REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 48                                                               
Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia                       
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il                      
riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi             
socio-educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R.           
21 giugno 1978, n. 17, sono disposte le seguenti autorizzazioni di              
spesa:                                                                          
Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000                                              
Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000                                              
(Cap. 58435).                                                                   
NOTA ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 21 giugno 1978, n. 17 concerne Concessione di contributi ai             
Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di                    
asili-nido comunali. Modifiche alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15, al                
Regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, alla L.R. 22 dicembre            
1972, n. 14 e alla L.R. 2 aprile 1977, n. 12.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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