REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, VALUTAZIONE E SISTEMI INCENTIVANTI DEL PERSONALE 22 aprile 1998, n.

Avviso selezione, per soli titoli, per l'attribuzione del livello economico differenziato di professionalita' di cui agli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90 con decorrenza 1/1/1997, ai dipendenti regionali di ruolo inquadrati nelle qualifiche funzionali dalla III alla VII *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
VISTI:                                                                          
- gli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90 (Accordo di Comparto 1988/1990)            
che dettano rispettivamente le norme per l'istituzione del livello              
economico differenziato nell'ambito delle qualifiche funzionali                 
comprese fra la prima e la settima e per l'individuazione delle                 
procedure per l'attribuzione di tale istituto;                                  
- l'art. 37, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro              
del Comparto Regioni - Enti locali stipulato in data 6 luglio 1995              
che prevede che le disposizioni relative all'attribuzione del livello           
economico differenziato continuano ad applicarsi sino alla revisione            
dell'ordinamento professionale;                                                 
- l'art. 44 bis, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro           
di cui sopra - introdotto dall'art. 9, comma 3 del Contratto                    
collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto in data                 
13/5/1996 - che prevede la possibilita' di attribuire il livello                
economico differenziato anche al personale individuato dall'art. 34,            
comma 1, del DPR 33/90 - recepito dall'art. 31, comma 1 della L.R.              
37/90 - che precedentemente era escluso;                                        
- la delibera della Giunta regionale n. 776 del 9/4/1991 con la quale           
e' stato approvato l'accordo raggiunto con le organizzazioni                    
sindacali aziendali in sede di contrattazione decentrata, in merito             
ai criteri e alle modalita' per l'applicazione delle citate norme,              
cosi' come disposto dal secondo comma del sopra richiamato articolo             
33, L.R. 37/90;                                                                 
- la delibera di Giunta n. 2668 del 16 giugno 1992 con cui e' stata             
approvata l'integrazione al citato accordo relativo ai criteri ed               
alle modalita' applicative del livello economico differenziato;                 
- la determinazione del Direttore generale all'Organizzazione n. 2071           
del 25 marzo 1996 "Attribuzione al Responsabile dell'Ufficio                    
Normativa e stato giuridico delle competenze istruttorie connesse               
alla procedura di attribuzione del livello economico differenziato";            
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione,              
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale  n.3460 del                    
21/4/1998 "Determinazione del numero di dipendenti ai quali                     
attribuire il livello economico differenziato di cui agli artt. 32 e            
33, L.R. 37/90, con decorrenza 1 gennaio 1997";                                 
dato atto che in base all'accordo di cui alla citata delibera 776/91,           
integrato dall'intesa recepita con delibera 2668/92, i titoli                   
valevoli per la selezione risultano cosi' definiti:                             
1) la selezione avviene per titoli culturali, professionali e di                
servizio;                                                                       
2) i titoli culturali valevoli ai fini della selezione sono: 2.1                
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno in base alle              
Leggi regionali 30/87 e 37/90; 2.2 titolo di studio richiesto per               
l'accesso dall'esterno in base alle Leggi regionali 30/87 e 37/90,              
con attribuzione di un particolare peso al diploma di laurea                    
relativamente al personale inquadrato nella VII qualifica funzionale;           
2.3 altri titoli di studio aggiuntivi;                                          
3) nel caso in cui si possieda il titolo di studio di cui al punto              
2.2, il possesso del titolo di studio di cui al punto 2.1 non viene             
valutato;                                                                       
4) i titoli professionali valevoli ai fini della selezione sono: 4.1            
abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in           
relazione alla qualifica posseduta: 4.1.1 in tale tipologia e'                  
ascrivibile il diploma di assistente sociale che, ai sensi del DPR              
15/1/1987, n. 14, costituisce titolo abilitante all'esercizio della             
professione; 4.1.2 la connessione tra il titolo abilitante posseduto            
e attivita' svolta in concreto e' individuata con riferimento al                
profilo professionale attribuito e/o alle competenze della struttura            
organizzativa regionale dove il dipendente presta servizio; 4.2                 
patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche                 
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica                     
posseduta. La patente di guida e' valutata limitatamente alle patenti           
C e D; 4.3 corsi di formazione, qualificazione, specializzazione                
professionale, se di durata non inferiore a 4 mesi o 100 ore e se               
conclusi con l'attestato di aver superato le prove valutative finali;           
4.4 corsi di aggiornamento professionale, se di durata non inferiore            
a 5 giorni o 25 ore e se conclusi con l'attestato di frequenza; 4.5             
diploma rilasciato da Scuole professionali, tenendo conto degli anni            
di corso. Se il candidato e' in possesso anche del diploma di scuola            
media superiore, il titolo in esame viene valutato solo se non                  
determinante per il conseguimento del titolo di studio superiore,               
secondo l'ordinamento degli studi; 4.6 idoneita' conseguita in                  
concorsi per l'accesso alla qualifica superiore a quella di                     
appartenenza nell'organico regionale o di altra pubblica                        
Amministrazione;                                                                
