LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 46
Residenze sanitarie assistenziali
1. Per favorire la riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in
residenze sanitarie assistenziali (RSA), a norma di quanto disposto
dall'art. 24, commi 7 e 8 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1999: Lire 1.500.000.000
Esercizio 2000: Lire 1.500.000.000
(Cap. 57210).
NOTA ALL'ART. 46
Comma 1
Il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 24 della L.R. 3 febbraio 1994, n.
5 concernente Tutela e valorizzazione delle persone anziane.
Interventi a favore di anziani non autosufficienti, e' il seguente:
"Art. 24 - Residenza sanitaria assistenziale
omissis
7. Al fine di dare pratica attuazione al processo di riconversione
dei presidi ospedalieri dismessi in RSA, la Giunta regionale, sulla
base dei piani attuativi di cui all'art. 9 della L.R. 9 marzo 1990,
n. 15, adotta annualmente un apposito piano per il finanziamento
degli interventi di riconversione.
8. Per gli interventi di cui al comma 7 sono concessi contributi
nella misura del novanta per cento della spesa prevista.".