REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1998, n. 342

Approvazione degli accordi attuativi regionali ex DPR 613/96

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che il primo comma dell'art. 8 del DLgs 502/92 cosi' come                     
modificato dal DLgs 517/93 stabilisce che "il rapporto fra il                   
Servizio sanitario nazionale, i medici di Medicina generale, ed i               
pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di            
durata triennale - omissis";                                                    
- che il 5 dicembre 1996 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale           
n. 213 il DPR 21 ottobre 1996 "Accordo collettivo nazionale per la              
disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera             
scelta";                                                                        
- che il citato DPR 613/96 demanda a successivi accordi regionali, ai           
sensi dell'art. 55 dello stesso DPR, la definizione delle modalita'             
applicative delle materie in esso trattate;                                     
- che cosi' come avvenuto per i medici di Medicina generale si e'               
provveduto, coerentemente alle previsioni contenute nella nota n.               
1200/SRC/998/RS del 29 aprile 1997 del Ministero della Sanita' avente           
per oggetto "Diritti sindacali - Rappresentativita' sindacale", a               
convocare i sindacati firmatari dell'accordo a livello nazionale e              
che a detto incontro hanno partecipato FIMP e CUMI cui                          
successivamente e solo per la parte conclusiva della trattativa si              
sono aggiunti i rappresentanti del CIPE;                                        
considerato che l'intenso e proficuo lavoro di  confronto ha permesso           
di definire l'accordo regionale allegato al presente atto che dello             
stesso fa parte integrante (Allegato 1).                                        
Tutto cio' premesso:                                                            
acquisita la sottoscrizione dell'accordo regionale di cui                       
all'Allegato 1, al presente atto che dello stesso fa parte                      
integrante, con nota n. 525/VL/alp del 5 marzo 1998 da parte del                
presidente dell'Ordine provinciale dei medici del Capoluogo di                  
regione per gli aspetti di deontologia professionale giusto il                  
disposto di cui al primo comma dell'art. 55 del DPR 613/96, nonche'             
dei seguenti sindacati:                                                         
- FIMP;                                                                         
- CUMI;                                                                         
- CIPE;                                                                         
dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi             
dell'art. 4, sesto comma della L.R. 15 novembre 1992, n. 41 nonche'             
della deliberazione di Giunta regionale 2541/95:                                
a) del Direttore generale alla Sanita' e Servizi sociali dott.                  
Francesco Taroni, in merito alla sua legittimita';                              
b) del Responsabile del Servizio Distretti sanitari sig. Alberto                
Andreotti, in merito alla sua regolarita' tecnica;                              
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'Allegato 1, al presente atto deliberativo che dello           
stesso fa parte integrante in quanto accordo applicativo del disposto           
di cui al DPR 613/96;                                                           
2) di dare tempestiva divulgazione alla presente deliberazione                  
attraverso la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO 1                                                                      
Accordo regionale ex DPR 613/96                                                 
Il presente accordo individua i contenuti delle norme dall'ACN di cui           
al DPR 613/96 ritenute dalle parti oggetto di chiarimenti al fine di            
garantirne una loro puntuale ed uniforme applicazione nell'ambito del           
sistema sanitario regionale.                                                    
In tale contesto si puntualizza che, per le materie non prese in                
esame si fa riferimento alla normativa contenuta nel gia' citato DPR,           
e alle precedenti regolamentazioni gia' operative a livello                     
regionale. Si stabilisce, comunque, che gli accordi regionali e/o               
aziendali, non possono, in nessun caso, contrastare con la normativa            
specifica del DPR, ne' possono riguardare comportamenti di categorie            
professionali diverse rispetto a quelle oggetto della                           
regolamentazione del DPR medesimo.                                              
Tutto cio' premesso si concorda sugli aspetti di seguito specificati.           
Art. 7 - comma 4 - Comunicazione del medico all'Azienda                         
Le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 7 vanno applicate a tutti i           
medici non iscritti ad alcun sindacato.                                         
Nel caso in cui un sindacato indica uno sciopero, a tutti gli                   
iscritti allo stesso verra' effettuata la corrispondente trattenuta.            
I medici iscritti al sindacato che ha indetto lo sciopero non                   
incorrono nella trattenuta sopra indicata in caso di comunicazione              
scritta preventiva di non adesione all'iniziativa di cui trattasi,              
rivolta all'Azienda sanitaria competente nei tempi previsti dalla               
convenzione.                                                                    
Sono invece tenuti a comunicare all'Azienda sanitaria di competenza,            
l'adesione allo sciopero quei medici che pur iscritti ad altro                  
sindacato partecipano all'azione di sciopero indetta da un'altra                
sigla sindacale.                                                                
Art. 8 - Aggiornamento obbligatorio e facoltativo formazione                    
permanente                                                                      
Comma 8. Agli animatori verra' erogato un compenso annuo di Lire                
2.340.000 a decorrere dall'1 gennaio 1998.                                      
