DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE 22 aprile 1998, n.
Avviso selezione, per soli titoli, per l'attribuzione del livello economico differenziato di professionalita' di cui agli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90 con decorrenza 1/1/1997, ai dipendenti regionali di ruolo inquadrati nelle qualifiche funzionali dalla III alla VII *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- gli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90 (Accordo di Comparto 1988/1990)
che dettano rispettivamente le norme per l'istituzione del livello
economico differenziato nell'ambito delle qualifiche funzionali
comprese fra la prima e la settima e per l'individuazione delle
procedure per l'attribuzione di tale istituto;
- l'art. 37, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
del Comparto Regioni - Enti locali stipulato in data 6 luglio 1995
che prevede che le disposizioni relative all'attribuzione del livello
economico differenziato continuano ad applicarsi sino alla revisione
dell'ordinamento professionale;
- l'art. 44 bis, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
di cui sopra - introdotto dall'art. 9, comma 3 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto in data
13/5/1996 - che prevede la possibilita' di attribuire il livello
economico differenziato anche al personale individuato dall'art. 34,
comma 1, del DPR 33/90 - recepito dall'art. 31, comma 1 della L.R.
37/90 - che precedentemente era escluso;
- la delibera della Giunta regionale n. 776 del 9/4/1991 con la quale
e' stato approvato l'accordo raggiunto con le organizzazioni
sindacali aziendali in sede di contrattazione decentrata, in merito
ai criteri e alle modalita' per l'applicazione delle citate norme,
cosi' come disposto dal secondo comma del sopra richiamato articolo
33, L.R. 37/90;
- la delibera di Giunta n. 2668 del 16 giugno 1992 con cui e' stata
approvata l'integrazione al citato accordo relativo ai criteri ed
alle modalita' applicative del livello economico differenziato;
- la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione n. 2071
del 25 marzo 1996 "Attribuzione al Responsabile dell'Ufficio
Normativa e stato giuridico delle competenze istruttorie connesse
alla procedura di attribuzione del livello economico differenziato";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione,
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale n.3460 del
21/4/1998 "Determinazione del numero di dipendenti ai quali
attribuire il livello economico differenziato di cui agli artt. 32 e
33, L.R. 37/90, con decorrenza 1 gennaio 1997";
dato atto che in base all'accordo di cui alla citata delibera 776/91,
integrato dall'intesa recepita con delibera 2668/92, i titoli
valevoli per la selezione risultano cosi' definiti:
1) la selezione avviene per titoli culturali, professionali e di
servizio;
2) i titoli culturali valevoli ai fini della selezione sono: 2.1
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno in base alle
Leggi regionali 30/87 e 37/90; 2.2 titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno in base alle Leggi regionali 30/87 e 37/90,
con attribuzione di un particolare peso al diploma di laurea
relativamente al personale inquadrato nella VII qualifica funzionale;
2.3 altri titoli di studio aggiuntivi;
3) nel caso in cui si possieda il titolo di studio di cui al punto
2.2, il possesso del titolo di studio di cui al punto 2.1 non viene
valutato;
4) i titoli professionali valevoli ai fini della selezione sono: 4.1
abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in
relazione alla qualifica posseduta: 4.1.1 in tale tipologia e'
ascrivibile il diploma di assistente sociale che, ai sensi del DPR
15/1/1987, n. 14, costituisce titolo abilitante all'esercizio della
professione; 4.1.2 la connessione tra il titolo abilitante posseduto
e attivita' svolta in concreto e' individuata con riferimento al
profilo professionale attribuito e/o alle competenze della struttura
organizzativa regionale dove il dipendente presta servizio; 4.2
patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica
posseduta. La patente di guida e' valutata limitatamente alle patenti
C e D; 4.3 corsi di formazione, qualificazione, specializzazione
professionale, se di durata non inferiore a 4 mesi o 100 ore e se
conclusi con l'attestato di aver superato le prove valutative finali;
4.4 corsi di aggiornamento professionale, se di durata non inferiore
a 5 giorni o 25 ore e se conclusi con l'attestato di frequenza; 4.5
diploma rilasciato da Scuole professionali, tenendo conto degli anni
di corso. Se il candidato e' in possesso anche del diploma di scuola
media superiore, il titolo in esame viene valutato solo se non
determinante per il conseguimento del titolo di studio superiore,
secondo l'ordinamento degli studi; 4.6 idoneita' conseguita in
concorsi per l'accesso alla qualifica superiore a quella di
appartenenza nell'organico regionale o di altra pubblica
Amministrazione;
5) i titoli di servizio valevoli ai fini della selezione sono i
seguenti: 5.1 anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza;
5.2 anzianita' di servizio nelle qualifiche inferiori rispetto a
quella posseduta; 5.3 il periodo di servizio militare, o servizio
sostitutivo civile, prestato in costanza di rapporto di impiego e'
valutato quale anzianita' di servizio nella qualifica posseduta
all'epoca della prestazione militare; 5.4 incarichi di funzioni
superiori conferiti in base all'art. 49 della L.R. 30/87 o al
corrispondente art. 72 del DPR 268/87 (Accordo di Comparto 1985/87);
5.5 incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R. 44/84, o
all'art. 25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il
riconoscimento della differenza assegni; 5.6 partecipazione a gruppi
di lavoro formalmente istituiti ai sensi dell'art. 13 della L.R.
