LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 48
Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il
riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi
socio-educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R.
21 giugno 1978, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa:
Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000
Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000
(Cap. 58435).
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
La L.R. 21 giugno 1978, n. 17 concerne Concessione di contributi ai
Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di
asili-nido comunali. Modifiche alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15, al
Regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, alla L.R. 22 dicembre
1972, n. 14 e alla L.R. 2 aprile 1977, n. 12.