LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 39
Aggiornamento Piano regionale dei trasporti
1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a
norma degli articoli 3 e seguenti della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 e
successive modifiche e integrazioni, e' autorizzata la spesa di Lire
200.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap. 43025).
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45
concernente Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di
interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative, e' il
seguente:
"Art. 3
Il Piano regionale integrato dei trasporti costituisce lo strumento
mediante il quale la Regione Emilia-Romagna:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali e di ogni
altro soggetto pubblico o privato operante nell'ambito dei trasporti
e delle vie di comunicazione d'interesse regionale;
c) concorre alla elaborazione e definizione del piano dei trasporti
di interesse nazionale a norma dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616.
In base a quanto previsto dalla lettera c) del precedente comma ed in
armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e
con le scelte e gli indirizzi nazionali del settore, la Regione, nel
quadro dei propri obiettivi programmatici per lo sviluppo economico e
l'assetto territoriale dell'Emilia-Romagna, partecipa con il predetto
piano alla definizione del sistema delle grandi linee di
comunicazione ferroviaria, stradale, idroviaria, marittima ed aerea.
In particolare, il piano:
- considera la rete ferroviaria quale struttura portante del sistema
dei trasporti ed in questa visione individua le linee ferroviarie di
interesse regionale nonche' quelle da proporre, in quanto di
prevalente interesse nazionale, per l'inserimento organico nella rete
delle ferrovie dello Stato;
- considera la rete degli autofiloservizi come integrativa e
complementare alla rete ferroviaria;
- considera la viabilita' finalizzata alle esigenze di sviluppo
economico e sociale del territorio e prioritariamente connessa alla
razionale organizzazione del trasporto pubblico;
- considera il trasporto merci una componente per la formazione del
costo dei prodotti finiti; in quest'ambito individua nei centri di
intermodalita' merci gli strumenti idonei per favorire la razionale e
rapida movimentazione delle merci nonche' come punto di incontro e di
uso ottimale dei diversi modi di trasporto;
- considera il rilevante ruolo del porto di Ravenna nel sistema
nazionale della portualita' e ricomprende il Piano regionale di
coordinamento dei porti di cui alla L.R. 27 aprile 1976, n. 19;
- definisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere
generale per l'organizzazione del traffico nei centri urbani e per un
piu' razionale uso del territorio. Tali obiettivi concorrono alla
formazione degli strumenti urbanistici con particolare riferimento
alla localizzazione degli insediamenti produttivi commerciali e dei
servizi nonche' allo sfalsamento degli orari di utilizzazione degli
stessi;
- delinea i criteri generali per l'impiego ottimale dei mezzi tecnici
e delle risorse economiche e finanziarie da destinare ai trasporti
pubblici, alla viabilita' e alle infrastrutture dei trasporti,
nell'ambito del territorio regionale;
- determina i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi di
noleggio con conducente e di ogni altro modo similare di trasporto,
quale sistema integrativo e sussidiario della rete degli auto-servizi
pubblici nelle aree di bacino;
- definisce il numero, la composizione nonche' le eventuali
interconnessioni dei bacini di traffico previsti dal primo comma
dell'art. 7;
- stabilisce i criteri relativi alla istituzione dei servizi
interbacino compresi quelli interregionali di competenza regionale;
- stabilisce l'arco temporale di validita', i tempi intermedi, i
mezzi finanziari, le modalita' e gli strumenti di attuazione e
individua altresi' i relativi progetti poliennali di intervento;
- determina i modi e le procedure per la revisione e gli
aggiornamenti del piano stesso.
Art. 4
Il Piano regionale integrato dei trasporti e' predisposto dalla
Giunta regionale ed approvato dal Consiglio.
La Giunta regionale, nella impostazione e nell'elaborazione del Piano
regionale integrato dei trasporti, e' coadiuvata dalla competente
Commissione consiliare permanente e da un comitato composto da:
- un'assessore regionale designato dalla Giunta, con funzioni di
presidente. La Giunta puo' designare un altro suo componente che
sostituisca il presidente del comitato in caso di sua assenza o
impedimento;
- sei membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a
tre;
- tre rappresentanti della sezione regionale dell'ANCI, designati
dalla medesima;
- due rappresentanti dell'URPER, designati dalla medesima;
- due rappresentanti della delegazione regionale dell'UNCEM,
designati dalla medesima.
Funge da segretario un collaboratore regionale del dipartimento
competente, nominato dal presidente del comitato.
Il comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Per i lavori di redazione del piano, la Giunta regionale puo'
avvalersi di esperti esterni a norma degli articoli 48 e 49 della
L.R. 23 aprile 1979, n. 12.
Art. 5
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione
consiliare permanente ed il comitato di cui al precedente articolo,
sottopone alla approvazione del Consiglio una relazione sulle linee
di indirizzo programmatico da seguire nell'elaborazione del Piano
regionale integrato dei trasporti, che costituiranno altresi'
direttiva per gli enti ed organi preposti e comunque interessati alla
pianificazione dei trasporti di bacino anche per quanto riguarda le
modalita' procedurali per il raccordo tra gli stessi enti ed
organismi.
La predetta relazione viene pubblicata preventivamente nel
Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione, e per la
consultazione e la discussione sulla stessa si applicano le
disposizioni dell'art. 38 dello Statuto.
La relazione approvata dal Consiglio regionale viene pubblicata nel
Bollettino Ufficiale.
Entro diciotto mesi dalla data di approvazione della relazione
programmatica di cui al comma precedente la Giunta regionale, sentiti
la competente Commissione consiliare permanente ed il comitato di cui
al precedente articolo, presenta al Consiglio il Piano regionale
integrato dei trasporti.
Art. 6
Il Piano regionale dei trasporti, entro sei mesi dalla sua
approvazione da parte del Consiglio regionale, e' recepito
particolarmente per quanto riguarda le infrastrutture ed impianti per
il trasporto e le relative norme, dagli strumenti urbanistici
comprensoriali e comunali, vigenti o in corso di definizione.
All'atto della predetta approvazione si applicano le misure di
salvaguardia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Le previsioni contenute nel piano regionale relativamente alle
infrastrutture per il trasporto di competenza statale costituiscono
la base per le proposte, i pareri ed i provvedimenti regionali di cui
agli articoli 11 e 81, commi 1, 2, 3 e 4, del DPR 24 luglio 1977, n.
616.".