REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 57                                                               
Copertura finanziaria                                                           
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute                
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma            
del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive           
modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio                 
pluriennale 1998-2000 - Stato di previsione dell'entrata, nel                   
rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della            
spesa.                                                                          
NOTA ALL'ART. 57                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31                
citata alla nota al titolo, e' il seguente:                                     
"Art. 5 - Efficacia del bilancio pluriennale                                    
omissis                                                                         
2. In particolare esso costituisce sede per il riscontro della                  
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla                 
Regione a carico di esercizi futuri.                                            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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