COMUNE DI TRECASALI (PARMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 marzo 1998, n. 12

Aggiornamento statuto comunale - Legge 25 marzo 1993, n. 81 - Legge 15 maggio 1997, n. 127

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni allo statuto                 
comunale:                                                                       
Il comma 3 dell'art. 13 viene sostituito dal seguente:                          
"3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate                       
esclusivamente per iscritto e indirizzate al rispettivo consiglio,              
devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente                    
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non             
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il                  
consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla                  
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,               
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal           
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i                
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a               
norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della Legge 142/90 e             
successive modifiche ed integrazioni.".                                         
Il comma 3 dell'art. 16 viene sostituito dal seguente:                          
"3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli               
obiettivi e delle finalita' dell'ente nel quadro degli indirizzi                
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal                 
Consiglio comunale che non siano riservati al Sindaco, al Segretario            
comunale ed ai funzionari responsabili.                                         
In particolare ed a titolo esemplificativo competono in via esclusiva           
alla Giunta comunale:                                                           
a) l'attribuzione delle risorse ai responsabili di settore;                     
b) l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza;                    
c) le autorizzazioni a promuovere e resistere in giudizio;                      
d) le erogazioni di contributi a persone enti ed associazioni;                  
e) pianta organica e relative assunzioni, autorizzazioni alla                   
mobilita' ed alla assunzione di incarichi dei dipendenti;                       
f) deliberazioni a contrattare ex art. 56, Legge 142/90.".                      
L'oggetto dell'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Nomina".                    
Il testo dell'art. 17 e' sostituito dal seguente:                               
"1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un                     
vicesindaco, e ne da' comunicazione al consiglio nella prima seduta             
successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi               
generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito                
documento gli indirizzi generali di governo.                                    
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore           
non puo' essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato                 
assessore.                                                                      
3. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata               
comunicazione al consiglio.                                                     
4. Le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', la posizione                
giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della               
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.".                       
L'art. 18 e' sostituito dal seguente:                                           
"1. La Giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e dal            
numero massimo di assessori consentito dalla legge, compreso il                 
vicesindaco.".                                                                  
Il comma 1, lett. b) dell'art. 22 e' sostituito dal seguente:                   
"nomina i responsabili dei servizi".                                            
L'art. 25 e' sostituito dal seguente:                                           
"1. Il vicesindaco e' l'assessore appositamente nominato dal Sindaco.           
2. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o                  
decesso del Sindaco, le sue funzioni sono assunte dal vicesindaco               
sino all'elezione del nuovo sindaco.".                                          
L'art. 26 e' sostituito dal seguente:                                           
"1. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.                  
2. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, sono             
disciplinate dalla legge.                                                       
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le             
funzioni di direttore generale qualora non risulti gia' stipulata               
apposita convenzione tra i Comuni.                                              
4. Il sindaco puo' nominare, con le modalita' indicate nel                      
regolamento degli uffici e dei servizi, un vicesegretario per                   
coadiuvare il segretario e sostituirlo in casi di vacanza, assenza o            
impedimento.".                                                                  
Il primo comma dell'art. 28 e' sostituito dal seguente:                         
"1. Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:                
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza                    
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in                
ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo             
statuto ed ai regolamenti;                                                      
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di              
settore e ne coordina l'attivita';                                              
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza,               
alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la                        
verbalizzazione;                                                                
d) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte ed                   
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse                
dell'Ente;                                                                      
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai                  
regolamenti o conferitagli dal sindaco.".                                       
I commi 3 e 4 dell'art. 28 sono abrogati.                                       
L'art. 30 e' sostituito dal seguente:                                           
"1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini                   
istituzionali dell'ente e' articolata in settori, comprendenti anche            
piu' uffici o servizi, collegati funzionalmente al fine di conseguire           
gli obiettivi assegnati.".                                                      
Il comma 3 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:                             
"3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e' disciplinato                    
dall'apposito regolamento adottato dalla Giunta comunale nel rispetto           
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.                                   
4. Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti di gestione             
compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso               
l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli           
organi di governo dell'Ente o al Segretario comunale. Sono ad essi              
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei                  
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo               
politico che non sono attribuiti al direttore generale o al                     
segretario comunale.".                                                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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