LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 44
Fondo sanitario nazionale
ad impiego diretto della Regione
1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente
dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti
delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 2, DLgs
30 dicembre 1992, n. 502 e' determinata, per l'esercizio 1998, in
Lire 8.200.000.000 e viene utilizzata nell'ambito dei compiti
relativi a:
a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad
utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al
miglioramento di attivita' rese dal Servizio sanitario nazionale:
Lire 1.090.000.000;
b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento
professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le
finalita' proprie del Servizio sanitario nazionale: Lire 640.000.000;
c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla
programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione
delle attivita' del Servizio sanitario nazionale attraverso
convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti
pubblici e privati: Lire 662.000.000;
d) Acquisizione di strumenti operativi per le attivita' collegate
all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione
delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali
ed operative: Lire 1.174.224.838;
e) Progetti di superamento degli ospedali psichiatrici: Lire
120.000.000;
f) Finanziamento dell'Agenzia sanitaria regionale: Lire
2.600.000.000;
g) Spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari
standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11
novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531: Lire 1.763.775.162;
h) Screening oncologici: Lire 150.000.000.
NOTA ALL'ART. 44
Comma 1
Il testo dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 concernente
Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:
"Art. 2 - Competenze regionali
1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei
principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Unita'
sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, le attivita' di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
Unita' sanitarie locali ed Aziende, anche in relazione al controllo
di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni
sanitarie.".