Commi 12, 13. I corsi rientranti nella fattispecie individuata dai              
due commi sopra riportati avranno validita' solo se riconosciuti                
dalla FNOOMM/CeO.                                                               
Comma 14. I requisiti necessari per la partecipazione dei pediatri              
alle attivita' previste dal comma sopra riportato sono i seguenti:              
1) 5 anni di attivita' convenzionati                                            
2) essere titolari di almeno 500 scelte.                                        
1. Nota a verbale: dovra' essere attuata un'indagine conoscitiva                
volta a verificare la disponibilita' degli animatori gia' inseriti              
nell'Albo regionale. Il numero degli animatori dovra' calcolarsi in             
relazione  al rapporto da 1 a 30 pediatri. Qualora il numero degli              
animatori gia' iscritti all'Albo risultasse inferiore, a seguito                
dell'indagine conoscitiva a quello risultante dall'applicazione di              
detto rapporto, la Regione si impegna ad attivare tutte la procedure            
previste per integrare le eventuali carenze.                                    
2. Nota a verbale: le parti convengono che il Comitato consultivo ex            
art. 12 per dare pratica attuazione a quanto previsto al comma 8                
dello stesso articolo, possa avvalersi di coloro piu' direttamente              
interessati agli aspetti contenutistici ed organizzativi dei corsi di           
aggiornamento quali ad esempio gli animatori. Convengono inoltre                
sulla necessita' di un puntuale raccordo con la Commissione                     
professionale prevista all'art. 15 per le attivita' connesse alle               
attivita' di formazione.                                                        
 Art. 9 - Diritti sindacali                                                     
Le parti concordano che in applicazione di quanto precisato dal DPR             
613/96 si passi ad un rimborso forfettario omnicomprensivo,                     
valorizzato a Lire 35.000 ora, per la partecipazione agli organismi             
previsti dal gia' citato DPR secondo le seguenti modalita':                     
- corresponsione in cedolino alla voce rimborsi forfettari ai medici            
che partecipano ad organismi da attivare a livello regionale:                   
- 4 ore per i medici residenti nel comune ove ha sede l'organismo;              
- 5 ore per i medici residenti nella provincia ove ha sede                      
l'organismo;                                                                    
- 7 ore per i medici residenti fuori dalla provincia ove ha sede                
l'organismo;                                                                    
- corresponsione in cedolino alla voce rimborsi forfettari ai medici            
che partecipano ad organismi da attivare a livello locale:                      
- da 3 a 5 ore secondo accordi da definire a livello locale.                    
Art. 11 - Comitato consultivo di Azienda                                        
Si concorda che i Comitati consultivi debbono essere previsti a                 
livello aziendale. Le parti si impegnano a garantire la massima                 
rappresentativita', delle diverse realta' distrettuali e delle                  
diverse attivita' che afferiscono all'area.                                     
Art. 17 - Diritto di sciopero                                                   
In caso di sciopero saranno assicurate le prestazioni urgenti                   
indispensabili ai sensi della Legge 146/90, art. 2, visite                      
domiciliari urgenti ed accessi ADI secondo le modalita' che seguono:            
a) per la disponibilita' di ciascun medico nell'arco del periodo di             
attivita' convenzionalmente previsto per il pediatra e                          
l'effettuazione delle visite domiciliari urgenti, trattenuta pari al            
66% della quota capitaria giornaliera riferita a tutta la voci di               
compenso;                                                                       
b) gli accessi ADI programmati nonche' quant'altro previsto al Capo             
IV, saranno retribuiti previa presentazione della notula a fine mese.           
Capo II - Assistenza primaria                                                   
Art. 19 - Rapporto ottimale                                                     
Si concorda che l'applicazione dell'art. 19 possa creare, nella sua             
interpretazione letterale, problemi circa la scelta del pediatra in             
alcune realta', quali ad esempio i comuni capoluogo. Le parti si                
impegnano pertanto a ricercare, nelle more della pubblicazione delle            
nuove zone carenti, soluzioni in ambito locale che permettano di                
attenuare i disagi attraverso le proposte dei comitati ex art. 11               
sottoposte per la loro validazione al Comitato consultivo ex art. 12,           
ed a ricercare l'individuazione di parametri diversi che dovranno               
essere approvati e sottoscritti dalle parti (regionale e sindacale)             
al fine di renderle operative.                                                  
Art. 20 - Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica                 
Non sono previsti trasferimenti interregionali, ma unicamente                   
trasferimenti per medici che risultino gia' iscritti in uno degli               
elenchi dei pediatri di libera scelta della Regione Emilia-Romagna da           
almeno 4 anni (sempre nel medesimo elenco) e che non svolgano altre             
attivita' a qualsiasi titolo ad eccezione di incarichi di continuita'           
assistenziale.                                                                  
La data a cui fare riferimento per la maturazione dei 4 anni di                 
avvenuta iscrizione e' quella della presentazione della domanda utile           
ad ottenere il trasferimento.I trasferimenti sono possibili fino alla           
concorrenza di 1/3 dei posti disponibili in ciascuna Azienda.                   
Tali medici vengono graduati in base all'anzianita' globale                     
d'iscrizione negli elenchi.                                                     
I sei punti della residenza vanno attribuiti ai pediatri residenti da           
almeno tre anni antecedenti la scadenza del termine per la                      
presentazione della domanda di inclusione nell'ambito territoriale              
carente.                                                                        
I pediatri gia' iscritti in un elenco della regione Emilia-Romagna ma           
che non possono concorrere in qualita' di trasferiti, non avendo                
maturato i 4 anni previsti, possono concorrere con il loro punteggio            
personale, sempreche' siano presenti nella graduatoria regionale                
valevole per quell'anno, unicamente se hanno maturato 2 anni di                 
servizio nel precedente ambito territoriale d'iscrizione.                       
