REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 marzo 1998, n. 854

Ratifica della deliberazione di Giunta n. 182 del 24 febbraio 1998 "Direttive in applicazione dell'art. 3 della convenzione sottoscritta il 22 ottobre 1997 tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione" (in materia di litorale marittimo)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione progr. n. 182 in data 24 febbraio 1998, di cui           
all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del                    
Consiglio a termini dell'articolo 19, comma 2, lett. i), dello                  
Statuto;                                                                        
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente           
"Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio, giusta nota prot. n.           
3004 in data 27 febbraio 1998;                                                  
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
ratifica:                                                                       
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 182 del 24                   
febbraio 1998, citata in premessa.                                              
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Visto l'art. 59 del DPR 616/77, il quale dispone che "sono delegate             
alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle           
aree  demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree demaniali               
lacuali e fluviali quando l'utilizzazione prevista abbia finalita'              
turistiche e ricreative";                                                       
visto l'art. 6 della Legge 494/93, il quale dispone che "ove, entro             
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione              
del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli                      
adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni              
amministrative alle Regioni, ai sensi dell'art. 59 del DPR 24 luglio            
1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle Regioni";                      
visto altresi' l'art. 8 della Legge 23 dicembre 1996, n. 647, il                
quale dispone che "per l'esercizio delle funzioni delegate di cui               
all'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, le Amministrazioni                  
regionali possono avvalersi delle Capitanerie di porto e degli Uffici           
da esse dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita              
stipulata con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sulla              
base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente              
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di              
Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle            
Capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali";                              
considerato che lo schema convenzione tipo e' stato approvato dalla             
Conferenza Stato-Regioni in data 13 febbraio 1997;                              
preso atto che la convenzione e' stata sottoscritta il 22 ottobre               
1997, dall'Assessore regionale al Turismo in rappresentanza della               
Regione Emilia-Romagna e dal Direttore generale del Demanio marittimo           
e dei Porti in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della               
Navigazione;                                                                    
preso atto, in particolare:                                                     
- che il punto 2 dell'art. 3 della su richiamata convenzione prevede,           
"in attesa che vengano formulati i piani di utilizzazione delle aree            
ai fini turistici e ricreativi, la Regione emana le direttive intese            
ad individuare le condizioni alle quali e' subordinato il rilascio              
delle nuove concessioni demaniali marittime";                                   
- che il punto 4 del su richiamato art. 3 prevede che "il rinnovo di            
precedenti concessioni che non comportino modifiche e' fatto senza              
l'espletamento di formalita' istruttorie e consta del rinnovato                 
titolo e dell'atto regionale di approvazione, salvo che la Regione,             
con direttive di carattere generale, non disponga che il rinnovo                
possa avvenire senza le ulteriori formalita' dell'atto di                       
approvazione";                                                                  
considerato:                                                                    
- che, non avendo ancora predisposto il piano di utilizzazione delle            
aree demaniali marittime con finalita' turistiche ricreative, occorre           
emanare specifiche direttive alle Capitanerie di porto di Ravenna e             
Rimini ai fini del rilascio delle nuove concessioni demaniali;                  
- che parimenti occorre dare disposizioni alle Capitanerie stesse per           
il rinnovo di precedenti concessioni che non comportino modifiche;              
dato atto che il Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche ha                 
redatto una proposta di direttiva ai sensi della piu' volte                     
richiamata convenzione;                                                         
dato atto altresi' che la stessa e' stata oggetto di ampia verifica e           
di concertazione, con i soggetti convenuti e nello specifico delle              
Capitanerie di porto di Ravenna e Rimini, delle Amministrazioni                 
comunali costiere interessate e delle associazioni di categoria,                
appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei             
concessionari demaniali marittimi nel settore turistico;                        
considerato che occorre provvedere al rinnovo delle concessioni gia'            
scadute il 31 dicembre 1997, nonche' al rilascio delle nuove                    
concessioni, con la massima sollecitudine e comunque in tempo utile             
per la realizzazione delle opere prima dell'imminente stagione                  
balneare;                                                                       
considerato altresi' che sia l'iter approvativo (che coinvolge sia la           
Regione che le Capitanerie di porto), nonche' il numero rilevante               
delle istanze, richiedono tempi non brevi per il loro espletamento;             
ritenuto di confermare in questa sede che la struttura regionale di             
cui all'art. 7 della convenzione sottoscritta il 22 ottobre 1997, per           
lo svolgimento delle funzioni delegate e' il Servizio Turismo e                 
Qualita' aree turistiche e pertanto sia opportuno autorizzare il                
Responsabile del predetto Servizio a sottoscrivere gli atti relativi            
alle funzioni delegate;                                                         
considerata infine la necessita' di provvedere con urgenza                      
all'adozione del presente atto, per i motivi su richiamati ed al fine           
di dare una adeguata risposta agli operatori del settore;                       
assunti quindi i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art.              
