COMUNE DI GRANAGLIONE (BOLOGNA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 marzo 1998, n. 53

Espropriazione causa pubblica utilita' per realizzazione Piano nuovi insediamenti artigianali in Granaglione, localita' Borgo Capanne. Determinazione dell'indennita' provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte proprietarie

LA GIUNTA COMUNALE                                                              
(omissis)  delibera:                                                            
1) determinare ai sensi dell'art. 11 della Legge 22/10/1971, n. 865 e           
successive modifiche l'indennita' provvisoria di espropriazione                 
dell'area occorrente alla realizzazione del Piano per i nuovi                   
insediamenti artigianali in Granaglione nella frazione di "Borgo                
Capanne", computata ai sensi dell'art. 5 bis della Legge 8/8/1992, n.           
359, come segue.                                                                
Comune censuario: Granaglione                                                   
Proprietari: Goffredi Adelmo, Carlo, Goffredo, Luigi, Maria Faccio              
Pia                                                                             
partita 9014, foglio 4, mappale 1201, sup. espr. 6954; mapp. 177,               
sup. espr. 14.966 per totale mq. 21.920; valore venale Lire                     
350.720.000, RD Lire 105.341.262; indennita' per cessione volontaria            
(art. 5 bis, comma 2, Legge 359/92) Lire 175.568.770;                           
2) dare atto che trattandosi di area classificata nel PRG vigente               
"Area edificabile" all'atto della corresponsione della somma                    
spettante a titolo di indennita' di esproprio deve essere operata la            
ritenuta del 20% a termini dell'art. 11, commi 5 e 6 della Legge                
30/12/1991, n. 413;                                                             
3) il Responsabile del Servizio geom. Mauro Vecchi e' incaricato                
della notifica del presente atto agli espropriandi nelle forme                  
previste per la notificazione degli atti processuali civili ai sensi            
dell'art. 11, comma 4, della Legge 865/71;                                      
4) i proprietari espropriandi, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2               
della Legge 865/71, entro 30 giorni dalla ricevuta notifica della               
presente deliberazione, hanno diritto di convenire con l'Ente                   
espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto                       
dell'espropriazione: entro lo stesso termine di 30 giorni gli stessi            
comunicano se intendono accettare l'indennita' provvisoria medesima.            
Il silenzio sara' interpretato come rifiuto dell'indennita' offerta a           
tutti gli effetti di legge;                                                     
5) trascorsi i 30 giorni di cui al precedente punto 4) il                       
Responsabile del Servizio provvedera' al deposito della somma non               
accettata alla Cassa depositi e prestiti;                                       
6) i proprietari espropriandi possono convenire la cessione                     
volontaria in ogni fase del procedimento espropriativo e comunque               
prima del trasferimento coatto dell'immobile, in tal caso non verra'            
applicata la riduzione del 40% sull'indennita' spettante ai sensi               
dell'art. 5 bis della Legge 359/92;7) il Responsabile del Servizio              
dovra' altresi' provvedere alla pubblicazione della presente                    
deliberazione per estratto nel Foglio annunzi legali della Provincia            
e nel Bollettino Ufficiale della Regione nonche' dare comunicazione             
alla Regione stessa;                                                            
8) dare atto che la spesa di Lire 175.568.770 e' imputata al Cap.               
3253 "Acquisizione area PIP" RRPP 1997.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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