispetto agli obiettivi del                  
progetto;                                                                       
2) coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste           
dal progetto con le linee della programmazione regionale per l'anno             
di riferimento.                                                                 
Il suddetto Gruppo tecnico di valutazione potra' sentire il                     
rappresentante dell'Unione per eventuali chiarimenti.                           
Ai fini della valutazione l'APT Servizi Srl predetermina una griglia            
di punteggi individuando, per ciascuno degli elementi sopra indicati,           
il valore ponderale dei diversi fattori che lo costituiscono. Tale              
griglia dovra' prevedere una misura prevalente dei punteggi                     
attribuibili per l'elemento "qualita' e congruita'".La Giunta                   
regionale entro il mese di giugno dell'anno antecedente quello di               
riferimento determina la ripartizione dei budget tra le diverse                 
Unioni, sulla base della disponibilita' finanziaria del bilancio                
della Regione per l'esercizio in corso, ovvero sulla base degli                 
stanziamenti del bilancio poliennale, garantendo un budget minimo per           
ciascuna Unione.                                                                
Entro il mese successivo dal ricevimento del programma di ogni                  
singola Unione, l'APT Servizi Srl invia alla Regione le schede                  
tecniche relative alla valutazione dei progetti effettuate dal                  
suddetto Gruppo tecnico, unitamente ai relativi elenchi (uno per                
ciascun programma delle diverse Unioni) dei progetti stessi, ordinati           
sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto in           
relazione agli elementi sopracitati.                                            
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro i                 
successivi 45 giorni, ad approvare il piano di cofinanziamento, per             
l'anno di riferimento, dei programmi delle Unioni e stabilisce i                
budget definitivi assegnati ai programmi di ciascuna Unione sulla               
base dei punteggi ottenuti nella valutazione tecnica, graduando i               
cofinanziamenti ai singoli progetti contenuti nei programmi stessi,             
entro i limiti di spesa e di importo indicati al precedente punto 3,            
in relazione alla disponibilita' del bilancio regionale. Nel caso in            
cui in relazione ai progetti presentati dall'APT Servizi Srl, a                 
qualche Unione non possa essere attribuito il budget minimo previsto,           
ovvero nel caso in cui la consistenza del budget previsto non                   
consenta il finanziamento di tutti i progetti facenti parte del                 
programma di qualche Unione, la Giunta regionale provvedera' alla               
determinazione dei budget da assegnare a ciascuna Unione, sentiti i             
legali rappresentanti delle Unioni interessate.                                 
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone la                    
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi Srl per la                 
gestione dei cofinanziamenti dei programmi delle Unioni relativi                
all'anno di riferimento, autorizzandone la sottoscrizione da parte              
del Responsabile del Servizio competente in materia di turismo.                 
La medesima deliberazione stabilisce l'impegno del complessivo budget           
da trasferire all'APT Servizi Srl per la gestione e la liquidazione             
dei cofinanziamenti regionali, nonche' le modalita' relative agli               
acconti e alle rendicontazioni da richiedere alle singole Unioni ai             
fini della erogazione dei cofinanziamenti ai programmi. A tali fini             
ciascun progetto, inserito nel rispettivo programma di Unione si                
intendera' realizzato se viene speso almeno il 60% dell'importo                 
complessivo del progetto stesso e, comunque, per l'importo del limite           
minimo previsto per l'ammissibilita', sempre che lo stralcio                    
funzionale realizzato venga considerato dall'APT Servizi Srl congruo            
ed efficace.                                                                    
La rendicontazione finale deve essere sottoscritta e certificata dal            
legale rappresentante dell'Unione.                                              
Paragrafo 3                                                                     
Progetti dei soggetti privati, aderenti alle Unioni                             
1) Presentazione delle domande                                                  
Ciascun soggetto attuatore dei progetti di promo-commercializzazione            
e di commercializzazione, deve presentare all'APT Servizi Srl la                
domanda, ai fini del cofinanziamento regionale ai sensi dell'art. 13,           
quinto comma, lettera b) della L.R. 7/98, dall'1 agosto al 30                   
settembre dell'anno antecedente quello di riferimento. Per il solo              
anno 1999, la domanda dovra' essere presentata dall'1 settembre al 31           
ottobre 1998.                                                                   
La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto responsabile                   
dell'attuazione e della realizzazione del progetto, beneficiario del            
richiesto cofinanziamento regionale e dal rappresentante del socio              
dell'Unione, nel caso di aggregazione e/o club di prodotto; dovra'              
contenere inoltre le autocertificazioni relative all'appartenenza               
all'Unione ed alla responsabilita' del progetto, anche nel caso di              
azioni congiunte.                                                               
Tale soggetto responsabile, persona fisica o giuridica, deve essere             
descritto con tutti i dati identificativi ed anagrafici.                        