19, secondo comma, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica;                    
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Turismo, dott. Stefano Vannini, in merito alla regolarita'             
tecnica della presente deliberazione, al sensi dell'art. 4, sesto               
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;             
dato atto inoltre della legittimita' della presente deliberazione               
espressa dal Direttore generale dell'Area Turismo e Cultura, dott. A.           
Chili, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e della delibera 2541/95;                                           
su proposta dell'Assessore al Turismo;                                          
assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma           
secondo, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica, considerato le               
motivazioni di urgenza sopraesposte;                                            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le allegate "Direttive in applicazione dell'art. 3              
della convenzione sottoscritta il 22 ottobre 1997 tra la Regione                
Emilia-Romagna ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione                
sulla base della convenzione tipo approvata dalla Conferenza                    
Stato-Regioni il 13 febbraio 1997, ai sensi e per gli effetti                   
dell'art. 8 del DL 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con                       
modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647", parte integrante           
della presente deliberazione;                                                   
2) di autorizzare il Responsabile del Servizio Turismo e Qualita'               
aree turistiche a sottoscrivere gli atti relativi alle funzioni                 
delegate di cui al presente atto;                                               
3) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio                   
regionale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lettera i) dello                
Statuto regionale.                                                              
ALLEGATO                                                                        
Direttive in applicazione dell'art. 3 della convenzione sottoscritta            
il 22 ottobre 1997 tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dei            
Trasporti e della Navigazione sulla base della convenzione tipo                 
approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 13 febbraio 1997, ai                
sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DL 21 ottobre 1996, n. 535              
convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647               
Premessa                                                                        
La Regione, nel perseguire l'obiettivo della realizzazione di                   
un'offerta innovativa sull'arenile, si impegna ad elaborare, di                 
concerto con le Amministrazioni locali, le Capitanerie di Porto e le            
associazioni di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali           
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari                    
demaniali marittimi e dei lavoratori dipendenti, il Piano di utilizzo           
delle aree demaniali marittime con finalita' turistiche e ricreative.           
Il Piano di utilizzo dovra' contenere le linee guida e gli indirizzi            
finalizzati all'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale           
ai fini del conseguimento, tra l'altro, dell'obiettivo dell'offerta             
innovativa su richiamato.                                                       
Le Amministrazioni comunali nell'adeguare la propria pianificazione             
alle prescrizioni del Piano di utilizzo, dovranno attuare forme di              
concertazione finalizzate al reale conseguimento degli obiettivi del            
Piano di utilizzo.                                                              
Le Capitanerie di Porto operano di concerto con la Regione ed in                
conformita' alle presenti direttive in attuazione della convenzione             
sottoscritta dalla Regione ed il Ministero dei Trasporti e della                
Navigazione il 22 ottobre 1997, per la gestione delle funzioni                  
delegate ai sensi dell'art. 59 del DPR 616/77.                                  
Art. 1                                                                          
Finalita'                                                                       
Le presenti direttive regolano le attivita' della Regione                       
Emilia-Romagna e delle Capitanerie di Porto di Ravenna e Rimini                 
nonche' degli uffici da esse dipendenti, ubicati nel territorio                 
regionale, nell'ambito dell'esercizio da parte della Regione delle              
funzioni delegate dall'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.                  
