ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 12 marzo 1998, n. 67
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio")
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: dott. Renato Granata, Presidente - prof.
Giuliano Vassalli - prof. Francesco Guizzi - prof. Cesare Mirabelli -
prof. Fernando Santosuosso - avv. Massimo Vari - dott. Cesare Ruperto
- dott. Riccardo Chieppa - prof. Gustavo Zagrebelsky - prof. Valerio
Onida - prof. Carlo Mezzanotte - avv. Fernanda Contri - prof. Guido
Neppi Modona - prof. Piero Alberto Capotosti - prof. Annibale Marini,
giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale della Legge della Regione
Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25
gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con ordinanza
emessa il 17 ottobre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Comitato bolognese "Scuola
e Costituzione" ed altre contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta
al n. 574 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e
Costituzione" ed altre nonche' gli atti di intervento della
FISM-Federazione italiana scuole materne ed altra e della Regione
Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani, Sergio
Panunzio, Federico Sorrentino, Corrado Mauceri e Maria Virgilio per
il Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" ed altre, Giovanni
Giacobbe, Nicola Picardi, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro per la
FISM-Federazione italiana scuole materne ed altra e gli avvocati
Giandomenico Falcon e Giulio Correale per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna - adito dal Comitato
bolognese "Scuola e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista,
dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e dalla
Comunita' Ebraica di Bologna, per l'annullamento della delibera con
cui il Consiglio regionale aveva dettato i criteri di assegnazione
dei contributi ai Comuni per l'attivazione di un sistema pubblico
integrato della scuola dell'infanzia - ha, con ordinanza emessa il 17
ottobre 1996 (pervenuta alla Corte il 28 luglio 1997), sollevato, in
relazione agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo,
Cost., questione di legittimita' costituzionale della Legge della
Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52, nel suo complesso "a
causa dello stretto legame intercorrente tra le norme della stessa,
ciascuna inautonoma senza l'altra";
che il giudice a quo, richiamata la sentenza parziale pronunciata in
pari data (17 ottobre 1996) - con cui, dopo aver dichiarato
inammissibili tutte le doglianze dei ricorrenti, ad esclusione di
tre, aveva accolto quella relativa all'avvenuta ripartizione di fondi
anche in favore di Comuni che non avevano stipulato le relative
convenzioni -, motiva la rilevanza della questione solo affermando
che le denunciate norme "costituiscono elemento dirimente della
controversia, favorevolmente decisa in data odierna soltanto in
relazione ad un limitato aspetto";
che, secondo il TAR, la scuola materna costituirebbe il grado
preparatorio dell'istruzione elementare e svolgerebbe un ruolo
formativo della personalita' infantile ed educativo, proponendosi la
diffusione della scuola stessa senza squilibri e diseguaglianze sul
territorio nazionale: per cui, proprio in ragione di tale diffusione,
il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, nel riordinare l'intero
sistema scolastico di istruzione e formazione, avrebbe individuato
tale settore come primo campo di sperimentazione di iniziative ed
azioni specifiche da assumersi da parte della Giunta, cosi'
ricomprendendolo "a pieno titolo" nel settore scolastico;
che, infatti, la denunciata legge, in armonia con la risoluzione
della Giunta, prevederebbe: a) all'art. 2, la realizzazione di un
sistema integrato di scuola dell'infanzia secondo una logica di
coordinamento fra le diverse offerte educative; b) all'art. 3, il
sostegno finanziario ai Comuni che attivino convenzioni finalizzate
alla qualificazione e al sostegno delle scuole dell'infanzia gestite
da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro;
c) all'art. 4, un fondo per la promozione delle convenzioni fra
Comuni e scuole dell'infanzia private; d) all'art. 5, la ripartizione
del fondo stesso fra i Comuni che abbiano stipulato le convenzioni
con scuole dell'infanzia private nelle quali siano previsti oneri a
carico dei Comuni per contributi di spesa corrente e di investimento;
che dunque l'obiettivo della legge - stante anche la modificazione
del titolo in "Diritto allo studio e qualificazione del sistema
integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia" - si
rivolgerebbe alla parte formativa ed educativa del bambino,
riguardando quindi la materia dell'istruzione; materia che, ex art.
33, comma primo, Cost., e' affidata allo Stato, mentre alle Regioni
l'art. 117, comma primo, Cost., sulla base dei criteri enunciati
dall'art. 34, commi terzo e quarto, Cost., attribuisce il diverso
compito di legiferare nella materia dell'assistenza scolastica, salva
la competenza legislativa nelle materie dell'istruzione artigiana e
professionale;
che, oltre ai succitati articoli, risulterebbe violato anche l'art.