Alla domanda e' allegato il progetto il quale dovra' contenere una              
relazione generale e dovra' essere corredata da una scheda tecnica di           
sintesi per evidenziare:                                                        
- gli obiettivi;                                                                
- i mercati ed i target di domanda da privilegiare;                             
- le azioni programmate, distinte almeno per tipologie di strumenti e           
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;                              
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal               
piano finanziario;                                                              
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il                       
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e                  
dell'Unione Europea.                                                            
2) Elementi per l'ammissibilita' delle domande                                  
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto              
principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori privati           
suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,                   
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di             
concertazione e condivisione degli obiettivi.                                   
Spese non ammissibili a cofinanziamento:                                        
- le iniziative di sola incentivazione;                                         
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di                  
materiale cartaceo di carattere generale;                                       
- le iniziative prodotte dal soggetto proponente che contengano la              
commercializzazione di prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna            
in misura quantitativamente superiore al 30% dell'intero progetto;              
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai work shops del                    
rappresentante e del personale delle imprese.                                   
Saranno tuttavia ritenute ammissibili:                                          
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla              
realizzazione del progetto di commercializzazione ammissibile                   
(pacchetti, confidential, ecc.);                                                
- una quota in misura non eccedente il 10% sul costo del progetto               
quale riconoscimento forfettario di spese generali per la gestione              
dell'iniziativa, comunque documentabili;                                        
- una quota in misura non eccedente il 15% sul costo del progetto per           
spese di progettazione, documentate.                                            
3) Limiti di spesa e dei cofinanziamenti                                        
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti              
promossi dai soggetti privati aderenti all'Unione relativa al                   
comparto "Mare e Costa adriatica" non potranno essere di importo                
unitario inferiore a Lire 80 milioni; i progetti promossi dai                   
soggetti privati aderenti alle altre Unioni non potranno essere di              
importo unitario inferiore a Lire 40 milioni.                                   
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione           
ordinarie, le spese per il personale ordinariamente impegnato                   
nell'impresa.                                                                   
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura non               
inferiore al 20% e non superiore al 35% della spesa complessiva                 
ammissibile, risultante dal progetto.                                           
Tale misura puo' essere aumentata fino ad un massimo del 5% per                 
progetti di qualita' concernenti la commercializzazione integrata di            
prodotti e servizi del ricettivo e dell'extraricettivo.                         
Puo' essere concessa una ulteriore quota di cofinanziamento                     
regionale, aggiuntiva alle quote precedenti, in misura massima del              
10% della spesa complessiva ammissibile per i progetti di                       
commercializzazione che risultino funzionalmente collegati ad un                
progetto di promozione realizzato dall'Unione di appartenenza o                 
relativi ai comparti economicamente piu' deboli, cioe' quelli                   
relativi all'"Appennino", alle "Terme e benessere" ed alle "Citta'              
d'arte, cultura e affari".                                                      
L'importo del cofinanziamento regionale non puo' comunque superare la           
somma di Lire 300 milioni per ciascun progetto e/o per ciascun                  
soggetto attuatore.                                                             
4) Modalita' procedurali                                                        
L'istruttoria tecnica dei progetti di commercializzazione e di                  
promo-commercializzazione finalizzata alla vendita, e' effettuata               
dall'APT Servizi Srl, nel contesto delle attivita' di supporto                  
tecnico a favore della Regione, disciplinate dalla convenzione quadro           
di durata poliennale di cui all'art. 12 della L.R. 7/98.Tale                    
istruttoria tecnica e' effettuata dall'APT Servizi Srl avvalendosi di           
un proprio apposito Gruppo tecnico di valutazione il quale procedera'           
alla valutazione dei singoli progetti sulla base dei seguenti                   
elementi:                                                                       
1) qualita' e congruita' del progetto tenendo conto della                       
produttivita' economica dell'intervento misurato in termini di                  
rapporto costi/benefici, della precisa individuazione dei target, dei           
mercati e dei prodotti oggetto dell'intervento, della qualita' delle            
azioni e della relativa efficacia, della coerenza intrinseca delle              
azioni e degli strumenti previsti, rispetto agli obiettivi del                  
progetto;                                                                       
2) coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste           
dal progetto con le linee della programmazione regionale;                       
3) effettivo collegamento del progetto a singole iniziative ed azioni           
previste nel programma dell'Unione di appartenenza del soggetto                 
proponente, relativo ai progetti di promozione e di marketing di                
prodotto.                                                                       
Il suddetto Gruppo tecnico di valutazione potra' sentire i soggetti             
attuatori per eventuali chiarimenti.                                            
Ai fini della valutazione l'APT Servizi Srl predetermina una griglia            
di punteggi individuando, per ciascuno degli elementi sopra indicati,           
il valore ponderale dei diversi fattori che lo costituiscono. Tale              
griglia dovra' prevedere una misura prevalente dei punteggi                     
attribuibili per l'elemento "qualita' e congruita'", nonche' una                
rilevante quota di punteggi attribuibili all'elemento relativo al               
"collegamento" dei progetti pubblici e privati.                                 