Art. 21 - Instaurazione del rapporto convenzionale                              
L'accettazione della zona carente entro i termini previsti deve                 
essere comunicata dall'Azienda interessata a tutte le altre Aziende             
della regione Emilia-Romagna ed al Servizio Distretti sanitari                  
dell'Assessorato alla Sanita'.                                                  
La proroga di cui al comma 3 deve essere temporanea e non puo'                  
superare il limite previsto per la determinazione della successiva              
zona carente.                                                                   
Il trasferimento di residenza di cui al comma 10 per il pediatra gia'           
convenzionato, deve essere determinato da documentati ed obiettivi              
motivi, previo parere del Comitato consultivo regionale e puo' essere           
concesso in un ambito territoriale contiguo.                                    
Art. 23 - Sostituzioni                                                          
Comma 5                                                                         
Le parti convengono che, vista la difficolta' di assicurare le                  
sostituzioni dei pediatri convenzionati, il Comitato consultivo di              
Aziende ex art. 11, DPR 613/96, deve predisporre per tempo l'elenco             
dei medici pediatri inseriti nella graduatoria locale e di quelle di            
zone limitrofe, al fine di risolvere tempestivamente la carenza                 
assistenziale.                                                                  
A tale proposito l'Assessorato si impegna ad inviare alle Aziende               
l'elenco dei pediatri inseriti nella graduatoria regionale secondo il           
criterio delle Aziende confinanti:                                              
- all'AUSL di PC l'elenco dell'AUSL di PR                                       
- all'AUSL di PR l'elenco delle AUSL di PC e RE                                 
- all'AUSL di RE l'elenco delle AUSL di PR e MO                                 
- all'AUSL di MO l'elenco delle AUSL di RE, BO Sud e FE                         
- all'AUSL di BO Citta' l'elenco delle AUSL di BO Sud, BO Nord e                
Imola                                                                           
- all'AUSL di BO Nord l'elenco delle AUSL di FE, BO Citta', e Imola             
- all'AUSL di BO Sud l'elenco delle AUSL di BO Citta', Imola e MO               
- all'AUSL di Imola l'elenco delle AUSL di FE, BO Citta', BO Nord, BO           
Sud e RA                                                                        
- all'AUSL di RA l'elenco delle AUSL di Imola, Cesena-Forli' e                  
Ferrara                                                                         
- all'AUSL di FO l'elenco delle AUSL di RA, Cesena                              
- all'AUSL di Cesena l'elenco delle AUSL di RA, FO                              
- all'AUSL di RN l'elenco delle AUSL di Cesena e FO                             
- all'AUSL di FE l'elenco delle AUSL di BO Nord, MO, RA, Imola.                 
Art. 25 - Massimale di scelta e sue limitazioni                                 
In ordine all'applicazione dell'art. 25 si puntualizza quanto segue:            
1) Il massimale di scelta rimane fissato a 800 scelte. I pediatri               
titolari di tale massimale (800) possono tuttavia, se richiesti,                
ricevere ulteriori scelte fino al massimo di 880 in applicazione alla           
norma di cui ai commi 8 - 10 (neonati - extra comunitari). La deroga            
non e' estensibile ai pediatri portatori di massimale diverso da 800,           
derivante da autolimitazione o da riduzione per altri lavori                    
compatibili. La deroga non e' applicabile ai titolari di quota                  
individuale (1000).                                                             
2) Si concorda che le innovazioni in materia di autolimitazione                 
rendono opportuno prevedere che i pediatri gia' autolimitati siano              
invitati a confermare tale volonta'. La mancata risposta entro un               
termine di 30 giorni vale come conferma dell'autolimitazione                    
precedente fino all'entrata in vigore della futura convenzione e                
comunque per un periodo di tempo non superiore ai 3 anni. L'invio e             
la risposta possono avvenire anche contemporaneamente alla                      
compilazione del modello come da Allegato L.                                    
3) Indipendentemente dal massimale e da quello autolimitato invece              
consentito a tutti i pediatri di acquisire scelte ai sensi del comma            
9, art. 25 (fratellini e sorelline).                                            
4) Nel caso in cui uno o piu' iscritti nell'elenco di un pediatra               
debbano assentarsi per periodi lunghi dal comune di residenza creando           
le condizioni  perche' avvenga la sospensione del riconoscimento                
economico di quella o quelle scelte, l'iscrizione mantiene il diritto           
al reintegro nell'elenco per un periodo non superiore ai tre mesi.              
Decorso detto periodo il posto e' dichiarato vacante e puo' essere              
reintegrato con un nuovo iscritto. L'eventuale reiscrizione del                 
paziente che aveva perso il diritto puo' avvenire per lo stesso                 
pediatra entro e non oltre il massimale previsto dal presente                   
accordo.                                                                        
Applicazione articoli 26, 27 e 28                                               
1) Con riferimento al comma 7 dell'art. 26 in ambito carente di                 
assistenza pediatrica, le scelte possono essere assegnate                       
temporanemente a pediatri gia' inseriti anche in deroga al loro                 
massimale individuale, nel caso non vi siano pediatri con massimale             
disponibile in attesa dell'assegnazione della zona carente.                     
2) Si richiama l'attenta applicazione del comma 6, art. 26.                     
Istituzione di elenco separato per le scelte di cui al comma 4 ex               
art. 26, attribuite transitoriamente al medico di Medicina generale e           
gli adempimenti qualora venga inserito un nuovo pediatra.                       
