REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 44                                                               
Fondo sanitario nazionale                                                       
ad impiego diretto della Regione                                                
1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente                
dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti             
delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi           
del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 2, DLgs            
30 dicembre 1992, n. 502 e' determinata, per l'esercizio 1998, in               
Lire 8.200.000.000 e viene utilizzata nell'ambito dei compiti                   
relativi a:                                                                     
a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad               
utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al           
miglioramento di attivita' rese dal Servizio sanitario nazionale:               
Lire 1.090.000.000;                                                             
b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento                      
professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le                   
finalita' proprie del Servizio sanitario nazionale: Lire 640.000.000;           
c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla                     
programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione              
delle attivita' del Servizio sanitario nazionale attraverso                     
convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti               
pubblici e privati: Lire 662.000.000;                                           
d) Acquisizione di strumenti operativi per le attivita' collegate               
all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione            
delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali            
ed operative: Lire 1.174.224.838;                                               
e) Progetti di superamento degli ospedali psichiatrici: Lire                    
120.000.000;                                                                    
f) Finanziamento dell'Agenzia sanitaria regionale: Lire                         
2.600.000.000;                                                                  
g) Spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari             
standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11              
novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531: Lire 1.763.775.162;           
h) Screening oncologici: Lire 150.000.000.                                      
NOTA ALL'ART. 44                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 concernente              
Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo            
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:                           
"Art. 2 - Competenze regionali                                                  
1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei             
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed            
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.               
2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei                   
principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata             
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Unita'            
sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, le attivita' di                   
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette           
Unita' sanitarie locali ed Aziende, anche in relazione al controllo             
di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni                 
sanitarie.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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