DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 marzo 1998, n. 854
Ratifica della deliberazione di Giunta n. 182 del 24 febbraio 1998 "Direttive in applicazione dell'art. 3 della convenzione sottoscritta il 22 ottobre 1997 tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione" (in materia di litorale marittimo)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione progr. n. 182 in data 24 febbraio 1998, di cui
all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del
Consiglio a termini dell'articolo 19, comma 2, lett. i), dello
Statuto;
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente
"Scuola, Cultura e Turismo" di questo Consiglio, giusta nota prot. n.
3004 in data 27 febbraio 1998;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
ratifica:
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 182 del 24
febbraio 1998, citata in premessa.
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 59 del DPR 616/77, il quale dispone che "sono delegate
alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle
aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree demaniali
lacuali e fluviali quando l'utilizzazione prevista abbia finalita'
turistiche e ricreative";
visto l'art. 6 della Legge 494/93, il quale dispone che "ove, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli
adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni
amministrative alle Regioni, ai sensi dell'art. 59 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle Regioni";
visto altresi' l'art. 8 della Legge 23 dicembre 1996, n. 647, il
quale dispone che "per l'esercizio delle funzioni delegate di cui
all'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, le Amministrazioni
regionali possono avvalersi delle Capitanerie di porto e degli Uffici
da esse dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita
stipulata con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sulla
base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle
Capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali";
considerato che lo schema convenzione tipo e' stato approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni in data 13 febbraio 1997;
preso atto che la convenzione e' stata sottoscritta il 22 ottobre
1997, dall'Assessore regionale al Turismo in rappresentanza della
Regione Emilia-Romagna e dal Direttore generale del Demanio marittimo
e dei Porti in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione;
preso atto, in particolare:
- che il punto 2 dell'art. 3 della su richiamata convenzione prevede,
"in attesa che vengano formulati i piani di utilizzazione delle aree
ai fini turistici e ricreativi, la Regione emana le direttive intese
ad individuare le condizioni alle quali e' subordinato il rilascio
delle nuove concessioni demaniali marittime";
- che il punto 4 del su richiamato art. 3 prevede che "il rinnovo di
precedenti concessioni che non comportino modifiche e' fatto senza
l'espletamento di formalita' istruttorie e consta del rinnovato
titolo e dell'atto regionale di approvazione, salvo che la Regione,
con direttive di carattere generale, non disponga che il rinnovo
possa avvenire senza le ulteriori formalita' dell'atto di
approvazione";
considerato:
- che, non avendo ancora predisposto il piano di utilizzazione delle
aree demaniali marittime con finalita' turistiche ricreative, occorre
emanare specifiche direttive alle Capitanerie di porto di Ravenna e
Rimini ai fini del rilascio delle nuove concessioni demaniali;
- che parimenti occorre dare disposizioni alle Capitanerie stesse per
il rinnovo di precedenti concessioni che non comportino modifiche;
dato atto che il Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche ha
redatto una proposta di direttiva ai sensi della piu' volte
richiamata convenzione;
dato atto altresi' che la stessa e' stata oggetto di ampia verifica e
di concertazione, con i soggetti convenuti e nello specifico delle
Capitanerie di porto di Ravenna e Rimini, delle Amministrazioni
comunali costiere interessate e delle associazioni di categoria,
appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei
concessionari demaniali marittimi nel settore turistico;
considerato che occorre provvedere al rinnovo delle concessioni gia'
scadute il 31 dicembre 1997, nonche' al rilascio delle nuove
concessioni, con la massima sollecitudine e comunque in tempo utile
per la realizzazione delle opere prima dell'imminente stagione
balneare;
considerato altresi' che sia l'iter approvativo (che coinvolge sia la
Regione che le Capitanerie di porto), nonche' il numero rilevante
delle istanze, richiedono tempi non brevi per il loro espletamento;
ritenuto di confermare in questa sede che la struttura regionale di
cui all'art. 7 della convenzione sottoscritta il 22 ottobre 1997, per
lo svolgimento delle funzioni delegate e' il Servizio Turismo e
Qualita' aree turistiche e pertanto sia opportuno autorizzare il
Responsabile del predetto Servizio a sottoscrivere gli atti relativi
alle funzioni delegate;
considerata infine la necessita' di provvedere con urgenza
all'adozione del presente atto, per i motivi su richiamati ed al fine
di dare una adeguata risposta agli operatori del settore;
assunti quindi i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art.
19, secondo comma, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Turismo, dott. Stefano Vannini, in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione, al sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;
dato atto inoltre della legittimita' della presente deliberazione
espressa dal Direttore generale dell'Area Turismo e Cultura, dott. A.
