REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 38                                                               
Contributi all'Azienda regionale                                                
per la navigazione interna (ARNI)                                               
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto                
disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio               
1989, n. 1, e' autorizzata, a favore dell'ARNI, la concessione di un            
ulteriore contributo di Lire 500.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap.             
41995).                                                                         
NOTA ALL'ART. 38                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14                
gennaio 1989, n. 1, concernente Istituzione dell'Azienda regionale              
per la navigazione interna (ARNI), e' il seguente:                              
"Art. 3 - Entrate e patrimonio                                                  
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:                                  
omissis                                                                         
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di                     
specifiche attivita';                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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