LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 55
Contributi agli Enti pubblici di gestione
di formazione professionale sui fondi di dotazione
1. Per la concessione di contributi per la costituzione dei fondi di
dotazione degli Enti pubblici di gestione in materia di formazione
professionale, a norma dell'art. 10 della L.R. 7 novembre 1995, n.
54, e' disposta, per l'esercizio 1998, la spesa di Lire 73.000.000
(Cap. 75660).
NOTA ALL'ART. 55
Comma 1
Il testo dell'art. 10 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54 concernente
Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di
formazione professionale, e' il seguente:
"Art. 10 - Contributi
1. La Regione contribuisce alla costituzione dei fondi di dotazione
degli Enti pubblici di gestione che non utilizzino sedi di proprieta'
regionale tramite l'assegnazione di una quota, calcolata in ragione
del cinquanta per cento dei costi annui del personale regionale
trasferito e comunque per un ammontare non superiore a Lire
500.000.000.
2. I Comuni delegati che costituiscono societa' per azioni e non
utilizzino sedi di proprieta' regionale possono richiedere alla
Regione un contributo, vincolato al conferimento o versamento in
conto capitale, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Agli Enti pubblici di gestione che utilizzino sedi di proprieta'
regionale puo' essere assegnato un contributo una tantum, subordinato
all'assunzione dell'impegno di far fronte a tutte le spese
straordinarie connesse all'utilizzo e alla conservazione delle sedi
medesime.
4. Ai Comuni delegati che costituiscono societa' per azioni che
utilizzino sedi di proprieta' regionale puo' essere assegnato dalla
Regione un contributo una tantum, vincolato al conferimento o
versamento in conto capitale, subordinato all'assunzione dell'impegno
di far fronte a tutte le spese straordinarie connesse all'utilizzo e
alla conservazione delle sedi.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi fino ad un
massimo di un miliardo di lire, da calcolarsi in rapporto al valore
dell'immobile sede della struttura formativa e secondo criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
6. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono revocati qualora non
siano rispettate le condizioni di assegnazione.".