Chili, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della delibera 2541/95;
su proposta dell'Assessore al Turismo;
assunti i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma
secondo, lettera i) dello Statuto, salvo ratifica, considerato le
motivazioni di urgenza sopraesposte;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le allegate "Direttive in applicazione dell'art. 3
della convenzione sottoscritta il 22 ottobre 1997 tra la Regione
Emilia-Romagna ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
sulla base della convenzione tipo approvata dalla Conferenza
Stato-Regioni il 13 febbraio 1997, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 8 del DL 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con
modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647", parte integrante
della presente deliberazione;
2) di autorizzare il Responsabile del Servizio Turismo e Qualita'
aree turistiche a sottoscrivere gli atti relativi alle funzioni
delegate di cui al presente atto;
3) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lettera i) dello
Statuto regionale.
ALLEGATO
Direttive in applicazione dell'art. 3 della convenzione sottoscritta
il 22 ottobre 1997 tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione sulla base della convenzione tipo
approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 13 febbraio 1997, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DL 21 ottobre 1996, n. 535
convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647
Premessa
La Regione, nel perseguire l'obiettivo della realizzazione di
un'offerta innovativa sull'arenile, si impegna ad elaborare, di
concerto con le Amministrazioni locali, le Capitanerie di Porto e le
associazioni di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi e dei lavoratori dipendenti, il Piano di utilizzo
delle aree demaniali marittime con finalita' turistiche e ricreative.
Il Piano di utilizzo dovra' contenere le linee guida e gli indirizzi
finalizzati all'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale
ai fini del conseguimento, tra l'altro, dell'obiettivo dell'offerta
innovativa su richiamato.
Le Amministrazioni comunali nell'adeguare la propria pianificazione
alle prescrizioni del Piano di utilizzo, dovranno attuare forme di
concertazione finalizzate al reale conseguimento degli obiettivi del
Piano di utilizzo.
Le Capitanerie di Porto operano di concerto con la Regione ed in
conformita' alle presenti direttive in attuazione della convenzione
sottoscritta dalla Regione ed il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione il 22 ottobre 1997, per la gestione delle funzioni
delegate ai sensi dell'art. 59 del DPR 616/77.
Art. 1
Finalita'
Le presenti direttive regolano le attivita' della Regione
Emilia-Romagna e delle Capitanerie di Porto di Ravenna e Rimini
nonche' degli uffici da esse dipendenti, ubicati nel territorio
regionale, nell'ambito dell'esercizio da parte della Regione delle
funzioni delegate dall'art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
In attesa dell'approvazione, da parte della Regione, del Piano di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'art. 6
della Legge 494/93, le presenti direttive individuano, ai sensi
dell'art. 3 della convenzione sottoscritta il 22 ottobre 1997, le
condizioni e le modalita' alle quali e' subordinato il rilascio delle
nuove concessioni demaniali marittime con finalita' turistiche e
ricreative ed il rinnovo di quelle esistenti.
Art. 2
Rilascio di nuove concessioni
Fino all'entrata in vigore del Piano di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo non possono essere rilasciate nuove concessioni
relative ad aree demaniali marittime non ancora assoggettate a
concessione con finalita' turistiche e ricreative, ivi comprese le
nuove aree risultanti da fenomeni di ripascimento naturale.
Non si considerano nuove concessioni tutte le forme di sub-ingresso
nel godimento della concessione, ivi compreso il sub-ingresso
richiesto dal singolo socio di cooperativa concessionaria e gli
accorpamenti di piu' concessioni preesistenti.
In deroga a quanto stabilito dal primo comma, possono essere
rilasciate nuove concessioni se le stesse riguardano:
- richieste per la realizzazione di interventi conformi al PRG
vigente nonche' conformi al Piano dell'Arenile vigente, comprese le
zone risultanti da ripascimento naturale;
- richieste presentate da soggetti gia' concessionari di aree che
sono venute meno, a seguito di realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico, e riguardanti l'assegnazione di nuove aree
ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che
l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti. In tal caso, ove accolta, la
concessione sara' considerata quale ampliamento della concessione
esistente.
