DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 marzo 1998, n. 12
Aggiornamento statuto comunale - Legge 25 marzo 1993, n. 81 - Legge 15 maggio 1997, n. 127
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni allo statuto
comunale:
Il comma 3 dell'art. 13 viene sostituito dal seguente:
"3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate
esclusivamente per iscritto e indirizzate al rispettivo consiglio,
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il
consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a
norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della Legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni.".
Il comma 3 dell'art. 16 viene sostituito dal seguente:
"3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalita' dell'ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal
Consiglio comunale che non siano riservati al Sindaco, al Segretario
comunale ed ai funzionari responsabili.
In particolare ed a titolo esemplificativo competono in via esclusiva
alla Giunta comunale:
a) l'attribuzione delle risorse ai responsabili di settore;
b) l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza;
c) le autorizzazioni a promuovere e resistere in giudizio;
d) le erogazioni di contributi a persone enti ed associazioni;
e) pianta organica e relative assunzioni, autorizzazioni alla
mobilita' ed alla assunzione di incarichi dei dipendenti;
f) deliberazioni a contrattare ex art. 56, Legge 142/90.".
L'oggetto dell'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Nomina".
Il testo dell'art. 17 e' sostituito dal seguente:
"1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco, e ne da' comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi
generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito
documento gli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore
non puo' essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato
assessore.
3. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata
comunicazione al consiglio.
4. Le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', la posizione
giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.".
L'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"1. La Giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e dal
numero massimo di assessori consentito dalla legge, compreso il
vicesindaco.".
Il comma 1, lett. b) dell'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"nomina i responsabili dei servizi".
L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
"1. Il vicesindaco e' l'assessore appositamente nominato dal Sindaco.
2. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o
decesso del Sindaco, le sue funzioni sono assunte dal vicesindaco
sino all'elezione del nuovo sindaco.".
L'art. 26 e' sostituito dal seguente:
"1. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
2. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, sono
disciplinate dalla legge.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le
funzioni di direttore generale qualora non risulti gia' stipulata
apposita convenzione tra i Comuni.
4. Il sindaco puo' nominare, con le modalita' indicate nel
regolamento degli uffici e dei servizi, un vicesegretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo in casi di vacanza, assenza o
impedimento.".
Il primo comma dell'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"1. Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in
ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di
settore e ne coordina l'attivita';
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza,
alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la
verbalizzazione;
d) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'Ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai
regolamenti o conferitagli dal sindaco.".
I commi 3 e 4 dell'art. 28 sono abrogati.
L'art. 30 e' sostituito dal seguente:
"1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini
istituzionali dell'ente e' articolata in settori, comprendenti anche
piu' uffici o servizi, collegati funzionalmente al fine di conseguire
gli obiettivi assegnati.".
Il comma 3 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:
"3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e' disciplinato
dall'apposito regolamento adottato dalla Giunta comunale nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti di gestione
compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli
organi di governo dell'Ente o al Segretario comunale. Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico che non sono attribuiti al direttore generale o al
segretario comunale.".
(omissis)