LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 45
Fondo socio-assistenziale regionale
1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture
immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il
potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2, e' disposta, per l'esercizio 2000
un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 57200).
NOTA ALL'ART. 45
Comma 1
La L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 concerne Riordino e programmazione
delle funzioni di assistenza sociale.