LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 37
L.R. 14 gennaio 1989, n. 1
Modifiche alle procedure di erogazione di spesa
1. I commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1
"Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI)" sono soppressi.
NOTA ALL'ART. 37
Comma 1
Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. 14 gennaio 1989, n.
1, era il seguente:
"Art. 17 - Norme finanziarie
omissis
3. Con la delibera di cui al precedente comma, la Giunta provvede
all'impiego e alla contestuale liquidazione in acconto del 30% della
somma stabilita. Il restante importo viene liquidato, a norma
dell'art. 61 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, a fronte di
certificazione trimestrale di spesa rilasciata dal Presidente
dell'Azienda e vistata dal responsabile della ragioneria dell'Azienda
stessa, in ragione del 70% degli importi certificati.
4. Qualora, per la gestione del bilancio regionale, ricorrano le
circostanze dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 22, quarto
e quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, l'acconto previsto
al comma precedente viene impegnato e contestualmente liquidato in
ragione del 25% dell'assegnazione relativa all'anno precedente.".