DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1998, n. 46
Decisione in ordine al ricorso ex art. 21, Legge 833/78, proposto dalla ditta Nord Legno Srl di Ferrara, avverso il verbale d'ispezione n. 392/97 del 10/10/1997 redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato dalla ditta Nord Legno Srl di Ferrara,
nella persona del suo Presidente, avverso i provvedimenti n. 3 e n. 5
del verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
di cui il riferimento all'oggetto;
visti i punti n. 3 e n. 5 del verbale di ispezione n. 392/97 del
10/10/1997 redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
ambienti di lavoro dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara;
considerato che la disposizione di cui al punto n. 3 del verbale
d'ispezione gia' citato: "L'accatastamento del legname, stante la
mancanza di rastrelliere o altri sistemi di contenimento, deve
avvenire in modo da non pregiudicarne la stabilita', si dispone che
la sovrapposizione dei pacchi, oltre a rispettare tutte le norme di
prudenza dettate dalla professionalita' degli addetti, non superi
l'altezza di circa 3,5 m." e' intesa ad evitare il pregiudizio
derivante dalla instabilita' dell'accatastamento del legname in
quanto si puo' desumere la mancanza di difese tecniche tese ad
evitare la caduta del materiale;
ritenuto che dalla valutazione concreta della situazione, operata dai
verbalizzanti e' stata considerata sufficiente la determinazione di
un'altezza dell'accatastamento del legname idonea ad evitare il
pericolo di caduta del materiale soprattutto implicitamente e
conseguentemente all'atto dell'inevitabile movimentazione del
materiale;
considerato che anche l'art. 11 del DPR 547/55 "Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro", cosi' come modificato dal
DLgs 626/94, prevede che i posti di lavoro e di passaggio siano
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attivita' lavorativa e che nel caso in cui non sia possibile la
difesa con mezzi tecnici ("le rastrelliere o altri sistemi di
contenimento"), la cui mancanza e' rilevata nel punto 3 del verbale
d'ispezione, debbano essere adottate altre misure o cautele adeguate,
come ad esempio l'altezza dell'accatastamento individuata nel
provvedimento ispettivo;
constatato che le motivazioni di opposizione di cui al ricorso,
integrate dalla relazione tecnica, sono improntate ad una visione
meramente statica del materiale;
considerato che, per quanto attiene all'apposizione di cui al
provvedimento n. 5 del verbale gia' piu' volte citato, che prevede
di: "dotare i carrelli elevatori a motore diesel operanti all'interno
del capannone di sistemi di abbattimento ad acqua, o di pari
efficacia, dei gas di scarico", come si evince dalla lettera del
ricorso, l'uso delle suddette attrezzature avviene in un ambiente
(capannone) che sebbene due lati dello stesso sono tamponati solo per
meta' e sono presenti tre finestroni a vasistas tenuti sempre aperti
non puo' essere considerato un luogo di lavoro all'aperto;
rilevato che anche l'art. 20 del DLgs 626/94 prevede che le
attrezzature di lavoro, quali devono essere considerati i suddetti
carrelli diesel, indipendentemente dalla loro utilizzazione piu' o
meno sporadica, quando emanano gas o vapori pericolosi devono essere
dotati di dispositivi di ritenuta;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.
2541 del 4/7/1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Prevenzione collettiva dell'Assessorato alla Sanita', Paolo
Tori, in ordine alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
direttiva di Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;
decreta:
il ricorso di cui alla premessa non e' accolto in quanto:
- per quanto attiene al provvedimento di cui al punto n. 3 del
verbale 392/97, l'altezza dell'accatastamento del legname individuata
con la disposizione risulta un possibile criterio di sicurezza,
succedaneo alla mancanza di mezzi di difesa tecnici, idoneo ad
aumentare la sicurezza del lavoro;
- per quanto attiene al provvedimento di cui al punto n. 5 del
verbale gia' citato, l'applicazione dei dispositivi "antinquinamento"
ai carrelli diesel e' teso a migliorare la qualita' dell'aria
nell'ambiente di lavoro.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA