DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 1998, n. 85
Autorizzazione raccolta molluschi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la richiesta inoltrata dal signor Calderoni Silvano in data 25
settembre 1997 nella sua qualita' di Presidente pro-tempore della
Cooperativa piccola e media pesca "La Romagnola" a rl con sede in
Marina di Ravenna, Via Molo Dalmazia n. 53, titolare di un appalto di
disincrostazione delle piattaoforme marine di proprieta' della
Societa' AGIP SpA, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta ai
fini della immissione al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi
vivi (Mytilus sp.) prelevati dalle piattaforme denominate Agostino B,
Agostino C, Amelia A, Amelia B, Arianna, Armida, Azalea B, Cervia C,
Garibaldi B, Garibaldi C, Garibaldi D, PC 80, PC 80 Bis, PCWA, PCWC,
Angela-Angelina;
vista altresi' la richiesta inoltrata dal signor Leoni Walter in data
30 settembre 1997, nella sua qualita' di Presidente pro-tempore della
ditta Nuovo Conisub Soc. coop. a rl con sede in Marina di Ravenna,
Via Molo Dalmazia n. 17 titolare di un appalto di disincrostazione
delle piattaforme marine di proprieta' della Societa' AGIP SpA, tesa
ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta ai fini della immissione
al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus sp.)
prelevati dalle piattaforme denominate Agostino A, Amelia C, Amelia
D, Anemone, Antares, Antonella, Cervia A, Cervia B, Garibaldi A, PCA,
PCC, PCWB;
considerato che le motivazioni delle richieste sono supportate dalla
necessita' di ottemperare agli impegni contrattuali sottoscritti
dalla Soc. Conisub Soc. coop. a rl e la Cooperativa piccola e media
pesca "La Romagnola" con la Societa' AGIP al fine di provvedere alla
rimozione delle incrostazioni delle parti sommerse delle piattaforme
utilizzate per l'estrazione del metano, costituite da banchi naturali
di molluschi bivalvi (Mytilus sp.), ovvero per contenere entro limiti
di sicurezza la spinta esercitata sulle strutture dalle correnti e
dal moto ondoso e di evitare lo smaltimento in mare degli stessi;
vista la deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997 controllata senza
rilievo dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della
Regione Emilia-Romagna, prot. n. 281/302 nella seduta del 5 febbraio
1997 con la quale si e' provveduto alla classificazione delle zone di
produzione dei molluschi bivalvi di cui all'art. 4 del DLgs 30
dicembre 1992, n. 530;
considerato che la delibera n. 45 sopra richiamata non contemplava le
zone marine interessate dalla presenza di n. 27 piattaforme AGIP in
quanto queste erano dotate di scarichi a mare di reflui civili
prodotti dal personale addetto alla attivita' di manutenzione e di
acque di strato derivanti dall'estrazione di idrocarburi gassosi;
considerato altresi' che il punto 6) della stessa deliberazione
prevede l'adozione di atti successivi, alle eventuali classificazioni
complementari e/o alla revisione della classificazione stessa,
qualora vengono acquisiti anche mediante l'attivazione, di specifici
programmi di indagine, nuovi elementi conoscitivi;
vista la deliberazione n. 1954 del 4 novembre 1997 con la quale si e'
provveduto ad aggiornare la deliberazione n. 45 sopra citata,
classificando nuove zone di produzione di molluschi;
rilevato che le analisi effettuate nel corso del 1997 su campioni di
molluschi bivalvi (Mytilus sp.) prelevati nelle parti sommerse delle
piattaforme denominate PCB, Antares 1, Agostino B, PCWB, PCC, PCA, PC
27, Amelia B, Amelia C, Cervia B, Arianna A, Anemone, Anemone 2,
rappresentative delle zone marine oggetto delle richieste, hanno
evidenziato valori dei parametri microbiologici ascrivibili a zone
acquee di tipo "B";
considerato che allo stato non sussistono motivi ostativi di
carattere igienico-sanitario per accogliere le istanze presentate dai
richiedenti;
visto il parere espresso dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di Cesena in data 18 novembre 1997;
visto il parere espresso dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di Rimini in data 20 novembre 1997;
visto il parere espresso dal Diparimento di prevenzione dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di Ravenna in data 5 dicembre 1997;
ritenuto che in attesa di rivedere la classificazione di cui alla
deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997 sopracitata, sulla scorta
degli accertamenti sanitari effettuati sui molluschi nel corso del
1997, e' possibile autorizzare provvisoriamente la raccolta e
l'immissione al consumo di molluschi bivalvi Mytilus sp. prelevati
dalle piattaforme marine oggetto delle istanze dei richiedenti;
visto il DLgs 530/92;
visto l'art. 32 della Legge 833/78;
sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare
Sicurezza sociale nella seduta del 27 gennaio 1998;
dato atto, del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali - dott. Francesco Taroni - in merito ala
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma,
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta
regionale dell'Emilia-Romagna n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva,
recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato, altresi', atto del parere favorevole espresso dal
Responsabilita' del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti -
dott. Giovanni Paganelli - in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna 2541/95;
su proposta del'Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) le ditte Cooperativa piccola e media pesca "La Romagnola" a rl e
Nuovo Conisub Soc. coop. a rl di Marina di Ravenna, per i motivi
espressi in premessa, sono autorizzate alla raccolta per l'immissione
al consumo umano dei molluschi bivalvi (Mytilus sp.) prelevati dalle
piattaforme della Societa' AGIP SpA denominate:
Agostino A Lat. 44o32'22"N Long. 12o29'45"E.