33, comma terzo, Cost., secondo il quale gli enti privati possono
istituire scuole senza oneri a carico del bilancio pubblico; e al
riguardo il TAR sottolinea (senza peraltro indicare l'art. 33, comma
primo, Cost. in dispositivo) che ogni contribuzione pubblica, ove
rivolta direttamente al funzionamento ed alla gestione della scuola,
contiene il rischio di un'ingerenza sull'organizzazione della scuola,
con pregiudizio della liberta' di insegnamento;
che davanti a questa Corte si e' costituito il Presidente della
Giunta regionale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilita' o, in
subordine, di non fondatezza della questione;
che ha depositato memoria d'intervento, concludendo allo stesso modo,
anche la FISM (Federazione italiana scuole materne), sia nella sua
dimensione nazionale sia nell'articolazione regionale costituita
dalla Federazione dell'Emilia-Romagna, in qualita' di firmataria del
protocollo d'intesa con la Regione, nel quale si individua lo
schema-tipo di convenzione per la costituzione del sistema integrato;
che si sono altresi' costituite le parti ricorrenti nel giudizio a
quo, insistendo per la dichiarazione dell'illegittimita'
costituzionale della denunciata legge;
che tutte le parti hanno depositato, nell'imminenza dell'udienza,
ampie ed articolate memorie a sostegno dei rispettivi assunti e
conclusioni.
Considerato che, in via preliminare, va dichiarato ammissibile
l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole materne) nella
dimensione nazionale e nell'articolazione periferica costituita dalla
Federazione Emilia-Romagna, in quanto le rispettive posizioni sono
suscettibili di restare direttamente incise dall'esito del giudizio
(cfr. sentenza n. 421 del 1995), in quanto tale giudizio ha evidenti
riflessi su atti riferentesi a convenzioni specifiche tra i Comuni
cui vengono assegnati i contributi e gli enti gestori delle scuole
dell'infanzia rappresentati, com'e' pacifico, dalla stessa FISM
(anche attraverso la sottoscrizione del protocollo d'intesa che
individua lo schema-tipo di convenzione);
che, sempre in via preliminare, va effettuata, come di seguito, la
necessaria verifica dei requisiti d'ammissibilita' della sollevata
questione, segnatamente della rilevanza, il cui difetto e' stato
dalle parti eccepito;
che il rimettente ha denunciato la L.R. n. 52 del 1995 nel suo
complesso sottolineando, con condivisibile giudizio, lo "stretto
legame intercorrente tra le norme della stessa"; e dunque la censura
d'incostituzionalita' presenta carattere unitario, per cui non e'
consentita la scissione di essa attraverso il frazionamento dei
possibili diversi profili applicativi;
che con sentenza - coeva all'ordinanza di rimessione - d'accoglimento
di parte del ricorso per violazione della stessa legge, il giudice a
quo ha gia' fatto applicazione di quest'ultima ravvisando,
nell'ammissione ai contributi anche di Comuni che non abbiano
stipulato convenzioni, un motivo d'illegittimita' dell'atto impugnato
dai ricorrenti;
che, oltre a pronunciare come sopra nel merito, egli ha anche
dichiarato l'inammissibilita' del ricorso per la parte connessa alle
determinazioni d'interesse della FISM, non essendo stata questa
chiamata a partecipare a quel giudizio; inammissibilita' che, senza
alcuna spiegazione, non e' stata dichiarata anche in relazione ai
motivi di ricorso fondati sulla dedotta illegittimita' derivata
dall'asserita incostituzionalita' della legge regionale;
che, pertanto, ai fini della motivazione sulla rilevanza, il giudice
a quo avrebbe dovuto dar conto del fatto che non si fosse ormai
esaurito il suo potere decisorio, rimanendo come unico oggetto del
giudizio a quo le questioni di legittimita' costituzionale sollevate
dai ricorrenti; e cio' tanto piu' in quanto questi avevano
prospettato i dubbi di costituzionalita' in logica subordinazione
all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta conforme a legge;
che, viceversa, il rimettente si e' limitato ad affermare in modo
apodittico, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, la
rilevanza della sollevata questione, il cui accoglimento peraltro
finirebbe col rendere inutiliter data la sentenza ch'egli ha gia'
come sopra pronunciato in riconoscimento di un interesse legittimo
fatto valere dai ricorrenti;
che, quindi, la proposta questione e' manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale della Legge della Regione Emilia-Romagna
24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6
"Diritto allo studio"), sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 33, commi
secondo e terzo, e 117, comma primo, della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 marzo 1998.
PRESIDENTE REDATTORE
Renato Granata Cesare Ruperto
CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 1998.
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
Di Paola