Entro il mese successivo alla scadenza del termine per la                       
presentazione dei progetti, l'APT Servizi Srl, invia alla Regione le            
schede tecniche relative alla valutazione dei progetti effettuata dal           
suddetto Gruppo tecnico, unitamente a quattro elenchi (uno per                  
ciascun comparto) dei progetti stessi, ordinati sulla base del                  
punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto in relazione agli           
elementi sopra citati.                                                          
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro i                 
successivi 45 giorni, ad approvare il piano di cofinanziamento, per             
l'anno di riferimento, dei progetti di commercializzazione e di                 
promo-commercializzazione finalizzata alla vendita.                             
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone la                    
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi Srl per la                 
gestione dei cofinanziamenti dei progetti di commercializzazione                
relativi all'anno di riferimento, autorizzandone la sottoscrizione da           
parte del Responsabile del Servizio competente in materia di turismo.           
La Giunta regionale predispone il suddetto piano di cofinanziamento             
garantendo un budget minimo per ciascun comparto, qualora vi siano              
progetti ammissibili, e stabilisce i cofinanziamenti ai singoli                 
progetti sulla base dei punteggi attribuiti, graduandoli entro i                
limiti di spesa e di importo indicati al precedente punto 3), in                
relazione alle disponibilita' del bilancio regionale.                           
La medesima deliberazione stabilisce l'impegno del complessivo budget           
da trasferire all'APT Servizi Srl per la gestione e la liquidazione             
dei cofinanziamenti regionali, nonche' le modalita' relative alle               
rendicontazioni da richiedere ai soggetti attuatori ai fini della               
erogazione dei cofinanziamenti e quelle relative alle cauzioni                  
(fidejussioni, polizze assicurative o depositi cauzionali) che                  
dovranno essere versate, all'APT Servizi Srl da parte di soggetti               
beneficiari dei cofinanziamenti, a pena di decadenza dai                        
cofinanziamenti stessi, a garanzia della realizzazione dei progetti             
stessi.                                                                         
A tali fini il progetto si intendera' realizzato se viene speso                 
almeno il 60% dell'importo complessivo del progetto stesso e,                   
comunque, per l'importo del limite minimo previsto per                          
l'ammissibilita', sempre che lo stralcio funzionale realizzato venga            
considerato dall'APT Servizi Srl congruo ed efficace.                           
L'APT Servizi Srl effettua la gestione e la liquidazione dei                    
cofinanziamenti regionali provvedendo ad acquisire tutte le                     
documentazioni e le certificazioni occorrenti secondo la vigente                
legislazione statale ai fini della erogazione di fondi pubblici a               
favore di soggetti privati.                                                     
TITOLO III                                                                      
ATTIVITA' DI CARATTERE PROVINCIALE E LOCALE                                     
CAPO 1                                                                          
Programmi turistici di promozione locale                                        
La Provincia approva, sentiti i Comuni, il proprio Programma                    
turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento,                  
definendo le priorita' degli interventi proposti dai soggetti                   
attuatori indicati all'art. 6, secondo comma della L.R. 7/98.                   
Il Programma provinciale deve essere articolato in ambiti di                    
attivita' ed essere distinto nei seguenti due filoni fondamentali:              
1) Servizi turistici di base dei Comuni. Tale filone comprende                  
l'accoglienza, l'animazione e l'intrattenimento turistico. Assume               
particolare rilevanza in questo contesto il funzionamento dei servizi           
di accoglienza ed informazione ai turisti.                                      
2) Iniziative di promozione turistica di interesse locale. In questo            
ambito di attivita' rientrano le iniziative che vengono realizzate              
dai soggetti attuatori ai fini di affermare l'immagine di qualita'              
dei servizi e dei prodotti turistici locali, presenti nel territorio            
provinciale.                                                                    
CAPO 2                                                                          
Criteri generali per la ripartizione                                            
La ripartizione dei budget alle Province e' disposta, con apposito              
provvedimento della Giunta regionale, al solo fine di assicurare a              
tutte le Province le risorse destinate al finanziamento dei Programmi           
turistici di promozione locale, senza tuttavia costituire alcun                 
vincolo per la definitiva destinazione tra i due filoni di attivita',           
indicati al precedente Capo 1), che sara' effettuata da ciascuna                
Provincia in relazione alle proprie effettive esigenze.                         
Le Province effettuano le destinazioni dei fondi alle diverse                   
iniziative e servizi, seguendo propri criteri di programmazione, ai             
fini di favorire i processi di collaborazione tra gli operatori                 
pubblici e privati, con opportune iniziative di consultazione per il            
conseguimento di obiettivi comuni, in quanto concertati e condivisi.            
La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di ripartizione            
entro 15 giorni dalla adozione del progetto di legge concernente il             
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio di riferimento.            
La Giunta regionale, nella prima fase di applicazione della L.R.                
7/98, dispone la ripartizione della disponibilita' prevista nel                 
bilancio regionale per l'anno di riferimento, con i seguenti criteri:           
la disponibilita' sara' suddivisa in due quote:                                 
- una prima quota pari al 10% della disponibilita' prevista viene               
ripartita in parti uguali fra le Province;                                      
- la restante disponibilita' sara' ripartita sulla base della quota             
attribuita per il finanziamento dei Programmi turistici provinciali             
per l'anno 1998 (Tabella "A" di cui alla deliberazione della Giunta             
regionale 2728/97).                                                             
La Giunta regionale puo' disporre - a seguito della approvazione                
della legge regionale concernente il bilancio di previsione per                 
l'esercizio di competenza - l'utilizzazione di eventuali maggiori               
disponibilita' che risultassero nell'apposito capitolo, per                     
iniziative di carattere straordinario.                                          
I relativi provvedimenti della Giunta regionale stabiliscono altresi'           
le modalita' attuative, procedurali e gestionali.                               
CAPO 3                                                                          
Modalita' procedurali per il finanziamento                                      
delle attivita' inserite nei Programmi turistici                                
di promozione locale delle Province                                             
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione                
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per            
stabilire in via preventiva le linee strategiche e programmatiche per           
l'esercizio di riferimento, nonche' le modalita' per definire il                
Programma stesso.                                                               
Le Province presentano alla Regione, entro e non oltre il 31 ottobre            
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi                  
turistici di promozione locale, contenenti, oltre alle linee                    
strategiche annuali delle politiche provinciali, anche i progetti               
considerati ammissibili al contributo, distinti nei due citati filoni           
di attivita'.                                                                   
Ai Programmi turistici di promozione locale devono essere allegate le           
schede tecniche contenenti gli elementi identificativi dei singoli              
progetti.                                                                       
Eventuali provvedimenti di modifica o aggiornamento del Programma               
turistico di promozionale locale, potranno essere adottati nel corso            
dell'esercizio di riferimento per l'utilizzo di economie accertate              
nel corso dell'attuazione del Programma stesso e dovranno essere                
trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, per opportuna conoscenza,                
entro 15 giorni dalla adozione.                                                 
Sulla base del provvedimento regionale di ripartizione di cui al                
precedente Capo 2) e del proprio Programma turistico di promozione              
locale, ciascuna Provincia adotta i propri atti di impegno per la               
utilizzazione del budget regionale attribuito.                                  
Ogni atto di impegno dovra' contenere:                                          
- la identificazione dei soggetti beneficiari del finanziamento;                
- l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Provincia a ciascun             
progetto;                                                                       
- eventuali modalita' per la gestione dei finanziamenti;                        
- le modalita' procedurali ed i contenuti delle documentazioni e                
delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti            
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti nonche' i                  
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse,            
a pena della revoca dei contributi da parte della Provincia.                    
Ciascun provvedimento dovra' essere trasmesso alla Regione entro 15             
giorni dalla adozione.                                                          
Il Direttore generale competente in materia di turismo, a seguito               
dell'entrata in vigore del bilancio regionale per l'esercizio                   
finanziario di riferimento e sulla base dei citati provvedimenti                
delle Province, provvede con proprie determinazioni ad assegnare in             
via definitiva a ciascuna Provincia ed impegnare sul bilancio                   
regionale di competenza il finanziamento regionale per il Programma             
di promozione turistica locale.                                                 
Con i medesimi atti di assegnazione, il citato Direttore generale               
procede anche alla liquidazione a favore di ciascuna Provincia di un            
acconto fino al 50% dell'intero finanziamento assegnato in via                  
definitiva e fornisce indicazioni e stabilisce termini per la                   
documentazione consuntiva da presentarsi da parte delle Province ai             
fini delle liquidazioni dei saldi.                                              
TITOLO IV                                                                       
PROGETTI SPECIALI O INIZIATIVE DI CARATTERE                                     
STRAORDINARIO OVVERO NUOVE INIZIATIVE                                           
RITENUTE MERITEVOLI DELL'INTERVENTO REGIONALE                                   
Il bilancio della Regione Emilia-Romagna prevedera' la disponibilita'           
finanziaria per i progetti speciali e le iniziative previste al                 
quinto comma dell'art. 7 della L.R. 7/98.                                       
I successivi atti deliberativi della Giunta regionale, adottati                 
nell'anno di riferimento, ne approvano la realizzazione e il                    
finanziamento e stabiliscono altresi' le modalita' attuative,                   
procedurali e gestionali;                                                       
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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