3) Tra le innovazioni si richiama l'attenzione sul comma 2, art. 27 e           
sul comma 4, art. 28. Circa l'art. 27, comma 2 si ritiene opportuno             
puntualizzare che il Comitato ex art. 11, DPR 613/96, e' chiamato a             
valutare l'adeguatezza delle motivazioni addotte dai genitori del               
bambino fra i sei ed i nove anni compiuti, che dal pediatra vogliono            
trasferire la scelta sul medico generico. La scelta del pediatra in             
caso di cambiamento di residenza all'interno della medesima Azienda             
(art. 28, comma 2) puo' essere concesso, sentito il Comitato                    
consultivo aziendale, per far fronte a documentata necessita'                   
espressa dai genitori in ordine al mantenimento della continuita'               
assistenziale, ovvero per trasferimenti in comuni limitrofi previa              
accettazione da parte del pediatra. Si puntualizza che il Comitato              
competente ai sensi dell'art. 27, comma 2 e art. 28, comma 4 e'                 
quello di cui all'art. 11 del DPR 613/96. La scelta e' valida fino ai           
16 anni compiuti.                                                               
Art. 32, comma 2, lett. a)                                                      
La individuazione delle zone disagiate, per gli effetti previsti                
dall'Allegato "G" vengono individuate entro 90 giorni dalla                     
pubblicazione dell'atto deliberativo di recepimento del presente                
accordo da parte della Giunta regionale secondo i seguenti criteri e            
procedure:                                                                      
Criteri:                                                                        
- per mancanza di medici disponibili ad accettare l'incarico a                  
seguito di due pubblicazioni consecutive della zona carente, che non            
abbiano avuto l'esito positivo del conferimento dell'incarico. La               
terza pubblicazione comporta gli effetti di cui all'Allegato "G";               
- per particolari difficolta' orogeografiche quali ad esempio: aree             
montane o pedemontane, difficolta' di viabilita', popolazione sparsa            
e/o rarefatta.                                                                  
Procedure per il riconoscimento delle zone disagiate:                           
- richiesta al Presidente del Comitato consultivo ex art. 12 di                 
parere sulla proposta di individuazione della/e zona/e formulata dal            
Direttore generale dell'Azienda anche attraverso il coinvolgimento              
del Comitato ex art. 11;                                                        
- espressione del parere da parte del Comitato consultivo ex art. 12,           
entro 60 giorni dalla presentazione della proposta;                             
- assunzione da parte del Direttore generale dell'Azienda della                 
delibera di individuazione della zona disagiata in conformita' al               
parere espresso dal Comitato consultivo ex art. 12.                             
La decorrenza del presente accordo parte dalla data di assunzione               
dell'atto da parte del Direttore generale che sancisce la conclusione           
del procedimento di riconoscimento della/e zona/e disagiata/e.                  
Accordo regionale relativo al Capo IV del DPR 613/96                            
L'ACN 613/96 contiene elementi fortemente innovativi che possono                
consentire al pediatra di concorrere in modo significativo alla                 
realizzazione di nuovi modelli assistenziali.                                   
Il Capo IV in particolare:                                                      
- descrive gli elementi operativi che permettono all'attivita' del              
pediatra di libera scelta di svolgere un ruolo centrale nella nuova             
organizzazione sanitaria;                                                       
- indica le modalita' di incentivazione a fronte del raggiungimento             
di obiettivi condivisi nell'ambito delle priorita' indicate dalle               
Aziende sanitarie;                                                              
- demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione              
degli obiettivi specifici, in modo da favorire un piu' preciso                  
riferimento alle caratteristiche ed alle priorita' emergenti del                
Servizio Sanitario regionale.                                                   
La legge collegata alla finanziaria 1997 e le linee portanti, ormai             
note, della Finanziaria 1998, impongono una accelerazione ai processi           
di contenimento della spesa sanitaria e al rispetto dei livelli di              
spesa programmata ai quali, pertanto, si dovra' dare applicazione               
prioritaria.                                                                    
L'adeguamento della rete di offerta dei servizi in relazione ad                 
indicazioni nazionali (organizzazione della rete ospedaliera,                   
day-hospital, organizzazione dipartimentale, ecc.), e la                        
riorganizzazione dell'assistenza territoriale delineano una                     
valorizzazione del ruolo e delle funzioni del pediatra di famiglia,             
con l'obiettivo di sviluppare forme alternative di assistenza,                  
favorire l'accessibilita' ai servizi e la continuita'                           
dell'assistenza, al fine di garantire l'auspicata integrazione con i            
servizi territoriali dell'area infanzia (consultori, pediatri di                
comunita', neuropsichiatria infantile).                                         
Compiti con compenso a quota variabile (art. 32)                                
Le Aziende USL, in relazione alle proprie esigenze assistenziali,               
possono prevedere sulla base di appositi accordi, protocolli di                 
attuazione dell'assistenza programmata al domicilio del paziente o              
erogata in altra sede, equiparabile al domicilio e relativa al                  
contesto familiare e sociale dell'assistito.                                    
In ambito pediatrico infatti, e' rara la situazione di pazienti non             
trasportabili, ma risulta assai frequente la necessita' di erogare              
particolari forme assistenziali integrate al paziente cronico oppure            
garantire l'assistenza a pazienti dimessi precocemente.                         
