LEGGE REGIONALE 23 aprile 1998, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000
Art. 36
Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n.19 come
modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9
marzo 1983, n. 11)" Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000;
b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere,
impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett.
a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 1998: Lire 500.000.000;
c) Cap. 41570 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4,
lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 1998: Lire
500.000.000.
NOTA ALL'ART. 36
Comma 1
La L.R. 27 aprile 1976, n. 19, modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n.
11 concerne Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale
dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione
e delega di funzioni amministrative.