REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 40                                                               
Progettazione di opere in attuazione del                                        
Piano regionale integrato dei trasporti                                         
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per le spese di            
progettazione di opere infrastrutturali e per le valutazioni di tipo            
ambientale connesse alla loro realizzazione, in attuazione del PRIT,            
ai sensi della L.R. 5 settembre 1989, n. 31, e' disposta, per                   
l'esercizio 1998, l'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap.           
43027).                                                                         
NOTA ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concerne Contributi in conto capitale           
agli Enti locali per la progettazione di opere in attuazione del                
Piano regionale dei trasporti.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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