LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 53
Edilizia residenziale universitaria
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale
universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e
successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1998: Lire 2.500.000.000
Esercizio 1999: Lire 1.500.000.000
Esercizio 2000: Lire 250.000.000
(Cap. 73135).
NOTA ALL'ART. 53
Comma 1
La L.R. 8 settembre 1981, n. 36 concerne Piano poliennale di
finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio
universitario.