Art. 3
Procedura per il rilascio di nuove concessioni
Le nuove concessioni demaniali marittime di cui al terzo comma
dell'art. 2 vengono rilasciate con le modalita' di seguito descritte:
1) la domanda, prevista dall'art. 5 del regolamento per l'esecuzione
del Codice della navigazione, indirizzata alla Regione e presentata
alla Capitaneria di Porto competente per territorio o Uffici da essa
dipendenti, deve essere redatta su apposito modulo fornito dalla
Regione Emilia-Romagna corredata della documentazione di cui al
successivo art. 5;
2) la Capitaneria di Porto, senza richiedere alla Regione il parere
preliminare di cui al punto 3.2 della convenzione, ne'
l'autorizzazione all'avvio dell'istruttoria di cui al punto 3.3.,
espleta l'istruttoria in conformita' alle presenti direttive, previa
acquisizione dei pareri di legge e del parere del Comune competente
per territorio, relativo alla conformita' della richiesta agli
strumenti urbanistici vigenti;
3) ultimata l'istruttoria la Capitaneria di Porto provvede alla
redazione ed alla sottoscrizione del titolo concessorio nei modi di
rito, entro 45 giorni dal ricevimento, inserendo un'apposita clausola
che impegna il concessionario fin dal momento della sottoscrizione,
mentre non vincola l'Amministrazione concedente fino a quando la
concessione non e' approvata;
4) la concessione per licenza e la relativa documentazione
istruttoria, in copia dichiarata conforme all'originale, vengono
trasmesse alla Regione per l'approvazione, la quale provvede entro 45
giorni dal ricevimento, che successivamente trasmette l'atto
approvativo alla Capitaneria di Porto competente per territorio;
5) la Capitaneria di Porto provvede alla registrazione del titolo
concessorio contenente gli estremi dell'approvazione regionale,
presso l'Ufficio del Registro e lo consegna, in copia dichiarata
conforme all'originale, al concessionario;
6) ove si tratti di concessione assentita a mezzo di atto formale,
l'ufficio regionale cura l'inoltro alla Corte dei Conti, per il
controllo e la registrazione, dell'atto regionale approvativo,
unitamente al titolo concessorio ed alla relativa documentazione
istruttoria in originale e copia dichiarata conforme all'originale;
7) dopo la registrazione presso la Corte dei Conti dell'atto
approvativo, la Regione ne da' notizia alla Capitaneria di Porto,
restituendo l'originale dell'atto e della relativa documentazione
istruttoria, per il compimento delle ulteriori formalita';
8) nel caso di rigetto dell'istanza da parte della Regione, la
Capitaneria di Porto, notifica al richiedente il relativo
provvedimento.
Art. 4
Procedura per il rinnovo delle concessioni
Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime in essere alla data
dell'entrata in vigore delle presenti direttive viene effettuato
secondo la seguente procedura:
4.1 La domanda relativa alla richiesta di rinnovo del titolo
concessorio, redatta su apposito modulo fornito dalla Regione
Emilia-Romagna, e' indirizzata alla Regione stessa e' presentata alla
Capitaneria di Porto competente per territorio o Uffici da essa
dipendenti, e corredata della documentazione di cui al successivo
art. 6.
4.2 Rinnovo di concessione senza richiesta di interventi (e/o
ampliamenti). Qualora il concessionario richieda il semplice rinnovo
del titolo concessorio, senza richiesta di nuovi interventi o
modifiche delle strutture esistenti e/o cambi delle attivita'
previste, la Capitaneria di Porto, effettuata l'istruttoria, provvede
al rilascio della concessione per licenza. Il rinnovo della
concessione non e' assoggettato all'approvazione regionale.
4.3 Rinnovo di concessione con richiesta di interventi (e/o
ampliamento e/o cambio delle attivita' previste). Qualora il
concessionario richieda contestualmente al rinnovo del titolo
concessorio di effettuare interventi di modifica e/o ampliamenti
delle strutture esistenti e/o cambi delle attivita' previste, la
Capitaneria di Porto espleta l'istruttoria in conformita' alle
presenti direttive, previa acquisizione dei pareri di legge e del
parere del Comune competente per territorio, relativo alla
conformita' della richiesta agli strumenti urbanistici vigenti, nei
tempi stabiliti dai relativi statuti. Ultimata l'istruttoria, la
Capitaneria di Porto provvede alla redazione ed alla sottoscrizione
del titolo concessorio nei modi di rito, indicando le eventuali
condizioni e/o prescrizioni comunali e inviandone copia alla Regione.
Provvede altresi' alla registrazione, presso l'Ufficio del Registro
competente, del titolo concessorio e lo consegna al concessionario in
copia dichiarata conforme all'originale. Il rinnovo della concessione
non e' assoggettato all'approvazione regionale.
4.4 Qualora durante la validita' del titolo concessorio, il
concessionario richieda di effettuare interventi di modifica e/o
ampliamento delle strutture esistenti e/o cambio di destinazione
d'uso, si applicano le procedure di cui al precedente punto 4.3. La
Capitaneria di Porto provvede, senza che occorra l'approvazione
regionale, a rilasciare la concessione suppletiva, fermo restante il
termine di validita' dell'atto concessorio principale.
