REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000

          Art. 37                                                               
L.R. 14 gennaio 1989, n. 1                                                      
Modifiche alle procedure di erogazione di spesa                                 
1. I commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1                  
"Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna                  
(ARNI)" sono soppressi.                                                         
NOTA ALL'ART. 37                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. 14 gennaio 1989, n.            
1, era il seguente:                                                             
"Art. 17 - Norme finanziarie                                                    
omissis                                                                         
3. Con la delibera di cui al precedente comma, la Giunta provvede               
all'impiego e alla contestuale liquidazione in acconto del 30% della            
somma stabilita. Il restante importo viene liquidato, a norma                   
dell'art. 61 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, a fronte di                       
certificazione trimestrale di spesa rilasciata dal Presidente                   
dell'Azienda e vistata dal responsabile della ragioneria dell'Azienda           
stessa, in ragione del 70% degli importi certificati.                           
4. Qualora, per la gestione del bilancio regionale, ricorrano le                
circostanze dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 22, quarto           
e quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, l'acconto previsto             
al comma precedente viene impegnato e contestualmente liquidato in              
ragione del 25% dell'assegnazione relativa all'anno precedente.".               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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