REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 43                                                               
Protezione civile - Interventi di emergenza                                     
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le            
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti              
interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto             
disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010, e' autorizzata, per                    
l'esercizio 1998, la spesa di Lire 7.000.000.000 (Cap. 48050).                  
NOTA ALL'ART. 43                                                                
Comma 1                                                                         
Il DL 12 aprile 1948, n. 1010 concerne Autorizzazione al Ministero              
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di              
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di                   
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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