LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 38
Contributi all'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio
1989, n. 1, e' autorizzata, a favore dell'ARNI, la concessione di un
ulteriore contributo di Lire 500.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap.
41995).
NOTA ALL'ART. 38
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14
gennaio 1989, n. 1, concernente Istituzione dell'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI), e' il seguente:
"Art. 3 - Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
omissis
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di
specifiche attivita';
omissis".