4.5 Qualora durante la validita' del titolo concessorio, il
concessionario richieda di effettuare modifiche non sostanziali al
complesso della concessione, e non vi sia modifica nell'estensione
della zona demaniale, la Capitaneria di Porto provvede al rilascio
dell'autorizzazione senza l'acquisizione del nulla osta regionale.
4.6 Il rinnovo di precedenti concessioni assentite a mezzo di atto
formale, non e' assoggettato all'approvazione regionale.
4.7 Non si considerano modifiche sostanziali alla concessione gli
interventi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, cosi' come definite dagli artt. 42 e 43 della L.R.
47/78 e successive modifiche, nonche' le opere necessarie
all'adeguamento delle strutture alla legislazione vigente in materia
di eliminazione di barriere architettoniche e di rispetto delle
normative sull'adeguamento delle strutture, salvo che tali interventi
non comportino variazioni all'applicazione di canoni.
Art. 5
Documentazione a corredo della richiesta
per nuova concessione
La richiesta per il rilascio di nuova concessione di cui al
precedente art. 3, redatta nell'apposito modulo debitamente
compilato, dovra' essere corredata della seguente documentazione:
1) certificato della Camera di Commercio non anteriore ai 3 mesi per
gli accertamenti di cui al DL 8 agosto 1994, n.490, modificato
dall'art. 1 del DL 16 dicembre 1997, n. 486 (Disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita' sociale), salvo nuove disposizioni
normative in materia di semplificazione;
2) foglio integrale di mappa catastale, ovvero estratto autentico di
mappa catastale, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico erariale,
relativo alla particella entro cui ricade la zona richiesta in
concessione;
3) planimetria dello stato di fatto della localita' in scala 1:1000
o 1:2000 contenente: - i dati catastali (foglio di mappa, particella,
punti notevoli riportati in mappa, ecc.); - descrizione toponomastica
della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale; - la
definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in
concessione; - le opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;
4) planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000
contenente: - modifiche alle opere esistenti; - nuove opere previste;
- cambi di destinazione d'uso; - indicazione delle aree
polifunzionali (aree nelle quali e' possibile lo svolgimento di
diverse funzioni per le quali e' sufficiente dare comunicazione alla
Regione tramite la Capitaneria di Porto);
5) progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante,
prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica;
6) relazione tecnica esplicativa (ivi compresa quella per gli
impianti qualora fossero previsti) dalla quale si possa evincere se
le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;
7) in caso di richiesta di concessione di durata superiore al
quadriennio con previsione di esecuzione di opere a carattere
stabile, dovra' essere inoltre allegato: - dettagliato computo
metrico estimativo; - documentazione fotografica dell'area oggetto di
richiesta nonche' delle aree limitrofe (adiacenti);
8) la documentazione tecnica a corredo della domanda dovra' essere
redatta e firmata da un professionista abilitato iscritto all'Albo
professionale;
9) la richiesta di concessione e la relativa documentazione (ad
eccezione di quella prevista dai precedenti punti 2 e 3) dovra'
essere presentata in 5 copie di cui una originale in bollo;
10) ove la concessione non preveda la realizzazione di opere, la
documentazione da presentare, in copie di cui una originale in bollo,
e' quella prevista ai precedenti punti 1 e 3, nonche' della
documentazione comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza
da parte del firmatario dell'istanza.
Art. 6
Documentazione a corredo della richiesta
di rinnovo della concessione
La richiesta per il rinnovo della concessione demaniale marittima di
cui al precedente art. 4, punto 4.2, va redatta in 3 copie di cui una
originale, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione.
La richiesta per il rinnovo della concessione demaniale marittima di
cui al precedente art. 4, punto 4.3, va redatta in 3 copie di cui una
originale, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione e
corredata della documentazione descritta al precedente art. 5, punti
3, 4, 5, 6.
Art. 7
Rapporti tra Regione Emilia-Romagna
e Capitanerie di Porto
Le Capitanerie di Porto provvedono ad inoltrare alla Regione, entro
il 28 febbraio di ogni anno, l'elenco delle domande presentate
nell'anno precedente specificando quelle accolte, accolte
sub-condizione e respinte, distinguendo tra nuove concessioni e
rinnovo di concessioni esistenti.
Art. 8
Responsabilita' del procedimento
La struttura regionale di cui all'art. 7 della convenzione
sottoscritta il 22 ottobre 1997, competente per lo svolgimento delle
funzioni delegate ai sensi dell'art. 59 del DPR 616/77 e' il Servizio
Turismo e Qualita' aree turistiche della Regione Emilia-Romagna.
Il responsabile della fase istruttoria dei procedimenti di cui al
presente atto e' individuato dalla autorita' marittima competente.".