In attesa dell'approvazione, da parte della Regione, del Piano di               
utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'art. 6               
della Legge 494/93, le presenti direttive individuano, ai sensi                 
dell'art. 3 della convenzione sottoscritta il 22 ottobre 1997, le               
condizioni e le modalita' alle quali e' subordinato il rilascio delle           
nuove concessioni demaniali marittime con finalita' turistiche e                
ricreative ed il rinnovo di quelle esistenti.                                   
Art. 2                                                                          
Rilascio di nuove concessioni                                                   
Fino all'entrata in vigore del Piano di utilizzazione delle aree del            
demanio marittimo non possono essere rilasciate nuove concessioni               
relative ad aree demaniali marittime non ancora assoggettate a                  
concessione con finalita' turistiche e ricreative, ivi comprese le              
nuove aree risultanti da fenomeni di ripascimento naturale.                     
Non si considerano nuove concessioni tutte le forme di sub-ingresso             
nel godimento della concessione, ivi compreso il sub-ingresso                   
richiesto dal singolo socio di cooperativa concessionaria e gli                 
accorpamenti di piu' concessioni preesistenti.                                  
In deroga a quanto stabilito dal primo comma, possono essere                    
rilasciate nuove concessioni se le stesse riguardano:                           
- richieste per la realizzazione di interventi conformi al PRG                  
vigente nonche' conformi al Piano dell'Arenile vigente, comprese le             
zone risultanti da ripascimento naturale;                                       
- richieste presentate da soggetti gia' concessionari di aree che               
sono venute meno, a seguito di realizzazione di opere pubbliche o di            
interesse pubblico, e riguardanti l'assegnazione di nuove aree                  
ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che                          
l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni                
degli strumenti urbanistici vigenti. In tal caso, ove accolta, la               
concessione sara' considerata quale ampliamento della concessione               
esistente.                                                                      
Art. 3                                                                          
Procedura per il rilascio di nuove concessioni                                  
Le nuove concessioni demaniali marittime di cui al terzo comma                  
dell'art. 2 vengono rilasciate con le modalita' di seguito descritte:           
1) la domanda, prevista dall'art. 5 del regolamento per l'esecuzione            
del Codice della navigazione, indirizzata alla Regione e presentata             
alla Capitaneria di Porto competente per territorio o Uffici da essa            
dipendenti, deve essere redatta su apposito modulo fornito dalla                
Regione Emilia-Romagna corredata della documentazione di cui al                 
successivo art. 5;                                                              
2) la Capitaneria di Porto, senza richiedere alla Regione il parere             
preliminare di cui al punto 3.2 della convenzione, ne'                          
l'autorizzazione all'avvio dell'istruttoria di cui al punto 3.3.,               
espleta l'istruttoria in conformita' alle presenti direttive, previa            
acquisizione dei pareri di legge e del parere del Comune competente             
per territorio, relativo alla conformita' della richiesta agli                  
strumenti urbanistici vigenti;                                                  
3) ultimata l'istruttoria la Capitaneria di Porto provvede alla                 
redazione ed alla sottoscrizione del titolo concessorio nei modi di             
rito, entro 45 giorni dal ricevimento, inserendo un'apposita clausola           
che impegna il concessionario fin dal momento della sottoscrizione,             
mentre non vincola l'Amministrazione concedente fino a quando la                
concessione non e' approvata;                                                   
4) la concessione per licenza e la relativa documentazione                      
istruttoria, in copia dichiarata conforme all'originale, vengono                
trasmesse alla Regione per l'approvazione, la quale provvede entro 45           
giorni dal ricevimento, che successivamente trasmette l'atto                    
approvativo alla Capitaneria di Porto competente per territorio;                
5) la Capitaneria di Porto provvede alla registrazione del titolo               
concessorio contenente gli estremi dell'approvazione regionale,                 
presso l'Ufficio del Registro e lo consegna, in copia dichiarata                
conforme all'originale, al concessionario;                                      
6) ove si tratti di concessione assentita a mezzo di atto formale,              
l'ufficio regionale cura l'inoltro alla Corte dei Conti, per il                 
controllo e la registrazione, dell'atto regionale approvativo,                  