Per particolari esigenze in sede locale l'Azienda puo' avvalersi                
dell'attivita' del pediatra di libera scelta per garantire                      
l'assistenza nei confronti di bambini ospiti di strutture                       
territoriali, quali: gruppi appartamento, centri diurni per bambini             
affetti da handicap, bambini nomadi, ecc.                                       
Esiste inoltre un'area di intervento di rilevanti implicazioni                  
sanitarie e sociali relative al cosi' detto "caso sociale" (figli di            
tossicodipendenti, immigrati extra-comunitari). L'attenzione a questo           
bisogno richiede un intervento integrato delle varie componenti                 
(pediatra di famiglia, pediatra di comunita', servizi                           
psico-socio-assistenziali, scuola, ecc.) mirato a prevenire i piu'              
gravi disagi che si manifestano in eta' adolescenziale anche come               
risultato di una infanzia trascurata.                                           
L'assistenza domiciliare integrata, intesa nella accezione ampia,               
puo' costituire uno strumento estremamente utile per particolari                
categorie di assistiti, oltre che produrre effetti di contenimento              
delle degenze, migliori condizioni per la prevenzione del disagio               
sociale giovanile e strumento per assicurare una tempestiva risposta            
assistenziale per i livelli specialistici.                                      
Il pediatra di libera scelta puo' assumere pertanto la                          
responsabilita' del caso al fine di ottimizzare il percorso                     
assistenziale, attivando tutte le componenti sanitarie e sociali                
necessarie.                                                                     
Le prestazioni che possono rientrare in tale forma assistenziale                
riguardano indicativamente: pazienti con patologie croniche, malati             
oncologici terminali, sieropositivi al virus HIV, pazienti affetti da           
tubercolosi, particolari situazioni di disagio sociale.                         
Sulla base dei programmi concordati a livello aziendale, al pediatra            
viene riconosciuto un compenso forfettario lordo di Lire 65.000                 
(comprensivo anche della quota ENPAM a carico dell'Azienda) per                 
l'assunzione di responsabilita' del caso.                                       
Le procedure per l'attivazione della assistenza sono disciplinate               
dall'Allegato E, anche nei casi derivanti da patologie per le quali             
non vi siano difficolta' per il normale accesso all'ambulatorio del             
pediatra.                                                                       
Gli accessi cosi' come individuati nel precedente capoverso, sono               
compensati secondo quanto previsto all'art. 5 dell'Allegato E (fino             
ad un massimo di Lire 35.000 lorde) e sono comprensivi delle                    
prestazioni rese durante l'accesso.                                             
Le parti convengono che all'interno dei percorsi assistenziali ADI,             
l'effettuazione delle prestazioni indicate a titolo esemplificativo             
nell'allegato B del DPR 613/96, punto C, devono essere concordate a             
livello aziendale.                                                              
Il compenso da corrispondere al pediatra per l'erogazione di tali               
prestazioni non potra' essere superiore alle tariffe previste nel               
nomenclatore tariffario della regione Emilia-Romagna.                           
Si ribadisce a tale proposito che il ricorso a prestazione aggiuntive           
specialistiche deve avere carattere eccezionale e deve essere                   
concordato a livello aziendale solo per situazioni che evidenzino un            
comprovato rapporto costo/efficacia positivo.                                   
Neonato sano dimesso precocemente                                               
In particolare, anche a supporto dell'attivita' di rimodulazione                
dell'assistenza ospedaliera e in relazione all'organizzazione                   
dipartimentale intra ed extra ospedaliera, possono attivarsi                    
sperimentazioni, sulla base di specifici progetti concordati a                  
livello aziendale, di percorsi integrati fra pediatria ospedaliera e            
pediatria territoriale, volti alla presa in carico da parte del                 
pediatra di libera scelta del neonato dimesso precocemente, con il              
supporto di tutti i servizi distrettuali e ospedalieri ritenuti                 
necessari.                                                                      
Il caso puo' essere attivato solo in costanza di ricovero del bambino           
e l'iniziativa puo' essere assunta dalla madre o dal medico                     
ospedaliero, acquisito il reciproco consenso.                                   
Il pediatra di famiglia deve essere contattato per esprimere la sua             
accettazione.                                                                   
Tale accordo si realizza attraverso la compilazione della scheda di             
valutazione neonatale, definita sulla base dei specifici protocolli             
aziendali concordati con i pediatri ospedalieri e territoriali.                 
Per gli impegni connessi con la presa in carico del neonato si                  
concorda un compenso forfettario lordo di Lire 77.000 (da cui va                
detratta la quota ENPAM a carico dell'Azienda).                                 
Prestazioni ed attivita' aggiuntive (articoli 32 e 51)                          
Gli accordi aziendali possono prevedere l'erogazione di prestazioni             
aggiuntive per attivita' svolte dal pediatra di libera scelta, in               
raccordo funzionale con il competente Servizio aziendale.                       
Tali attivita' devono risultare dalla definizione degli obiettivi e             
dalla programmazione del Servizio aziendale di riferimento, anche               
conseguenti alla riorganizzazione delle attivita' distrettuali e                
ospedaliere, in ambito pediatrico.                                              
In ogni caso tali attivita' rivestono carattere di sperimentalita' e            
possono essere avviate in presenza di un rapporto costo/efficacia               
positivo.I medici pediatri sono chiamati a svolgere attivita' di                
educazione sanitaria e attivita' di prevenzione.                                
Nell'area delle cure primarie, l'attivita' pediatrica si caratterizza           
per un numero elevato di interventi su tutta la popolazione in eta'             
evolutiva.                                                                      
Una particolare importanza rivestono le visite periodiche compiute su           
bambini sani, denominate controlli di salute o bilanci di salute.               
