LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 40
Progettazione di opere in attuazione del
Piano regionale integrato dei trasporti
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per le spese di
progettazione di opere infrastrutturali e per le valutazioni di tipo
ambientale connesse alla loro realizzazione, in attuazione del PRIT,
ai sensi della L.R. 5 settembre 1989, n. 31, e' disposta, per
l'esercizio 1998, l'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap.
43027).
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
La L.R. 5 settembre 1989, n. 31 concerne Contributi in conto capitale
agli Enti locali per la progettazione di opere in attuazione del
Piano regionale dei trasporti.