LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 43
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010, e' autorizzata, per
l'esercizio 1998, la spesa di Lire 7.000.000.000 (Cap. 48050).
NOTA ALL'ART. 43
Comma 1
Il DL 12 aprile 1948, n. 1010 concerne Autorizzazione al Ministero
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.