Uno dei principali obiettivi dei bilanci di salute e' quello di                 
riconoscere ed evidenziare possibili segnali di malattia nel momento            
ottimale in cui questa e' piu' efficacemente curabile.                          
Oltre all'obiettivo di diagnosi precoce e di prevenzione, il bilancio           
di salute deve rientrare in un approccio globale per la tutela e la             
promozione della salute infantile. Devono essere ricercate le                   
condizioni ottimali per la crescita e lo sviluppo del bambino con               
particolare attenzione al contesto familiare, all'inserimento                   
sociale, ai problemi psicologici e relazionali e all'educazione                 
sanitaria.                                                                      
La predisposizione dei bilanci di salute con temporalita' specifica             
costituisce un momento particolare in cui e' possibile realizzare               
efficaci scambi comunicativi tra pediatri, piu' disponibili                     
all'osservazione, e genitori, piu' ricettivi alle informazioni.                 
In relazione alle caratteristiche espresse in merito ai bilanci di              
salute, le prestazioni relative alla prevenzione ed educazione                  
sanitaria rivolte al singolo, sono ricomprese nei compensi previsti             
per i bilanci di salute.                                                        
Nei casi in cui le Aziende USL intendano promuovere specifici                   
progetti di educazione alla salute, in ambito aziendale, saranno                
previste forme di incentivazione ai pediatri di libera scelta                   
aderenti, secondo le modalita' di coinvolgimento indicate nei                   
programmi stessi.                                                               
Bilanci di salute                                                               
Art. 32, lett. h e Allegato L                                                   
Le parti concordano che i bilanci di salute rappresentano uno degli             
strumenti operativi piu' utili per favorire l'integrazione fra i                
pediatri di libera scelta e i servizi territoriali.                             
Per favorire la concreta utilizzazione della informzioni contenute              
nei bilanci di salute, in raccordo con i servizi interessati delle              
Aziende USL, e' stato predisposto un modello di rilevazione degli               
accertamenti e dei risultati delle visite filtro, piu' adeguato alle            
esigenze informative, che sara' sottoscritto entro 30 giorni dalla              
sigla del presente accordo.                                                     
Le informazioni sono relative in particolare alle notizie utili ai              
fini dell'effettuazione delle vaccinazioni, delle segnalazioni di               
patologie croniche o di handicap per i quali e' necessaria                      
l'attivazione di servizi dell'Azienda USL.                                      
Si concorda altresi' che per la fascia di eta' da 0 a 6 anni siano              
previsti 6 bilanci di salute per i nati dall'1 gennalo 1998 da                  
effettuarsi secondo lo scadenzario in concomitanza con le eta'                  
indicate nelle 6 schede. Sulla base delle valutazioni emerse dalla              
verifica della sperimentazione, da effettuarsi alla scadenza del 31             
ottobre 1998, in accordo fra le parti, potranno essere assunti                  
ulteriori provvedimenti.                                                        
A cura delle Aziende USL, dovranno essere programmati incontri tra i            
pediatri di libera scelta e il referente distrettuale per le                    
attivita' sanitarie, per la verifica delle informazioni raccolte.               
Il pediatra di libera scelta, a seguito dell'effettuazione dei                  
bilanci di salute, qualora rilevi problemi sanitari importanti che              
necessitano di ulteriori approfondimenti, puo' attivare il percorso             
per l'accesso tempestivo alle prestazioni del secondo livello                   
specialistico ai fini diagnostico/terapeutici.                                  
Le Aziende, attraverso le competenti strutture definiscono percorsi             
assistenziali concordati per l'accesso privilegiato alle prestazioni            
specialistiche di secondo livello per le patologie piu' frequenti,              
sulla base dei bisogni emersi dai bilanci di salute.                            
La quota di compenso previsto per ogni bilancio e' quella riportata             
al punto 4 dell'Allegato L.La liquidazione dei compensi dovra'                  
avvenire secondo quanto previsto dal punto 4 del citato Allegato L,             
con la specificazione che il pediatra deve allegare, al riepilogo               
mensile delle prestazioni copia della scheda-bilancio di salute che             
costituisce documentazione, conservata a cura della famiglia                    
dell'assistito.                                                                 
La regolamentazione dei compensi spettanti per i bilanci di salute              
relativi ai nati del 1996 e 1997 avviene nel seguente modo:                     
1) Per i nati nell'anno 1996 viene liquidata una somma forfettaria              
riguardante tutti i bilanci di salute relativi a questi nati. Per               
tale impegno si concorda un compenso di Lire 38.000 per ciascun nato            
in carico al pediatra. In tale modo si intende conclusa la                      
sperimentazione per tutti i nati dell'anno 1996.                                
2) Per i nati nell'anno 1997 la sperimentazione viene conclusa a                
febbraio 1998 per coloro che sono nati nei primi due mesi del 1997 e            
proseguita fino al 31 ottobre 1998 per i nati nei mesi successivi. Si           
concorda di liquidare una somma forfettaria, pari a Lire 34.000 per             
ciascun nato nel 1997 in carico ai pediatri di libera scelta,                   
comprendente tutti i bilanci redatti fino al 28 febbraio 1998.                  
