REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 55                                                               
Contributi agli Enti pubblici di gestione                                       
di formazione professionale sui fondi di dotazione                              
1. Per la concessione di contributi per la costituzione dei fondi di            
dotazione degli Enti pubblici di gestione in materia di formazione              
professionale, a norma dell'art. 10 della L.R. 7 novembre 1995, n.              
54, e' disposta, per l'esercizio 1998, la spesa di Lire 73.000.000              
(Cap. 75660).                                                                   
NOTA ALL'ART. 55                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 10 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54 concernente             
Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di            
formazione professionale, e' il seguente:                                       
"Art. 10 - Contributi                                                           
1. La Regione contribuisce alla costituzione dei fondi di dotazione             
degli Enti pubblici di gestione che non utilizzino sedi di proprieta'           
regionale tramite l'assegnazione di una quota, calcolata in ragione             
del cinquanta per cento dei costi annui del personale regionale                 
trasferito e comunque per un ammontare non superiore a Lire                     
500.000.000.                                                                    
2. I Comuni delegati che costituiscono societa' per azioni e non                
utilizzino sedi di proprieta' regionale possono richiedere alla                 
Regione un contributo, vincolato al conferimento o versamento in                
conto capitale, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1.                  
3. Agli Enti pubblici di gestione che utilizzino sedi di proprieta'             
regionale puo' essere assegnato un contributo una tantum, subordinato           
all'assunzione dell'impegno di far fronte a tutte le spese                      
straordinarie connesse all'utilizzo e alla conservazione delle sedi             
medesime.                                                                       
4. Ai Comuni delegati che costituiscono societa' per azioni che                 
utilizzino sedi di proprieta' regionale puo' essere assegnato dalla             
Regione un contributo una tantum, vincolato al conferimento o                   
versamento in conto capitale, subordinato all'assunzione dell'impegno           
di far fronte a tutte le spese straordinarie connesse all'utilizzo e            
alla conservazione delle sedi.                                                  
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi fino ad un                  
massimo di un miliardo di lire, da calcolarsi in rapporto al valore             
dell'immobile sede della struttura formativa e secondo criteri                  
stabiliti dalla Giunta regionale.                                               
6. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono revocati qualora non              
siano rispettate le condizioni di assegnazione.".                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina