LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 58
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 aprile 1998 ANTONIO LA FORGIA
NOTE ALL'ART. 58
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 127
omissis
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
omissis".
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2465 del 22 dicembre 1997; oggetto consiliare n. 3181 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 212, in data 14 gennaio 1998;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e
Programmazione", in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni II "Attivita' produttive", III "Territorio e Ambiente",
IV "Sicurezza sociale" e V "Scuola, Cultura e Turismo".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.3 del 3
marzo 1998, con relazione scritta del consigliere Giovanelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1998,
atto n.121/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 855/4.1.27/C.G. del
22 aprile 1998.