5) i titoli di servizio valevoli ai fini della selezione sono i                 
seguenti: 5.1 anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza;           
5.2 anzianita' di servizio nelle qualifiche inferiori rispetto a                
quella posseduta; 5.3 il periodo di servizio militare, o servizio               
sostitutivo civile, prestato in costanza di rapporto di impiego e'              
valutato quale anzianita' di servizio nella qualifica posseduta                 
all'epoca della prestazione militare; 5.4 incarichi di funzioni                 
superiori conferiti in base all'art. 49 della L.R. 30/87 o al                   
corrispondente art. 72 del DPR 268/87 (Accordo di Comparto 1985/87);            
5.5 incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R. 44/84, o                 
all'art. 25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il                         
riconoscimento della differenza assegni; 5.6 partecipazione a gruppi            
di lavoro formalmente istituiti ai sensi dell'art. 13 della L.R.                
44/84;                                                                          
6) le anzianita' di cui ai punti 5.1 e 5.2 vengono valutate con                 
riferimento al servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle                   
dipendenze della Regione e al servizio prestato alle dipendenze di              
altro Ente pubblico, ivi compresi gli Enti pubblici economici; nel              
computo dell'anzianita' di cui al punto 5.1 non si considerano i tre            
anni richiesti per l'ammissione alla selezione.                                 
Specificato che i punteggi per la valutazione dei titoli sono                   
attribuiti nel seguente modo:                                                   
  dalla II alla V  VI  VII                                                      
titoli culturali  max 7  max 7  max 10                                          
titoli professionali  max 3,5  max 4  max 4                                     
titoli di servizio  senza limiti  senza limiti  senza limiti                    
stabilito pertanto che la tabella per la valutazione dei titoli,                
riformulata secondo le integrazioni e modifiche di cui alla citata              
delibera 2668/92, e' la seguente:                                               
Titolo    Punteggio   Riferimento  Denominazione                                
2.1                                                                             
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'interno                           
2,5                                                                             
2.2                                                                             
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno:                          
- dalla II qualifica funzionale alla VI qualifica funzionale                    
- per la VII qualifica funzionale                                               
2.3                                                                             
altri titoli di studio aggiuntivi ai precedenti, quali: diploma di              
laurea o diploma di scuola media superiore, diplomi rilasciati da               
scuole dirette a fini speciali, ovvero conseguiti al termine di corsi           
istituiti presso facolta' universitarie, diplomi post lauream                   
conseguiti al termine di corsi di perfezionamento istituiti presso              
facolta' universitarie, o rilasciati da scuole presso facolta'                  
universitarie                                                                   
0,5 per ogni anno di corso fino ad un massimo di 2                              
4.1                                                                             
abilitazione all'esercizio delle professioni effettivamente svolte in           
relazione alla qualifica posseduta                                              
4.2                                                                             
patenti conseguite, previo esame, per l'esercizio di specifiche                 
mansioni, effettivamente svolte in relazione alla qualifica posseduta           
4.3                                                                             
corsi di formazione, qualificazione, specializzazione professionale             
0,25 per corso fino ad un massimo di 1                                          
4.4                                                                             
corsi di aggiornamento professionale                                            
0,05 per corso fino ad un massimo di 1                                          
4.5                                                                             
diploma rilasciato da scuole professionali                                      
0,75 (biennale)                                                                 
1 (triennale)                                                                   
4.6                                                                             
idoneita' conseguita in concorsi per l'accesso alla qualifica                   
superiore a quella di appartenenza                                              
1,5 per la prima idoneita'                                                      
2,0 per piu' idoneita'                                                          
5.1                                                                             
anzianita' di servizio nella qualifica di appartenenza                          
1/anno                                                                          
5.2                                                                             
anzianita' di servizio nella qualifica:                                         
- immediatamente inferiore                                                      
0,75/anno                                                                       
- altre                                                                         
0,65/anno                                                                       
5.4                                                                             
incarichi di funzioni superiori conferiti in base all'art. 49 della             
L.R. 30/87 o art. 72 del DPR 268/87                                             
0,30/anno                                                                       
5.5                                                                             
incarichi conferiti in base all'art. 10 della L.R. 44/84 o all'art.             
