LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 51
Fondo regionale biblioteche
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 dicembre 1983, n. 42,
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti
Esercizio 1998: Lire 100.000.000 (Cap. 70755);
b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese
d'investimento Esercizio 1998: Lire 6.000.000.000 Esercizio 1999:
Lire 4.400.000.000 (Cap. 70760).
NOTA ALL'ART. 51
Comma 1
La L.R. 27 dicembre 1983, n. 42 concerne Norme in materia di
biblioteche e archivi storici di Enti locali o di interesse locale.