LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 42
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di
interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocita',
migliorare la funzionalita' della infrastruttura e specializzarne
l'utilizzo in funzione delle diverse componenti del traffico a norma
dell'art. 7, comma 1, lettere a) e c) della L.R. 20 luglio 1992, n.
30, e' disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di
Lire 10.000.000.000 (Cap. 46125).
NOTA ALL'ART. 42
Comma 1
Il testo delle lettere a) e c), comma 1 dell'art. 7 della L.R. 20
luglio 1992, n.30 concernente Programma di intervento per la
sicurezza dei trasporti, e' il seguente:
"Art. 7 - Spese ammesse a contributo
1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, puo'
concedere contributi con riguardo a:
a) spese tecniche di progettazione;
omissis
c) realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a
regolare la velocita', migliorare la funzionalita' della
infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse
componenti di traffico;
omissis".