REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 18 febbraio 1998, n. 1036

Azienda agricola "La Razza" - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Azienda agricola "La Razza" con sede in Via Monterampino n. 6, del              
Comune di Reggio Emilia e legalmente domiciliata presso la sede del             
Comune medesimo, la concessione di derivazione di acqua pubblica                
dalle falde sotterranee in localita' Canali del comune di Reggio                
Emilia; (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli            
0,026 (l/s 2,6) e fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli            
0,18 (l/s 18) per uso irriguo e piu' precisamente per irrigare un               
appezzamento di terreno di ha 23 coltivato a seminativi; (omissis)              
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3646 di repertorio del 3/11/1997                   
Articolo 6 - Garanzie da osservarsi                                             
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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