LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 52
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e
relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo
1984, n. 14 e successive modificazioni, e' disposta, per l'esercizio
1998, una autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 73060).
NOTA ALL'ART. 52
Comma 1
La L.R. 23 marzo 1984, n. 14 concerne Modificazione della L.R. 22
maggio 1980, n. 39, recante norme per l'affidamento e l'esecuzione di
opere urgenti di edilizia scolastica.