25 della L.R. 12/79, che abbiano comportato il riconoscimento della             
differenza assegni                                                              
0,10/anno                                                                       
5.6                                                                             
partecipazione a gruppi di lavoro formalmente istituiti ai sensi                
dell'art. 13 della L.R. 44/84                                                   
0,05 per gruppo fino max 0,10                                                   
5.7                                                                             
relativamente ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 la valutazione                        
dell'anzianita' tiene conto delle frazioni di anno non inferiore al             
mese.                                                                           
Considerato che con la citata determinazione del Responsabile del               
Servizio Amministrazione, Valutazione sistemi incentivanti del                  
personale n. 3460 del 21/4/1998 in merito alla selezione per                    
l'attribuzione del livello economico differenziato dall'1 gennaio               
1997, e' stata rilevata la disponibilita' di posti a tale data;                 
ritenuto opportuno avviare le procedure per l'attribuzione del                  
livello economico differenziato di professionalita' ai dipendenti               
regionali inquadrati nelle qualifiche funzionali dalla III alla VII             
compresa, con decorrenza 1 gennaio 1997, come previsto dal Contratto            
collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Enti locali                 
stipulato in data 6 luglio 1995, integrato dal Contratto collettivo             
nazionale di lavoro integrativo stipulato il 13/5/1996, in premessa             
richiamato;                                                                     
visto l'art. 4, comma 2, dell'Accordo integrativo per il biennio                
1996/1997 del Contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede              
l'aumento delle percentuali di personale cui attribuire il livello              
economico differenziato a decorrere dall'1/12/1997;                             
ritenuto di dover - con successivo provvedimento - dare applicazione            
alla disposizione di cui sopra sulla base delle graduatorie approvate           
al termine delle procedure di cui al presente atto;                             
dato atto del parere in merito alla legittimita' e alla regolarita'             
tecnica del presente atto,                                                      
determina:                                                                      
a) di dare avviso al personale inquadrato nelle qualifiche dalla III            
alla VII che sono indette le selezioni per titoli relative                      
all'attribuzione del livello economico differenziato di                         
professionalita' di cui agli artt. 32 e 33 della L.R. 37/90, con                
decorrenza dall'1/1/1997;                                                       
b) di dare atto che, in base a quanto stabilito con determinazione              
del Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi            
incentivanti del personale n. 3460 del 21/4/1998, il livello                    
economico differenziato spetta al numero di dipendenti di seguito               
specificato, selezionati tra quelli in servizio di ruolo alla data              
dell'1 gennaio 1997 ed in possesso del requisito previsto al comma 1            
dell'art. 33 della L.R. 37/90:                                                  
- per la III  qualifica funzionale  n.  2 dipendenti                            
- per la IV  qualifica funzionale  n.  9 dipendenti                             
- per la V  qualifica funzionale  n. 11 dipendenti                              
- per la VI  qualifica funzionale  n. 28 dipendenti                             
- per la VII  qualifica funzionale  n. 11 dipendenti                            
c) di effettuare le suddette selezioni secondo le modalita' ed i                
criteri applicativi definiti nell'Accordo sindacale approvato con               
delibera di Giunta n. 776 del 9 aprile 1991, come integrato e                   
modificato dall'Accordo approvato con delibera di Giunta  n.2668 del            
16 giugno 1992;                                                                 
d) di svolgere le operazioni di valutazione dei titoli secondo le               
modalita' previste dalla citata determinazione del Direttore generale           
all'Organizzazione n. 2071 del 25 marzo 1996;                                   
e) di dare atto che ai sensi dell'art. 44 bis del Contratto                     
collettivo nazionale di lavoro i dipendenti inquadrati nelle                    
qualifiche funzionali V e VII in attuazione del comma 1, art. 31,               
L.R. 37/90 partecipano alle selezioni per l'attribuzione del livello            
economico differenziato;f) di applicare, ai fini dell'attribuzione              
del LED al personale di cui alla lettera e), tutte le precedenti                
disposizioni in materia di procedure e di requisiti per l'ammissione            
alle selezioni;                                                                 
