REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 45                                                               
Fondo socio-assistenziale regionale                                             
1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture                 
immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il            
potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della L.R. 12           
gennaio 1985, n. 2, e' disposta, per l'esercizio 2000                           
un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 57200).                  
NOTA ALL'ART. 45                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 concerne Riordino e programmazione                
delle funzioni di assistenza sociale.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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