LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 41
Opere stradali
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e
loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione
di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18, lett. b),
della L.R. 8 marzo 1976, n. 10 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1999: Lire 4.000.000.000
Esercizio 2000: Lire 3.500.000.000
(Cap. 45180).
NOTA ALL'ART. 41
Comma 1
Il testo della lettera b) dell'art. 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10
concernente Interpretazione autentica di disposizioni relative al
settore espropriativo ed urbanistico - Norme provvisorie in materia
urbanistica - Norme integrative e modificative delle Leggi regionali
14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18 e' il seguente:
"Art. 18
I contributi regionali di cui al precedente art. 17 sono concessi:
omissis
b) in annualita' costanti, pari alla durata del mutuo di riferimento,
nella misura annua fissa - da determinarsi in relazione alla
normativa vigente con l'ente mutuante - della spesa ammissibile.".