g) di pubblicare il presente avviso di selezione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione;                                                        
h) di stabilire che gli interessati dovranno far pervenire al                   
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del                
personale, entro le ore 14 del trentesimo giorno dalla data di                  
pubblicazione, un'apposita dichiarazione relativa ai titoli                     
valutabili posseduti, secondo lo schema allegato al presente avviso;            
i) di dare atto infine che, come precisato nella citata delibera                
2668/92, i dipendenti che hanno partecipato alle precedenti selezioni           
possono dichiarare, entro il termine di cui alla precedente lettera             
h), i soli titoli eventualmente conseguiti dall'1 gennaio al 31                 
dicembre 1996, ferma restando l'automatica valutazione del periodo              
stesso ai fini dell'anzianita'.                                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Patrizia Bertuzzi                                                               
Schema di dichiarazione                                                         
Nota introduttiva                                                               
La dichiarazione va presentata solamente da chi e' in possesso di               
almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica di               
appartenenza alla data del 31/12/1996                                           
Il/la dipendente:                                                               
- non deve allegare nessuna documentazione;                                     
- deve preventivamente verificare se nel proprio fascicolo personale            
sono gia' contenuti tutti gli elementi comprovanti i titoli                     
dichiarati;                                                                     
- deve procurarsi le attestazioni eventualmente mancanti (in                    
originale o in copia autenticata), richiedendone l'inserimento nel              
fascicolo personale prima di presentare la dichiarazione per il LED;            
- se ha partecipato alle precedenti selezioni per la stessa qualifica           
posseduta all'1/1/1997, puo' dichiarare i soli titoli aggiuntivi                
eventualmente conseguiti dall'1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996,               
inviando preventivamente al fascicolo personale la relativa                     
documentazione.                                                                 
Per la consultazione del fascicolo personale occorrera' rivolgersi al           
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del                
personale, Viale A. Moro n. 38 - Bologna (tel. 051/283505) dalle ore            
9 alle ore 13.                                                                  
Solo per i dipendenti che partecipano per la prima volta alla                   
selezione: in mancanza della dichiarazione dei titoli posseduti, la             
Regione valuta d'ufficio esclusivamente i titoli indicati nei                   
seguenti punti del presente schema di dichiarazione: (2.1), (2.2),              
(4.1), (4.2), (4.5), (4.6) (per quest'ultimo, limitatamente alle                
idoneita' conseguite nei concorsi speciali di cui alla L.R. 11/84,              
art. 24, per l'accesso alla qualifica superiore dell'organico                   
regionale); (5.1 e 5.2) (ambedue limitatamente ai servizi prestati              
presso la Regione o prestati alle dipendenze di altra pubblica                  
Amministrazione e gia' riconosciuti con deliberazione regionale);               
(5.4), (5.5).                                                                   
(segue Allegato)TC = Note:                                                      
 (1) Indicare se si tratta di licenza elementare, media inferiore,              
tipo di diploma o laurea.                                                       
 (2) Elencare i titoli di studio posseduti e la loro durata tra                 
quelli indicati al punto 2.3 della tabella di valutazione dei titoli            
riportata in premessa al presente avviso.                                       
 (3) Indicare i corsi seguiti e la loro durata.                                 
 (4) Indicare i corsi frequentati e la loro durata.                             
 (5) Indicare i diplomi posseduti e la durata del corso di studi.               
 (6) Indicare le idoneita' conseguite, per quale qualifica e presso             
quale Ente (Regione o altra pubblica Amministrazione).                          
 (7) Elencare i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso la              
Regione o altro Ente pubblico (anche Ente pubblico economico), in               
quale qualifica e per quale perido.                                             
 (8) Indicare gli incarichi ricoperti e la loro durata.                         
 (9) Indicare gli incarichi ricoperti che abbiano comportato il                 
riconoscimento della differenza assegni e la loro durata.                       
(10) Indicare la delibera/decreto assessorile istitutivi del gruppo             
di lavoro.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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