LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 50
Promozione attivita' teatrali, musicali e cinematografiche
1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attivita'
teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di
investimento - a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985,
n. 11, e successive modifiche, e' disposta, per l'esercizio 1999,
un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 70655).
NOTA ALL'ART. 50
Comma 1
La L.R. 4 aprile 1985, n. 11 concerne Norme in materia di promozione
delle attivita' teatrali, musicali e cinematografiche.