unitamente al titolo concessorio ed alla relativa documentazione                
istruttoria in originale e copia dichiarata conforme all'originale;             
7) dopo la registrazione presso la Corte dei Conti dell'atto                    
approvativo, la Regione ne da' notizia alla Capitaneria di Porto,               
restituendo l'originale dell'atto e della relativa documentazione               
istruttoria, per il compimento delle ulteriori formalita';                      
8) nel caso di rigetto dell'istanza da parte della Regione, la                  
Capitaneria di Porto, notifica al richiedente il relativo                       
provvedimento.                                                                  
Art. 4                                                                          
Procedura per il rinnovo delle concessioni                                      
Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime in essere alla data            
dell'entrata in vigore delle presenti direttive viene effettuato                
secondo la seguente procedura:                                                  
4.1 La domanda relativa alla richiesta di rinnovo del titolo                    
concessorio, redatta su apposito modulo fornito dalla Regione                   
Emilia-Romagna, e' indirizzata alla Regione stessa e' presentata alla           
Capitaneria di Porto competente per territorio o Uffici da essa                 
dipendenti, e corredata della documentazione di cui al successivo               
art. 6.                                                                         
4.2 Rinnovo di concessione senza richiesta di interventi (e/o                   
ampliamenti). Qualora il concessionario richieda il semplice rinnovo            
del titolo concessorio, senza richiesta di nuovi interventi o                   
modifiche delle strutture esistenti e/o cambi delle attivita'                   
previste, la Capitaneria di Porto, effettuata l'istruttoria, provvede           
al rilascio della concessione per licenza. Il rinnovo della                     
concessione non e' assoggettato all'approvazione regionale.                     
4.3 Rinnovo di concessione con richiesta di interventi (e/o                     
ampliamento e/o cambio delle attivita' previste). Qualora il                    
concessionario richieda contestualmente al rinnovo del titolo                   
concessorio di effettuare interventi di modifica e/o ampliamenti                
delle strutture esistenti e/o cambi delle attivita' previste, la                
Capitaneria di Porto espleta l'istruttoria in conformita' alle                  
presenti direttive, previa acquisizione dei pareri di legge e del               
parere del Comune competente per territorio, relativo alla                      
conformita' della richiesta agli strumenti urbanistici vigenti, nei             
tempi stabiliti dai relativi statuti. Ultimata l'istruttoria, la                
Capitaneria di Porto provvede alla redazione ed alla sottoscrizione             
del titolo concessorio nei modi di rito, indicando le eventuali                 
condizioni e/o prescrizioni comunali e inviandone copia alla Regione.           
Provvede altresi' alla registrazione, presso l'Ufficio del Registro             
competente, del titolo concessorio e lo consegna al concessionario in           
copia dichiarata conforme all'originale. Il rinnovo della concessione           
non e' assoggettato all'approvazione regionale.                                 
4.4 Qualora durante la validita' del titolo concessorio, il                     
concessionario richieda di effettuare interventi di modifica e/o                
ampliamento delle strutture esistenti e/o cambio di destinazione                
d'uso, si applicano le procedure di cui al precedente punto 4.3. La             
Capitaneria di Porto provvede, senza che occorra l'approvazione                 
regionale, a rilasciare la concessione suppletiva, fermo restante il            
termine di validita' dell'atto concessorio principale.                          
4.5 Qualora durante la validita' del titolo concessorio, il                     
concessionario richieda di effettuare modifiche non sostanziali al              
complesso della concessione, e non vi sia modifica nell'estensione              
della zona demaniale, la Capitaneria di Porto provvede al rilascio              
dell'autorizzazione senza l'acquisizione del nulla osta regionale.              
4.6 Il rinnovo di precedenti concessioni assentite a mezzo di atto              
formale, non e' assoggettato all'approvazione regionale.                        
4.7 Non si considerano modifiche sostanziali alla concessione gli               
interventi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e                      
straordinaria, cosi' come definite dagli artt. 42 e 43 della L.R.               
47/78 e successive modifiche, nonche' le opere necessarie                       
all'adeguamento delle strutture alla legislazione vigente in materia            
di eliminazione di barriere architettoniche e di rispetto delle                 
normative sull'adeguamento delle strutture, salvo che tali interventi           
non comportino variazioni all'applicazione di canoni.                           