44/84;
6) le anzianita' di cui ai punti 5.1 e 5.2 vengono valutate con
riferimento al servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle
dipendenze della Regione e al servizio prestato alle dipendenze di
altro Ente pubblico, ivi compresi gli Enti pubblici economici; nel
computo dell'anzianita' di cui al punto 5.1 non si considerano i tre
anni richiesti per l'ammissione alla selezione.
Specificato che i punteggi per la valutazione dei titoli sono
attribuiti nel seguente modo:
dalla II alla V VI VII
titoli culturali max 7 max 7 max 10
titoli professionali max 3,5 max 4 max 4
titoli di servizio senza limiti senza limiti senza limiti
stabilito pertanto che la tabella per la valutazione dei titoli,
riformulata secondo le integrazioni e modifiche di cui alla citata
delibera 2668/92, e' la seguente:
Titolo Punteggio Riferimento Denominazione
2.1
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno
2,5
2.2
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno:
- dalla II qualifica funzionale alla VI qualifica funzionale
- per la VII qualifica funzionale
2.3
altri titoli di studio aggiuntivi ai precedenti, quali: diploma di
laurea o diploma di scuola media superiore, diplomi rilasciati da
scuole dirette a fini speciali, ovvero conseguiti al termine di corsi
istituiti presso facolta' universitarie, diplomi post lauream
conseguiti al termine di corsi di perfezionamento istituiti presso
facolta' universitarie, o rilasciati da scuole presso facolta'
universitarie
0,5 per ogni anno di corso fino ad un massimo di 2
4.1
abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in
relazione alla qualifica posseduta
4.2
patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica posseduta
4.3
corsi di formazione, qualificazione, specializzazione professionale
0,25 per corso fino ad un massimo di 1
4.4
corsi di aggiornamento professionale
0,05 per corso fino ad un massimo di 1
4.5
diploma rilasciato da scuole professionali
0,75 (biennale)
1 (triennale)
4.6
idoneita' conseguita in concorsi per l'accesso alla qualifica
superiore a quella di appartenenza
1,5 per la prima idoneita'
2,0 per piu' idoneita'
5.1
anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza
1/anno
5.2
anzianita' di servizio nella qualifica:
- immediatamente inferiore
0,75/anno
- altre
0,65/anno
5.4
incarichi di funzioni superiori conferiti in base all'art. 49 della
L.R. 30/87 o art. 72 del DPR 268/87
0,30/anno
5.5
incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R. 44/84 o all'art.
25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il riconoscimento della
differenza assegni
0,10/anno
5.6
partecipazione a gruppi di lavoro formalmente istituiti ai sensi
dell'art. 13 della L.R. 44/84
0,05 per gruppo fino max 0,10
5.7
relativamente ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 la valutazione
dell'anzianita' tiene conto delle frazioni di anno non inferiore al
mese.
Considerato che con la citata determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrazione, Valutazione sistemi incentivanti del
personale n. 3460 del 21/4/1998 in merito alla selezione per
l'attribuzione del livello economico differenziato dall'1 gennaio
1997, e' stata rilevata la disponibilita' di posti a tale data;
ritenuto opportuno avviare le procedure per l'attribuzione del
livello economico differenziato di professionalita' ai dipendenti
regionali inquadrati nelle qualifiche funzionali dalla III alla VII
compresa, con decorrenza 1 gennaio 1997, come previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Enti locali
stipulato in data 6 luglio 1995, integrato dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro integrativo stipulato il 13/5/1996, in premessa
richiamato;
visto l'art. 4, comma 2, dell'Accordo integrativo per il biennio
1996/1997 del Contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede
l'aumento delle percentuali di personale cui attribuire il livello
economico differenziato a decorrere dall'1/12/1997;
ritenuto di dover - con successivo provvedimento - dare applicazione
alla disposizione di cui sopra sulla base delle graduatorie approvate
al termine delle procedure di cui al presente atto;
dato atto del parere in merito alla legittimita' e alla regolarita'
tecnica del presente atto,
determina:
a) di dare avviso al personale inquadrato nelle qualifiche dalla III
alla VII che sono indette le selezioni per titoli relative
all'attribuzione del livello economico differenziato di
professionalita' di cui agli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90, con
decorrenza dall'1/1/1997;
b) di dare atto che, in base a quanto stabilito con determinazione
del Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale n. 3460 del 21/4/1998, il livello
economico differenziato spetta al numero di dipendenti di seguito
specificato, selezionati tra quelli in servizio di ruolo alla data