3) Ai fini della liquidazione dei compensi di cui ai punti 1 e 2 i              
pediatri presenteranno entro il 28 febbraio 1998 una                            
autocertificazione per tutti i bilanci redatti dall'1 gennaio 1996 al           
28 febbraio 1998. Per i bambini nati dal terzo mese 1997 verra'                 
consegnata una scheda di sintesi dei bilanci gia' definiti insieme              
alla scheda predisposta e concordata riguardante i bilanci di salute            
che hanno scadenza nel corso del 1998 e fino al 31 ottobre 1998. La             
liquidazione dei compensi relativi ai bilanci di salute                         
autocertificati dai pediatri di libera scelta avverra' con i cedolini           
riferiti alle competenze del mese di aprile 1998, previa                        
comunicazione dell'Azienda di avvenuta presentazione.                           
Art. 52 - Livelli di spesa programmati                                          
Gli accordi aziendali per l'applicazione della norma relativa ai                
livelli di spesa programmata devono essere finalizzati al                       
coinvolgimento e alla condivisione di obiettivi di razionalizzazione            
e qualificazione dell'attivita', dalla cui realizzazione possono                
derivare ricadute positive per il bilancio dell'Azienda.                        
In particolare potranno essere perseguiti:                                      
- il contenimento di ricoveri ospedalieri e degli accessi ritenuti              
impropri alle strutture di pronto soccorso;                                     
- l'uso razionale del farmaco e la conformita' alle note CUF;                   
- il ricorso mirato alla diagnostica strumentale e di laboratorio e             
alle consulenze medico-specialistiche.                                          
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi assistenziali             
ed il rispetto dei livelli di spesa potranno essere attivati gruppi             
omogenei di medici pediatri per il raggiungimento di obiettivi                  
individuati.                                                                    
Per la gestione degli accordi dovranno essere definiti modelli                  
organizzativo/gestionali che comprendano l'elaborazione di linee                
guida e di percorsi assistenziali coordinati, nonche' la verifica               
dell'efficacia degli interventi stessi.                                         
La compatibilita' dei livelli di spesa programmati per ciascun medico           
deve avere a riferimento, oltre alla composizione della popolazione             
dallo stesso assistita anche la valutazione del budget a livello                
distrettuale.                                                                   
Per l'adeguata definizione dei livelli di spesa programmati dovranno            
essere sviluppati appropriati fattori di ponderazione della                     
popolazione iscritta alla lista del medico o dei gruppi di medici di            
riferimento e, ove possibile, epidemiologiche. In ogni caso, al                 
momento della verifica del rispetto dei livelli di spesa programmati            
si dovra' tener conto dei fattori locali di correzione, positiva o              
negativa, che influiscono sui livelli di spesa complessivi o per                
singoli settori (farmaceutica, ambulatoriale, ricoveri).                        
Adempimenti preliminari                                                         
Si reputa opportuno prevedere che ciascuna Azienda proceda alla                 
costituzione di un gruppo tecnico di supporto con compiti quali:                
- elaborazioni di orientamenti finalizzati ad uniformare i                      
comportamenti;                                                                  
- valutazione e validazione degli strumenti conoscitivi predisposti             
dall'Azienda per consentire ai singoli medici ed ai distretti di                
monitorare l'andamento delle attivita' considerate;                             
- eventuali iniziative informative e/o formative ritenute necessarie            
per realizzare al meglio le iniziative oggetto dell'accordo.                    
L'Azienda avvalendosi del supporto del gruppo tecnico formato da                
competenze pediatriche individuate dall'Azienda e dai pediatri di               
libera scelta individuera' l'obiettivo di contenimento aziendale                
possibile stabilendo il relativo margine di oscillazione                        
minimo/massimo dalla cui realizzazione far discendere una valutazione           
positiva.                                                                       
Verifica dei livelli di attivita'                                               
Gli accordi aziendali hanno, di norma, validita' annuale. Al termine            
del periodo considerato l'Azienda procedera' alla verifica dei                  
risultati conseguiti ed alla determinazione della eventuale riduzione           
della spesa aziendale registrata per le attivita' oggetto di                    
trattativa rispetto all'anno di riferimento.                                    
Ove la riduzione di spesa aziendale risulti superiore all'1% ai sensi           
dei commi IV e V dell'art. 52, una quantita' dell'eventuale risparmio           
sara' destinata alla costituzione di un fondo aziendale finalizzato             
ai sensi del IV comma dell'art. 52 e dell'art. 1, XXVII comma della             
Legge 662/96, dal quale sara' attinta la corresponsione di una quota            
variabile a favore di tutti i pediatri che abbiano concorso utilmente           
al raggiungimento degli obiettivi, rapportata a scaglioni di                    
avvicinamento all'obiettivo prefissato, comprensiva di tutti gli                
oneri riflessi secondo quanto stabilito dalla convenzione unica a               
carico di ciascun medico.                                                       
La quota variabile destinata ai pediatri potra' essere prevista fino            
ad un massimo del 33% del fondo e dovra' contenere:                             
- una quota uguale per tutti i pediatri che abbiano conseguito                  
risultati utili, da ripartire in misura proporzionale al numero delle           
scelte in carico;                                                               
- una quota differenziata a seconda del risultato conseguito da                 
ciascuno dei pediatri partecipanti all'iniziativa. Di particolare               
rilevanza, appare la necessita' di individuare meccanismi premianti             
per i pediatri che, gia' al di sotto della media aziendale per l'anno           
di riferimento, tale collocazione  abbiano mantenuto anche per il               
periodo di validita' dell'accordo;                                              
- una quota, pari all'1% del fondo sara' finalizzata prioritariamente           
alle attivita' di formazione, informazione ed educazione relativi al            
corretto utilizzo del farmaco ed all'appropriatezza delle cure.                 