Art. 5                                                                          
Documentazione a corredo della richiesta                                        
per nuova concessione                                                           
La richiesta per il rilascio di nuova concessione di cui al                     
precedente art. 3, redatta nell'apposito modulo debitamente                     
compilato, dovra' essere corredata della seguente documentazione:               
 1) certificato della Camera di Commercio non anteriore ai 3 mesi per           
gli accertamenti di cui al DL 8 agosto 1994,  n.490, modificato                 
dall'art. 1 del DL 16 dicembre 1997, n. 486 (Disposizioni per la                
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme            
di manifestazione di pericolosita' sociale), salvo nuove disposizioni           
normative in materia di semplificazione;                                        
 2) foglio integrale di mappa catastale, ovvero estratto autentico di           
mappa catastale, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico erariale,            
relativo alla particella entro cui ricade la zona richiesta in                  
concessione;                                                                    
 3) planimetria dello stato di fatto della localita' in scala 1:1000            
o 1:2000 contenente: - i dati catastali (foglio di mappa, particella,           
punti notevoli riportati in mappa, ecc.); - descrizione toponomastica           
della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale; - la                   
definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in                  
concessione; - le opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;              
 4) planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000                   
contenente: - modifiche alle opere esistenti; - nuove opere previste;           
- cambi di destinazione d'uso; - indicazione delle aree                         
polifunzionali (aree nelle quali e' possibile lo svolgimento di                 
diverse funzioni per le quali e' sufficiente dare comunicazione alla            
Regione tramite la Capitaneria di Porto);                                       
 5) progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,             
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica;                    
 6) relazione tecnica esplicativa (ivi compresa quella per gli                  
impianti qualora fossero previsti) dalla quale si possa evincere se             
le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;                 
 7) in caso di richiesta di concessione di durata superiore al                  
quadriennio con previsione di esecuzione di opere a carattere                   
stabile, dovra' essere inoltre allegato: - dettagliato computo                  
metrico estimativo; - documentazione fotografica dell'area oggetto di           
richiesta nonche' delle aree limitrofe (adiacenti);                             
 8) la documentazione tecnica a corredo della domanda dovra' essere             
redatta e firmata da un professionista abilitato iscritto all'Albo              
professionale;                                                                  
 9) la richiesta di concessione e la relativa documentazione (ad                
eccezione di quella prevista dai precedenti punti 2 e 3) dovra'                 
essere presentata in 5 copie di cui una originale in bollo;                     
10) ove la concessione non preveda la realizzazione di opere, la                
documentazione da presentare, in copie di cui una originale in bollo,           
e' quella prevista ai precedenti punti 1 e 3, nonche' della                     
documentazione comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza             
da parte del firmatario dell'istanza.                                           
Art. 6                                                                          
Documentazione a corredo della richiesta                                        
di rinnovo della concessione                                                    
La richiesta per il rinnovo della concessione demaniale marittima di            
cui al precedente art. 4, punto 4.2, va redatta in 3 copie di cui una           
originale, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione.             
La richiesta per il rinnovo della concessione demaniale marittima di            
cui al precedente art. 4, punto 4.3, va redatta in 3 copie di cui una           
originale, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione e            
corredata della documentazione descritta al precedente art. 5, punti            
3, 4, 5, 6.                                                                     
Art. 7                                                                          
Rapporti tra Regione Emilia-Romagna                                             
e Capitanerie di Porto                                                          
Le Capitanerie di Porto provvedono ad inoltrare alla Regione, entro             
il 28 febbraio di ogni anno, l'elenco delle domande presentate                  
nell'anno precedente specificando quelle accolte, accolte                       
sub-condizione e respinte, distinguendo tra nuove concessioni e                 
rinnovo di concessioni esistenti.                                               
Art. 8                                                                          
Responsabilita' del procedimento                                                
La struttura regionale di cui all'art. 7 della convenzione                      
sottoscritta il 22 ottobre 1997, competente per lo svolgimento delle            
funzioni delegate ai sensi dell'art. 59 del DPR 616/77 e' il Servizio           
Turismo e Qualita' aree turistiche della Regione Emilia-Romagna.                
Il responsabile della fase istruttoria dei procedimenti di cui al               
presente atto e' individuato dalla autorita' marittima competente.".            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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