dell'1 gennaio 1997 ed in possesso del requisito previsto al comma 1
dell'art. 33 della L.R. 37/90:
- per la III qualifica funzionale n. 2 dipendenti
- per la IV qualifica funzionale n. 9 dipendenti
- per la V qualifica funzionale n. 11 dipendenti
- per la VI qualifica funzionale n. 28 dipendenti
- per la VII qualifica funzionale n. 11 dipendenti
c) di effettuare le suddette selezioni secondo le modalita' ed i
criteri applicativi definiti nell'Accordo sindacale approvato con
delibera di Giunta n. 776 del 9 aprile 1991, come integrato e
modificato dall'Accordo approvato con delibera di Giunta n.2668 del
16 giugno 1992;
d) di svolgere le operazioni di valutazione dei titoli secondo le
modalita' previste dalla citata determinazione del Direttore generale
all'Organizzazione n. 2071 del 25 marzo 1996;
e) di dare atto che ai sensi dell'art. 44 bis del Contratto
collettivo nazionale di lavoro i dipendenti inquadrati nelle
qualifiche funzionali V e VII in attuazione del comma 1, art. 31,
L.R. 37/90 partecipano alle selezioni per l'attribuzione del livello
economico differenziato;f) di applicare, ai fini dell'attribuzione
del LED al personale di cui alla lettera e), tutte le precedenti
disposizioni in materia di procedure e di requisiti per l'ammissione
alle selezioni;
g) di pubblicare il presente avviso di selezione nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
h) di stabilire che gli interessati dovranno far pervenire al
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale, entro le ore 14 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione, un'apposita dichiarazione relativa ai titoli
valutabili posseduti, secondo lo schema allegato al presente avviso;
i) di dare atto infine che, come precisato nella citata delibera
2668/92, i dipendenti che hanno partecipato alle precedenti selezioni
possono dichiarare, entro il termine di cui alla precedente lettera
h), i soli titoli eventualmente conseguiti dall'1 gennaio al 31
dicembre 1996, ferma restando l'automatica valutazione del periodo
stesso ai fini dell'anzianita'.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Bertuzzi
Schema di dichiarazione
Nota introduttiva
La dichiarazione va presentata solamente da chi e' in possesso di
almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica di
appartenenza alla data del 31/12/1996
Il/la dipendente:
- non deve allegare nessuna documentazione;
- deve preventivamente verificare se nel proprio fascicolo personale
sono gia' contenuti tutti gli elementi comprovanti i titoli
dichiarati;
- deve procurarsi le attestazioni eventualmente mancanti (in
originale o in copia autenticata), richiedendone l'inserimento nel
fascicolo personale prima di presentare la dichiarazione per il LED;
- se ha partecipato alle precedenti selezioni per la stessa qualifica
posseduta all'1/1/1997, puo' dichiarare i soli titoli aggiuntivi
eventualmente conseguiti dall'1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996,
inviando preventivamente al fascicolo personale la relativa
documentazione.
Per la consultazione del fascicolo personale occorrera' rivolgersi al
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale, Viale A. Moro n. 38 - Bologna (tel. 051/283505) dalle ore
9 alle ore 13.
Solo per i dipendenti che partecipano per la prima volta alla
selezione: in mancanza della dichiarazione dei titoli posseduti, la
Regione valuta d'ufficio esclusivamente i titoli indicati nei
seguenti punti del presente schema di dichiarazione: (2.1), (2.2),
(4.1), (4.2), (4.5), (4.6) (per quest'ultimo, limitatamente alle
idoneita' conseguite nei concorsi speciali di cui alla L.R. 11/84,
art. 24, per l'accesso alla qualifica superiore dell'organico
regionale); (5.1 e 5.2) (ambedue limitatamente ai servizi prestati
presso la Regione o prestati alle dipendenze di altra pubblica
Amministrazione e gia' riconosciuti con deliberazione regionale);
(5.4), (5.5).
(segue Allegato)TC = Note:
(1) Indicare se si tratta di licenza elementare, media inferiore,
tipo di diploma o laurea.
(2) Elencare i titoli di studio posseduti e la loro durata tra
quelli indicati al punto 2.3 della tabella di valutazione dei titoli
riportata in premessa al presente avviso.
(3) Indicare i corsi seguiti e la loro durata.
(4) Indicare i corsi frequentati e la loro durata.
(5) Indicare i diplomi posseduti e la durata del corso di studi.
(6) Indicare le idoneita' conseguite, per quale qualifica e presso
quale Ente (Regione o altra pubblica Amministrazione).
(7) Elencare i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso la
Regione o altro Ente pubblico (anche Ente pubblico economico), in
quale qualifica e per quale perido.
(8) Indicare gli incarichi ricoperti e la loro durata.
(9) Indicare gli incarichi ricoperti che abbiano comportato il
riconoscimento della differenza assegni e la loro durata.
(10) Indicare la delibera/decreto assessorile istitutivi del gruppo
di lavoro.