Il restante fondo costituira' l'effettivo risparmio aziendale.                  
Da detto fondo l'Azienda potra' individuare risorse finalizzate                 
all'acquisizione da parte dei pediatri di libera scelta di quei                 
supporti ritenuti idonei e necessari (esempio informatizzazione) per            
il raggiungimento della piena integrazione e collaborazione con le              
strutture e attivita' distrettuali.                                             
Eventuali inadempienze sono sottoposte alle norme disciplinari                  
stabilite dal DPR 613/96.                                                       
Art. 53 - Associazionismo medico                                                
Al fine di conseguire un elevato livello qualitativo delle attivita'            
della pediatria di base si ritiene prioritario lo sviluppo e la                 
realizzazione delle forme di lavoro di gruppo fra pediatri di libera            
scelta ai sensi dell'art. 54.                                                   
Per superare le difficolta' connesse alla costituzione della                    
pediatria di gruppo il Capo IV del DPR 613/96 propone sperimentazione           
di forme associative innovative per i pediatri di libera scelta.                
In questo ambito si concorda che possono attivarsi sperimentazioni a            
livello aziendale di associazionismo medico fra pediatri di libera              
scelta per meglio adempiere ai nuovi compiti che il pediatra di                 
libera scelta e' chiamato a svolgere nel Servizio Sanitario                     
nazionale.                                                                      
Nell'ambito di programmi o progetti concordati e condivisi fra i                
medici associati, l'attivita' del singolo pediatra e' svolta di norma           
da ciascun medico nel proprio studio, attrezzato con sistemi di                 
collegamento informatizzato con gli altri studi dei medici associati.           
Compatibilmente al quadro normativo vigente queste associazioni                 
devono avere la caratteristica di societa' interne.                             
L'associazione puo' avere fra i suoi obiettivi anche la gestione di             
aspetti di carattere organizzativo, quali la gestione di locali (in             
affitto, in proprieta', in comodato), di attrezzature o di personale.           
Le forme associative di cui sopra potranno essere mirate, all'offerta           
di una pluralita' di servizi, tra i quali:                                      
1) apertura dello studio di un numero di ore, da concordare in sede             
aziendale tale da garantire l'accessibilita' agli ambulatori sia                
nella fascia del mattino che del pomeriggio, per cinque giorni la               
settimana. Nei giorni prefestivi e' assicurata l'apertura di uno                
degli studi;                                                                    
2) visite ambulatoriali per appuntamento;                                       
3) possibilita' di accedere all'ambulatorio, in caso di urgenza,                
anche in assenza del proprio pediatra di scelta;                                
4) definizione ed adozione di linee guida per la buona pratica                  
clinica. L'associazione tra i pediatri deve determinare la propria              
organizzazione con un regolamento concordato fra i partecipanti che             
tra l'altro stabilisca: - possibilita' che dell'associazione facciano           
parte soltanto pediatri convenzionati nello stesso comune, distretto            
o azienda; - partecipazione di ciascun pediatra ad una sola                     
associazione; - individuazione di un pediatra quale referente                   
dell'associazione per l'Azienda, anche per favorire la piena                    
integrazione e collaborazione con le strutture e le attivita'                   
distrettuali.                                                                   
L'accordo che costituisce la pediatria in associazione liberamente              
concordato tra i partecipanti va depositato presso l'ordine                     
professionale e l'Azienda.                                                      
L'area territoriale compatibile con una efficace funzionalita'                  
dell'associazione e' quella riferita, di norma all'ambito                       
distrettuale, salvo particolari esigenze individuate a livello                  
aziendale.                                                                      
Incentivo di associazione                                                       
Le Aziende, nell'ambito di progetti di sperimentazione locale, di               
durata prefissata e sulla base di individuazione di specifici                   
obiettivi e di oggettivi elementi di verifica di forme associative              
dei pediatri di libera scelta, contenenti i principi e i criteri                
organizzativi di cui sopra, possono prevedere, la corresponsione a              
favore di ciascun pediatra di un compenso lordo onnicomprensivo                 
annuale non superiore a Lire 3.000 per assistito, in relazione agli             
obiettivi concordati in sede aziendale. Il numero degli assistiti e'            
quello risultante in carico al medico al momento dell'adesione                  
all'associazione ed e' adeguabile annualmente, con decorrenza non               
antecedente alla data della verifica.                                           
Tale compenso sara' corrisposto a fronte di specifici obiettivi quali           
ad esempio:                                                                     
- l'effettiva attivazione di strumenti utili ai fini del                        
miglioramento dell'assistenza resa ai cittadini;                                
- la dotazione di strumenti informatici da parte di tutti i pediatri            
associati e alla loro utilizzazione per collegamenti in rete tra                
medici;                                                                         
- l'adozione di linee guida per le patologie prevalenti, di                     
formulazione di protocolli diagnostico-terapeutici finalizzati a                
migliorare la qualita' e l'appropriatezza delle cure;                           
- il contenimento degli accessi al pronto soccorso, che non rivestano           
carattere di urgenza, nelle fasce di ampliamento orario per                     
l'apertura degli ambulatori dello stesso ambito privi di tale                   
servizio.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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