REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 50                                                               
Promozione attivita' teatrali, musicali e cinematografiche                      
1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attivita'              
teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di                  
investimento - a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985,            
n. 11, e successive modifiche, e' disposta, per l'esercizio 1999,               
un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 70655).                  
NOTA ALL'ART. 50                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 4 aprile 1985, n. 11 concerne Norme in materia di promozione            
delle attivita' teatrali, musicali e cinematografiche.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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