Agostino B Lat. 44o33'13"N Long. 12o28'18"E.
Agostino C Lat. 44o32'47"N Long. 12o29'41"E.
Amelia A Lat. 44o24'18"N Long. 12o39'39"E.
Amelia B Lat. 44o24'24"N Long. 12o39'44"E.
Amelia C Lat. 44o24'22"N Long. 12o39'46"E.
Amelia D Lat. 44o24'25"N Long. 12o39'40"E.
Anemone Lat. 44o12'43"N Long. 12o42'19"E.
Antares Lat. 44o23'21"N Long. 12o27'13"E.
Antonella Lat. 44o12'44"N Long. 12o46'28"E.
Arianna Lat. 44o18'20"N Long. 12o37'42"E.
Armida Lat. 44o28'47"N Long. 12o27'12"E.
Azalea B Lat. 44o09'59"N Long. 12o43'12"E.
Cervia A Lat. 44o17'37"N Long. 12o38'20"E.
Cervia B Lat. 44o17'17"N Long. 12o38'45"E.
Cervia C Lat. 44o18'03"N Long. 12o38'24"E.
Garibaldi A Lat. 44o31'21"N Long. 12o30'38"E.
Garibaldi B Lat. 44o29'11"N Long. 12o31'53"E.
Garibaldi C Lat. 44o31'51"N Long. 12o30'55"E.
Garibaldi D Lat. 44o28'39"N Long. 12o32'46"E.
PC 80 Lat. 44o24'18"N Long. 12o32'47"E.
PC 80 bis Lat. 44o25'22"N Long. 12o31'14"E.
PCA Lat. 44o23'38"N Long. 12o34'22"E.
PCC Lat. 44o23'26"N Long. 12o33'37"E.
PC West A Lat. 44o30'40"N Long. 12o21'35"E.
PC West B Lat. 44o30'31"N Long. 12o22'27"E.
PC West C Lat. 44o30'31"N Long. 12o22'27"E.
Angela-Angelina Lat. 44o23'25"N Long. 12o20'35"E.
I molluschi raccolti possono essere immessi al consumo umano diretto
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa
stabulazione;
2) le ditte Cooperativa piccola e media pesca "La Romagnola" a rl e
Nuovo Conisub Soc. coop. a rl di Marina di Ravenna devono concordare
mensilmente con i Servizi dei Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente competenti, piani di
lavoro riportanti le date e le strutture in cui verranno effettuate
le operazioni di disincrostazione. Tali piani di lavoro devono essere
predisposti individuando aree omogenee di intervento al fine di
consentire una razionale attivita' di sorveglianza sanitaria nelle
zone di raccolta;
3) i Servizi dei Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ravenna, Cesena e Rimini devono assicurare un
monitoraggio nelle zone di raccolta dei molluschi con frequenza
quindicinale per la rilevazione dei parametri biotossicologici sui
molluschi ed acqua e dei parametri microbiologici e chimici dei
molluschi ed in particolare Coliformi fecali, Escherichia coli,
Salmonelle, idrocarburi e con frequenza di legge piombo e mercurio,
comunicandone i risultati al Servizio Veterinario e Igiene degli
alimenti dell'Assessorato alla Sanita';
4) le ditte beneficiarie del presente provvedimento autorizzativo
devono garantire il trasporto alle piattaforme AGIP del personale
tecnico dei Servizi dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende
Unita' sanitarie locali costiere, nonche' il supporto al
campionamento attraverso la presenza di personale subacqueo
qualificato;
5) l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento e' valida
fino al 31/7/1999, data in cui avra' termine il contratto di
disincrostazione tra le ditte Cooperativa piccola e media pesca "La
Romagnola" a rl e Nuovo Conisub Soc. coop. a rl e la Societa' AGIP
SpA e puo' essere sospesa qualora il sistema di monitoraggio metta in
evidenza la non conformita' dei parametri biotossicologici,
microbiologici e chimici dei campioni prelevati. Le modalita' di
sospensione sono quelle previste dalla circolare n. 19 del 26 marzo
1996;
6) il Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti
dell'Assessorato alla Sanita' e' incaricato dell'esecuzione del
presente atto che deve essere notificato alle societa' interessate
per il tramite del Sindaco del Comune di Ravenna e trasmesso in copia
ai Comuni di Ravenna, Cesenatico e Rimini, alle Province di Ravenna,
Forli'-Cesena e Rimini, al Ministero della Sanita' - Dipartimento
Alimenti, Nutrizione e Sanita' pubblica Veterinaria, ai Dipartimenti
di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali di Ravenna,
Cesena e Rimini, alle Capitanerie di Porto di Ravenna e di Rimini, al
Comando provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Squadriglia
navale della Guardia di finanza di Marina di Ravenna, alla Direzione
AGIP SpA distretto di Marina di Ravenna;
7) la presente delibera deve essere altresi' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.